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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2025, n. 31767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31767 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO FO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/03/2025 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. NICOLA LETTIERI, che conclude per il rigetto come da requisitoria in atti. Udito il difensore, l'avvocato Bonsignore si riporta ai motivi di ricorso;
l'avvocato Sinatra illustra brevemente i motivi del ricorso depositato e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che ha rigettato l'istanza di cui all'art. 309 cod. proc. pen. presentata dalla difesa di NU RT avverso l'ordinanza di custodia cautelare carceraria emessa nei suoi confronti dal g.i.p. del medesimo l Penale Sent. Sez. 5 Num. 31767 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/09/2025 Tribunale, relativa al delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 629 commi 1 e 2, in relazione al comma 3 n. 1 e n. 3 dell'art. 628 cod. pen., art. 416 bis.1 cod. pen., in concorso con NO NC OL e Di SI IE cl. 1988 ed in pregiudizio di CO Maurizio;
con l'aggravante del metodo mafioso e dell'aver agito con il fine di agevolare la cosca mafiosa di Cosa Nostra di Palermo, Corso dei Mille. 2.11 ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, consta di cinque motivi, di seguito indicati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi sub art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in quanto il giudice del riesame avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal CO, escusso a s.i.t. anziché in qualità di indagato di reato connesso in relazione agli indizi di reità emersi sin dall'inizio a suo carico, con particolare riferimento alla mancata restituzione di un prestito di 30.000 euro ricevuti, nell'ambito di un rapporto negoziale illecito, da tale UI. NU sarebbe semplicemente intervenuto per permettere a quest'ultimo, suo parente, di ottenere la somma dovuta dal CO;
quest'ultimo, inoltre, avrebbe dichiarato il falso in sede di sommarie informazioni ed anche per tale motivo la sua posizione giudiziaria avrebbe dovuto essere diversamente valutata, anche con l'interruzione del verbale delle dichiarazioni e l'invito a nominare un difensore. 2.2. Il secondo motivo ha richiamato i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. poiché la condotta dell'indagato avrebbe dovuto, al più, ricondursi al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 cod. pen.; estraneo ad organizzazioni mafiose, egli sarebbe intervenuto solo per consentire al congiunto di soddisfare il proprio credito ed infatti UI sarebbe riuscito ad ottenere la restituzione di 6500 euro senza che alcun vantaggio sia derivato a NO o ad altri componenti dell'associazione mafiosa. Lo stesso CO, nei dialoghi intercettati, avrebbe ammesso di essere debitore di UI. 2.3. Il terzo motivo si è appuntato sui vizi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. perché l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato di estorsione. CO avrebbe ammesso, nell'ambito delle conversazioni oggetto delle indagini, di dover rendere l'importo di 13.000 euro, circostanza che escluderebbe l'esistenza del reato ipotizzato. 2.4. Il quarto motivo si è soffermato sui vizi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta integrazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell'utilizzo del c.d. metodo mafioso: nessuna emergenza proverebbe che NU, a cui non è stato contestato il reato associativo, sapesse dell'appartenenza di NO a clan mafioso, né che si sia rivolto a lui per godere del suo prestigio criminale. 2.5.11 quinto motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. a riguardo della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere;
il Tribunale avrebbe omesso di considerare taluni, importanti elementi indicati dalla difesa, come l'età dell'indagato, quasi settantenne, o l'unicità del reato contestatogli 2 nell'ambito di una indagine molto più ampia e di notevole durata;
sarebbe stata omessa un'appagante motivazione sul pericolo attuale di recidiva, in ragione della risalenza nel tempo dei precedenti penali;
