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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2025, n. 15483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15483 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/10/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sc Aituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedei do la declaratoria di inammissibilità de ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15483 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/10/2024, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/11/2023 dal Tribunale ( i Patti, confermata l'affermazione di responsabilità di MA NZ per il delit :o di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, previa concessione delle circostanze ati enuanti generiche, rideterminava la pena inflitta all'imputato in anni uno e mesi qi attro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA V icenzo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciai i. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione í, gli artt. 42,42 cod.pen, 7 d.l. 4/2019 e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva con ermato l'affermazione di responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 7, co nma 1, d.l. n. 4/2019, in quanto le risultanze istruttorie (correttezza della domanda effettuata per l'annualità precedente ed esiguità della somma) eviden Eiavano l'insussistenza del dolo specifico ("al fine di ottenere indebitamente il bei eficio") richiesto dalla norma incriminatrice per la sussistenza del reato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva denegato l'applicabilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis e d.pen., risultando evidente l'esiguità dell'offesa in relazione all'importo indebit3mente percepito (euro 404,00) e la non abitualità del comportamento, trattai dosi di condotta unica e di soggetto incensurato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art h2 n. 4 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che le stesse considerazioni già svolte nel motivo che p -ecede, integravano la circostanza attenuante di cui all'art, 62 n. 4 cod.pen., rich esta in via gradata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. I Giudici di appello, con argomentazioni congrue ed aderenti alle ris.; altanze istruttorie, condividendo le valutazioni del primo giudice, hanno ritenuto in :egrato 2 il reato contestando sulla base della documentazione in atti, comprow nte che l'imputato aveva omesso di segnalare, nella domanda presentata n data 11.5.2020 per l'erogazione del beneficio lo stato detentivo del padre, e ci, al fine di ottenere indebitamente l'erogazione del reddito di cittadinanza in misura superiore a quella dovuta;
la prova dell'elemento soggettivo veniva tratta dalla circostanza che, nella precedente domanda presentata in data 11.3.2019, l'imputato aveva dichiarato la presenza di un componente del nucleo farr iliare in stato detentivo, e quindi, era evidente la consapevolezza della falsi .' à della dichiarazione e di un precisa ponderazione e finalità illecita in orci! le alle informazioni da comunicare (p 3 della sentenza impugnata e pp. 4 e 5 della sentenza di primo grado. La decisione è conforme al principio di diritto secondo cui integrano il eato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi :azioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche le false indicazioni o le onnis;
ioni di informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di rnporto maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto (Sez.3, n.5440 del 13/0: /2023, Rv. 284137 - 01). A fronte di un percorso argomentativo adeguato e corretto, il ric )rrente propone censure meramente contestative, finalizzate a sollecitar ?. una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 2. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso. I Giudici di appello hanno escluso la ricorrenza della circostanza attenu3nte di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., rimarcando che il pregiudizio patrimoniale a recato all'ente erogante non poteva ritenersi esiguo, sia con riferimento all'entil ì della somma che al perseguimento del fine pubblico sotteso all'erogazione del bel leficio, in linea con il principio di diritto, secondo cui l'applicazione della circc stanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il prec iudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in s :e della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv.271695 - 01). 3. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Nella sentenza impugnata, senza alcuna concreta valutazione del fattí i e dei presupposti applicativi di cui all'art. 131-bis cod.pen., si esclude la part colare tenuità del fatto con la considerazione che la somma percepita indebitamen :e non poteva considerarsi irrisoria. Trattasi di motivazione apparente perché meramente assertiva e pi iva di specifiche argomentazioni relative alla fattispecie concreta oggetto di giudii io. 3 La carenza motivazionale rilevata vizia parzialmente l'atto decisori i e tale omissione investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprer amento fattuale del giudice di merito. 4. Consegue, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugi ata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surroi abile in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen, con la precisazione che l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna per la verifica della sussistenza dell'art. 131 bis cod. pen., in pedisce l'applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale causa di estinzione del ri !ato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez.3, n.50215 del 08/10/2015,Rv.265434).