Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15161 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
1 51 6 1 /0 3 ITTI LI UE IR NER F D LLI E E ISTRAZIO N IO O RAZ B A REG IPA D E R T A UA N SOGGETTA E EL POPOLO ITALIANO EQ S F ERIA AT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto M EQUA RIPARAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE LEGGE 89/2001 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18393/02 Dott. Mario DELLI PRISCOLI -Presidente- F Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere 30817 Cron. Dott. Mario ADAMO - Consigliere Rep. 4.. 4010 Dott. VA SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 28/03/2003 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso l'avvocato SILVANA FILASTO' rappresentato e difeso dall'avvocato VICENZO LO GIUDICE, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente 811 avverso il decreto della Corte d'Appello di 1 CALTANISSETTA, depositato il 15/05/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2003 dal Consigliere Dott. VA SALVAGO;
udito per il resistente 1'Avvocato D'Avanzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo La Corte di appello di Caltanissetta, con decreto del 15 maggio 2002, ha respinto il ricorso con cui Sal- vatore CO, aveva chiesto l'equa riparazione dei dan- ni subiti per la violazione dell'art. 6 $ 1 della Con- venzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo dell'art.2 della legge 89 del 2001 a causa dell'eccessiva durata del processo, conclusosi nel 2001 con sentenza della Corte di Cassazione, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di £. 450.000.000 a PE ER, che tuttavia nelle more del processo si era reso nullatenente ed era poi deceduto il 16 ottobre 2000. Ha osservato a sostegno della decisione: a) che la durata del procedimento non poteva considerarsi irragionevole in quanto la fase da- vanti al Tribunale era stata contenuta in circa 3 anni, malgrado i rinvii dovuti alle operazioni elettorali del giugno 1994, all'astensione dalle udienze per oltre due mesi proclamata dal Consiglio dell'ordine degli avvoca- ti di Agrigento, nonché al comportamento delle stesse parti;
b) che queste avevano proposto due volte reclamo al collegio ed un'istanza di ricusazione del giudice istruttore respinta dal Tribunale, che su richiesta del- definito anche un procedimentolo stesso CO aveva cautelare per sequestro conservativo;
c) che durata in- feriore avevano avuto il giudizio di appello concluso in poco più di due anni, e quello di legittimità defi- nito in un tempo ancora minore. Per la cassazione della sentenza il CO ha propo- sto ricorso per 2 motivi;
cui resiste il Ministero del- la giustizia con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso, VA Co- sta, deducendo violazione della legge 89 del 2001, si duole che la sentenza impugnata abbia escluso l'eccessiva durata del processo, esaminando quella di ciascuno dei 3 gradi, senza considerarne la durata com- plessiva che è la sola indicata dal legislatore per la relativa valutazione;
senza compiere detta valutazione in relazione a ciascuna delle fasi del giudizio e senza attribuire il danno morale, che nel caso era dovuto, una 3 volta accertato il nesso causale con l'ingiustificata inerzia della macchina processuale. Con il secondo motivo, deducendo altra violazione della legge 89/2001, lamenta che la Corte di appello non abbia applicato la giurisprudenza della Corte euro- pea dei diritti dell'uomo che valuta la durata del pro- cesso con criteri non standardizzati, in funzione degli interessi in gioco, nel caso di particolare rilevan- za, trattandosi di controversia dal valore di 1 miliardo di lire;
né abbia considerato l'eccessiva lunghezza dei rinvii tra un'udienza e l'altra che avevano condiziona- to la durata del procedimento. F Entrambi i motivi sono infondati. E' infatti, inesatto, che il provvedimento impugna- abbia omesso di considerare la durata dell'intero to procedimento posto che ha dato espressamente atto che si era articolato in tre gradi (Tribunale di Agrigen- to, Corte di appello di Palermo e Corte di Cassazio- ne), conclusi con sentenza di questa Corte del 10 otto- bre 2001 (pag.1) e che la loro durata complessiva era di poco superiore ai sette anni, specificando, altresì che quella del procedimento svoltosi davanti al Tribu- nale era stata di anni tre e mesi quattro, il procedi- mento di appello era stato definito in poco più di due anni, e la fase di legittimità in meno di due anni. 4 Non ha poi trascurato la Corte di appello di proce- dere proprio all'esame particolare di ciascuno di det- ti gradi invocato dal CO,in relazione ai quali ha ritenuto, senza alcuna contestazione al riguardo del ri- corrente, che gli ultimi due abbiano avuto durata asso- : lutamente normale;
e che anche la fase davanti al Tri- bunale, oggetto di specifica censura (2° motivo), aveva addirittura avuto una durata non solo ragionevole,ma contenuta. D'altra parte, questo risultato non è stato conse- guito applicando un criterio standardizzato ovvero pa- rametri precostituiti, bensì seguendo, per un verso, - proprio i criteri prescritti dall'art. 2 della legge 89 del 2001 che ha recepito le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza di Strasburgo, secondo cui il giudice, nell'accertare la violazione del diritto alla ragione- vole durata del processo, deve tener conto, oltre che della complessità della causa, del comportamento delle parti, di quello del giudice e delle altre autorità com avolte nel procedimento:ed applicandoli, per altro verso allo svolgimento del particolare procedimento in esame (Cass. 17653/2002), con riguardo al quale la Cor- te ha accertato che il giudizio aveva dovuto arrestarsi per un mese a causa della sospensione delle udienze do- vuta alle operazioni elettorali e per altri due mesi e mezzo all'astensione dalle udienze proclamata dal Con- - siglio dell'ordine degli avvocati di Agrigento. E che la restante durata era stata assorbita, ed era perciò dipesa, soprattutto dalle istanze delle parti, dalle loro richieste dall'assunzione dei mezzi istrutto- : ri, nonché dai reclami al Collegio da esse presentati t nel subprocedimento cautelare instaurato per richiedere un sequestro conservativo, e perfino da un'istanza di ricusazione;
per cui, detraendo i relativi periodi, analiticamente indicati dal provvedimento, dall'intero سيان arco temporale del procedimento sudetto (Cass. 363/2003), quello imputabile all'ufficio si riduceva a poco più di sei mesi, del tutto insufficienti per con- figurare una responsabilità del giudice inteso come "apparato giustizia" (cioe' come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all'espletamen- to del servizio). Trattasi di un apprezzamento tipicamente di merito (Cass. 3/2003),come tale rimesso all'esclusivo giudizio della corte territoriale e non suscettibile di revisio- ne in sede di legittimità perché congruamente motivato e fondato su dati documentali, che il ricorrente non ha posto in discussione, limitandosi sostanzialmente a con- trapporre che alcuni rinvii disposti dal giudice tra un'udienza e l'altra avrebbero potuto essere più brevi, nonché a sindacarne inammissibilmente l'eccessiva lun- - ghezza: posto che in caso di asserita violazione del termine ragionevole del processo di cui alla menziona- ta legge 89/2001, il diritto ad ottenere entro un tempo ragionevole la definizione del rapporto oggetto di dibattito giudiziale puo' ritenersi violato per effetto del complessivo protrarsi della lite oltre il limite di ragionevolezza, non per il solo verificar- gi, all'interno di una causa nell'insieme mantenutasi entro quel limite, di disfunzioni e ritardi inerenti al singolo momento od atto processuale (Cass.11 dicem- bre 2002 n.17649). Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma il 28 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvago Mario Delli Priscoli VA Salvago CORTE SUPREMAD CASSAZIONE CANCELLIERE Prima Sed e Civile Andrea Blanch Depositate in Cancelleria 1001 2003 " IL CANCELLIERE