non sarebbe stato correttamente spiegato perché NU, eventualmente beneficiato degli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, potrebbe delinquere ancora. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996 Moni, Rv. 205257). Ne consegue l'infondatezza delle censure — ricorrenti, spesso in maniera incidentale, nello sviluppo dei motivi — volte a criticare il mero recepinnento della ordinanza genetica. 1.1. Occorre aggiungere che, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze 3 probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; conf.: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019). 2.Tracciato il solco esegetico da seguire nell'ambito del presente scrutinio, si deve osservare che, nella specie, il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata risponde al modello argomentativo indicato e risulta immune da cadute di logicità. 3.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. 3.1.Mette conto richiamare, in proposito, il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, in virtù del quale in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (sez. U n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; cfr. anche, tra le altre, sez.5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030; sez.6, n. 20098 del 19/04/2016, Scalisi, Rv. 267129). In altri termini, il controllo della Corte di cassazione non può che operare sulla verità-fallacia dei principi empirici impiegati dalla pronunzia impugnata, con la rigorosa espunzione di valutazioni fondate su mere congetture, senza tuttavia che alla Corte sia consentito, da un lato, di fornire una propria rielaborazione del fatto o, dall'altro, di estendersi a sostituire con proprie massime di esperienza il ragionamento posto a base della decisione impugnata. Il Tribunale del riesame ha già vagliato la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in forma testimoniale dal CO, persona offesa del reato di estorsione / ed ha in radice escluso che, al di là del dato formale della mancata iscrizione di costui nel registro degli indagati, sia mai emersa ipotesi di reato a suo carico per comportamenti che abbiano dato causa alla situazione debitoria, neanche per connessione con quella provvisoriamente attribuita al ricorrente. Avrebbe dovuto la difesa, in tale contesto, offrire al collegio gli elementi idonei a consentire di verificare la legittimità della decisione, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze 4 processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328). La ragione di ricorso si è limitata, invece, a riproporre generiche note di dissenso con la vaga citazione di una presunta "operazione illecita" di finanziamento alla quale CO avrebbe partecipato, unitamente a tale "UI", nominativo inedito, ignoto alla ricostruzione dei fatti riportata nel provvedimento genetico e alla motivazione dell'ordinanza impugnata, menzionato esclusivamente dalla persona offesa nell'ambito di dichiarazioni considerate, tuttavia, in parte non confacenti al materiale indiziario assicurato al procedimento. 3.2. Manifestamente infondata è anche l'altra obiezione, in forza della quale la polizia giudiziaria, rilevata, nella loro evoluzione, la falsità delle informazioni fornite da CO, avrebbe dovuto interromperne l'esame ai sensi dell'art. 63 primo comma cod. proc. pen. e rendere edotto l'interessato delle contingenti facoltà difensive, poiché il consolidato, e condivisibile, indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità è nel senso che le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi, con quelle dichiarazioni, il fatto tipico di una determinata figura di reato, come ad esempio il favoreggiamento personale (sez. 3, n. 8634 del 18/09/2014, M., Rv. 262511; sez.2, n. 36284 del 09/07/2009, IEsanto e altri, Rv. 245597; sez.2, n. 35538 del 05/06/2008, Migliore, Rv. 240657; sez. U n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264481). 4.11 secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché interdipendenti, si palesano a vario titolo generici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. 4.1.Per un verso, non si comprende come possa configurarsi, ab origine, un reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (tra l'altro "con violenza sulle cose", perché la difesa richiama ripetutamente l'applicabilità dell'art. 392 cod. pen.) quando il ricorrente medesimo, con il primo motivo, ha insistito nel definire "illecito" il rapporto negoziale posto a fondamento del preteso diritto di credito che tale, non meglio precisato, "UI" vanterebbe nei riguardi di CO ("l'evidenza per la quale i fatti che legano la presunta po al correo UI abbiano natura illecita", pag. 3 del ricorso), perché uno degli elementi costitutivi del modello legale del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni risiede nell'astratta legittimità del diritto e dunque del diritto di credito, che deve essere tutelato dall'ordinamento giuridico ed esigere di conseguenza che, ai fini del suo soddisfacimento, sia contemplata la esperibilità di un