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio id altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 13/03/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sc Aituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedei do la declaratoria di inammissibilità de ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15483 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 13/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/10/2024, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/11/2023 dal Tribunale ( i Patti, confermata l'affermazione di responsabilità di MA NZ per il delit :o di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, previa concessione delle circostanze ati enuanti generiche, rideterminava la pena inflitta all'imputato in anni uno e mesi qi attro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA V icenzo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciai i. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione í, gli artt. 42,42 cod.pen, 7 d.l. 4/2019 e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva con ermato l'affermazione di responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 7, co nma 1, d.l. n. 4/2019, in quanto le risultanze istruttorie (correttezza della domanda effettuata per l'annualità precedente ed esiguità della somma) eviden Eiavano l'insussistenza del dolo specifico ("al fine di ottenere indebitamente il bei eficio") richiesto dalla norma incriminatrice per la sussistenza del reato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva denegato l'applicabilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis e d.pen., risultando evidente l'esiguità dell'offesa in relazione all'importo indebit3mente percepito (euro 404,00) e la non abitualità del comportamento, trattai dosi di condotta unica e di soggetto incensurato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art h2 n. 4 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che le stesse considerazioni già svolte nel motivo che p -ecede, integravano la circostanza attenuante di cui all'art, 62 n. 4 cod.pen., rich esta in via gradata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. I Giudici di appello, con argomentazioni congrue ed aderenti alle ris.; altanze istruttorie, condividendo le valutazioni del primo giudice, hanno ritenuto in :egrato 2 il reato contestando sulla base della documentazione in atti, comprow nte che l'imputato aveva omesso di segnalare, nella domanda presentata n data 11.5.2020 per l'erogazione del beneficio lo stato detentivo del padre, e ci, al fine di ottenere indebitamente l'erogazione del reddito di cittadinanza in misura superiore a quella dovuta;
la prova dell'elemento soggettivo veniva tratta dalla circostanza che, nella precedente domanda presentata in data 11.3.2019, l'imputato aveva dichiarato la presenza di un componente del nucleo farr iliare in stato detentivo, e quindi, era evidente la consapevolezza della falsi .' à della dichiarazione e di un precisa ponderazione e finalità illecita in orci! le alle informazioni da comunicare (p 3 della sentenza impugnata e pp. 4 e 5 della sentenza di primo grado. La decisione è conforme al principio di diritto secondo cui integrano il eato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi :azioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche le false indicazioni o le onnis;
ioni di informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di rnporto maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto (Sez.3, n.5440 del 13/0: /2023, Rv. 284137 - 01). A fronte di un percorso argomentativo adeguato e corretto, il ric )rrente propone censure meramente contestative, finalizzate a sollecitar ?. una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 2. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso. I Giudici di appello hanno escluso la ricorrenza della circostanza attenu3nte di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., rimarcando che il pregiudizio patrimoniale a recato all'ente erogante non poteva ritenersi esiguo, sia con riferimento all'entil ì della somma che al perseguimento del fine pubblico sotteso all'erogazione del bel leficio, in linea con il principio di diritto, secondo cui l'applicazione della circc stanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il prec iudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore in s :e della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez.2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv.271695 - 01). 3. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. Nella sentenza impugnata, senza alcuna concreta valutazione del fattí i e dei presupposti applicativi di cui all'art. 131-bis cod.pen., si esclude la part colare tenuità del fatto con la considerazione che la somma percepita indebitamen :e non poteva considerarsi irrisoria. Trattasi di motivazione apparente perché meramente assertiva e pi iva di specifiche argomentazioni relative alla fattispecie concreta oggetto di giudii io. 3 La carenza motivazionale rilevata vizia parzialmente l'atto decisori i e tale omissione investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprer amento fattuale del giudice di merito. 4. Consegue, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugi ata con rinvio al giudice di merito affinché valuti, con giudizio di fatto non surroi abile in questa sede, l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen, con la precisazione che l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna per la verifica della sussistenza dell'art. 131 bis cod. pen., in pedisce l'applicabilità nel giudizio di rinvio della eventuale causa di estinzione del ri !ato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez.3, n.50215 del 08/10/2015,Rv.265434).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. con rinvio per nuovo giudizio id altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 13/03/2025