ricorso all'autorità giudiziaria, poi non praticata ("chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo[...], è punito..."). Se la causa negoziale è illecita, se si tratta di un negozio in frode alla legge o ispirato da motivi illeciti (artt. 1343-1345, 2034-2035 cod. civ.) la legge non consente di "ricorrere al giudice" 5 perché non prevede azione a salvaguardia del credito. E' noto, ad esempio, che integra gli estremi del delitto di estorsione la minaccia o violenza finalizzata ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale, come quella di un debito derivante dal gioco d'azzardo, per la quale non è data azione davanti al giudice (ex multis, sez.2, n. 7972 del 31/01/2013, De Maio e altri, Rv. 254995). 4.2. Se è vero, infatti, che i delitti di cui agli articoli 393 e 629 cod. pen. si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico, perché, nel primo l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se in ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile;
e nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza di non averne diritto (Sez. U n. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02; Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256; Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Rottino, Rv. 272285; Sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016, dep. 2017, Di Giovanni, Rv. 268770; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 ss.; Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015, Stradi, Rv. 265214; Sez. 2, n. 44674 del 30/09/2015, Bonaccorso, Rv. 265190; Sez. 2, n. 42734 del 30/09/2015, Capuozzo, Rv. 265410; Sez. 2, n. 23765 del 15/05/2015, P.M. in proc. Pellicori, Rv. 264106; Sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014, Conte, Rv. 260474; Sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014, Comite, Rv. 259966; Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014, Ciminna, Rv. 259831; Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344; Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013, Fusco, Rv. 257375; Sez. 2, n. 705 del 01/10/2013, dep. 2014, Traettino, Rv. 258071; Sez. 2, n. 22935 del 29/05/2012, Di Vuono, Rv. 253192; Sez. 2, n. 16 12329 del 04/03/2010, Olmastroni, Rv. 247228; Sez. 2, n. 9121 del 19/04/1996, Platania, Rv. 206204; Sez. 2, n. 6445 del 14/02/1989, Stanovich, Rv. 181179; Sez. 2, n. 5589 del 12/11/1982, dep. 1983, Rossetti, Rv. 159513), assume portata centrale, ai fini del discrimen tra le due fattispecie, che esista - o meno - una pretesa giuridica munita di azione, anche a prescindere dalla fondatezza "tecnica" della pretesa stessa. In altri termini, come ricorda l'insegnamento del massimo organo nomofilattico di questa Corte (in parte motiva, sez. U Filardo, cit., § 10.5.1), pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). Già sotto tale dirimente profilo il motivo di impugnazione, manifestamente infondato, dovrebbe essere ritenuto inammissibile. 4.3.Per altro verso, la ragione di doglianza risulta affetta da genericità intrinseca, perché, nel mantenere l'opacità espositiva della prima parte del ricorso, non consente alla Corte di cassazione di esercitare il proprio sindacato: non sono chiariti con il dovuto dettaglio i contorni 6 dell'assunto credito, né le addotte intese contrattuali tra "UI" e CO, sottostanti all'iniziativa criminosa dell'indagato e dei suoi correi. 4.4.E da ultimo, come del resto già sottolineato dal Tribunale del riesame con argomentazione allineata al diritto vivente, con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi così da incorrere nel vulnus di genericità estrinseca, il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-03); ove il "terzo" persegua vantaggi personali, diretti o indiretti, che esulino dal perimetro della richiesta del creditore, si consuma il reato di estorsione. Inoltre, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (sez.6, n. 47672 del 04/10/2023, 0., Rv.285883; in motivazione, sez. U Filardo, cit.). Orbene, come perspicuamente illustrato dal provvedimento incidentale impugnato, l'attuale ricorrente ha operato, per sua stessa ammissione, in qualità di "terzo" rispetto a colui - un congiunto - che vanterebbe un diritto di credito nei riguardi di CO e per ottenere da quest'ultimo la dazione di somme di denaro destinate quantomeno in parte ai componenti del "gruppo" mafioso di NO, che si sono concretamente interessati a fare pressione sul presunto debitore, pacificamente estranei a qualsiasi legame contrattuale con la vittima. Sono plurimi ed eloquenti i passaggi del provvedimento impugnato - in conformità agli elementi predicati nell'ordinanza coercitiva - che univocamente depongono in tale direzione: in particolare, da pag.4, viene riportato l'intellegibile compendio intercettivo che descrive l'iniziativa del NU, che si è rivolto a NO, soggetto di carisma e spessore criminale, gravemente indiziato di far parte di un'organizzazione mafiosa, per recuperare il credito del parente;
l'attivazione del NO, finalizzata, con esito positivo, ad ottenere da CO una somma di denaro superiore a quella dell'assunto debito, in parte destinata alla cosca che aveva concesso l'"autorizzazione" ad operare, con atti d'intimidazione diretta e di indiscutibile valenza "simbolica", evocatrice di eccezionale portata minatoria e potenzialità di sottomissione;
la pari spregiudicatezza del ricorrente, pienamente cognito della personalità degli intermediari e degli obbiettivi da perseguire, che ha comunicato a NO di aver brutalmente malmenato la vittima per costringerla a versare la cifra richiesta. Non rileva, dunque, ai fini del presente scrutinio de libertate, che NU fosse convinto dell'esistenza del credito - solo eventualmente confinato, come detto, al rapporto obbligatorio tra CO e l'impalpabile "UI" - né, ovviamente, che CO abbia riconosciuto di essere debitore di 13.000 euro, circostanza neutra rispetto al thema decidendum della liceità 7 della pretesa e, soprattutto, dell'insussistenza di un diritto, in capo ai "terzi", a cui l'ordinamento garantisse protezione giurisdizionale. 5.11 quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse e, in ogni caso, manifestamente infondato. 5.1. Il ricorrente denuncia presunti vizi di violazione di legge e di motivazione a riguardo della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella limitata declinazione dell'utilizzo del c.d. metodo mafioso, ma non si confronta con il dato testuale dell'incolpazione provvisoria e, soprattutto, con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si è soffermata (pag.10) sull'integrazione dell'aggravante anche sub specie dell'agevolazione mafiosa. E' costante orientamento di legittimità, a cui il collegio intende dare continuità, che in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, ove sia contestata l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 13 maggio 1991 (ora art. 416 bis.1 cod. pen., n.d.r.), nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazione mafiosa, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere in cassazione ove contesti una sola delle articolazioni della circostanza, non derivando dall'eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità (sez.6, n. 550 del 31/10/2018, Faraci, Rv.274936, che cita il precedente di sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; recentemente, per il principio espresso, sez.5, n. 29382 del 23/07/2025, Stagno, attualmente n.m.). 5.2. In disparte l'efficacia tranciante di quanto testè ricordato, è comunque appena il caso di osservare che i connotati di "mafiosità" della condotta realizzata dall'indagato con il contributo — da lui richiesto - di soggetti appartenente al sodalizio criminale sono così evidenti da integrare un caso scolastico di avvalimento delle condizioni descritte dall'art. 416 bis cod. pen. (ex multis, sez.1, n. 12882 del 17/12/2007, Palumbo, Rv. 239846). 6.11 quinto motivo è generico, non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. 6.1. Osserva questa Corte che, contrariamente a quanto assunto dal difensore, non ricorre significativo iato temporale tra la vicenda per la quale è stata applicata la misura cautelare (estorsione in concorso continuata, pluriaggravata anche a norma dell'art. 416 bis.1 cod. pen., reiterata fino al 14 settembre 2023) e la data di emissione di quest'ultima, anche a voler trascurare che la distanza temporale tra la data della commissione del reato e quella del provvedimento coercitivo non riveste rilievo cruciale ove il titolo cautelare riguardi i reati accompagnati dalla presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., che incorpora i caratteri dell'attualità e specificità del pericolo (sez. 2, n. 6952 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766); e nei confronti del NU è stata ritenuta, come contestata nell'editto accusatorio provvisorio, la recidiva specifica (pag. 26 ordinanza cautelare). Le critiche relative all'attualità del pericolo di recidiva sono dunque astratte e, in ogni caso, non appaganti, posto che il Tribunale, pur facendo leva sulla "doppia" presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3, 8 seconda parte, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di maggior rigore - che mantiene comunque, in linea di principio, "peso" significativo - ha in concreto apprezzato, con enunciati non illogici, sottratti a censure di competenza del giudice di legittimità "la gravità dei fatti, essendo l'attività delinquenziale stata posta in essere in un contesto contiguo all'associazione mafiosa, nonché le modalità delle condotte poste in essere dall'indagato (caratterizzate da intimidazione e violenza fisica) e la personalità dello stesso, desumibile dai suoi molteplici precedenti penali (cfr. certificato del casellario giudiziale), circostanza indicativa dell'attitudine di questi alla commissione di azioni criminose". Anche in una prospettiva attenta a contemperare la tutela dei valori costituzionali con la presunzione di pericolosità "marcatamente relativa" che caratterizza i reati di cui all'art. 275 comma 3, seconda parte, cod. proc. pen., tra i quali figurano quelli aggravati dalla circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. (sez.5, n. 1525 del 06/12/2023, Gambardella, Rv. 285808) rimangono sterili, pertanto, le note di dissenso agitate con l'impugnazione, volte ad opporre alternativi parametri di modulazione del quadro esigenziale, come l'età avanzata o la dedotta risalenza dei pregiudizi penali, perché comunque d'impatto insufficiente a neutralizzare il più ampio e altrimenti circostanziato corredo espositivo dell'ordinanza oggetto del ricorso. 6.2.11 Tribunale del riesame ha dato conto, da ultimo, delle ragioni che non autorizzano a stimare idoneo il ricorso ai meccanismi elettronici di vigilanza in regime di arresti domiciliari (in linea con le direttrici di sez. U n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651), i quali permettono di monitorare la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi, ma non generano inibizione alcuna rispetto alle altre prescrizioni proprie della misura domiciliare, con particolare riferimento alla segnalazione della violazione "del divieto di comunicazione con soggetti diversi dai conviventi". Anche a tal riguardo le censure difensive, che lamentano una sorta di interpretazione "abrogatrice" della facoltà di ordinare l'adozione di meccanismi di controllo a distanza del detenuto, si rivelano profondamente inconsistenti, dal momento che l'imposizione di limiti o divieti alle facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono non è immanente agli arresti domiciliari, ma costituisce restrizione eventualmente aggiuntiva, soggetta alla discrezionalità del giudice nella regolazione dello strumento coercitivo (art. 284 comma 3 cod. proc. pen.). Ove disposta quest'ultima, ben può il giudice, legittimamente, vigilare a che non ne siano pregiudicate le finalità dall'adozione di altri, diversi provvedimenti previsti dalla disciplina dell'istituto. 7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 9 8.Deve essere dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 05/09/2025 7
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. NICOLA LETTIERI, che conclude per il rigetto come da requisitoria in atti. Udito il difensore, l'avvocato Bonsignore si riporta ai motivi di ricorso;
l'avvocato Sinatra illustra brevemente i motivi del ricorso depositato e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che ha rigettato l'istanza di cui all'art. 309 cod. proc. pen. presentata dalla difesa di NU RT avverso l'ordinanza di custodia cautelare carceraria emessa nei suoi confronti dal g.i.p. del medesimo l Penale Sent. Sez. 5 Num. 31767 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/09/2025 Tribunale, relativa al delitto di cui agli artt. 81 comma 2, 110, 629 commi 1 e 2, in relazione al comma 3 n. 1 e n. 3 dell'art. 628 cod. pen., art. 416 bis.1 cod. pen., in concorso con NO NC OL e Di SI IE cl. 1988 ed in pregiudizio di CO Maurizio;
con l'aggravante del metodo mafioso e dell'aver agito con il fine di agevolare la cosca mafiosa di Cosa Nostra di Palermo, Corso dei Mille. 2.11 ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, consta di cinque motivi, di seguito indicati a norma dell'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi sub art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in quanto il giudice del riesame avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal CO, escusso a s.i.t. anziché in qualità di indagato di reato connesso in relazione agli indizi di reità emersi sin dall'inizio a suo carico, con particolare riferimento alla mancata restituzione di un prestito di 30.000 euro ricevuti, nell'ambito di un rapporto negoziale illecito, da tale UI. NU sarebbe semplicemente intervenuto per permettere a quest'ultimo, suo parente, di ottenere la somma dovuta dal CO;
quest'ultimo, inoltre, avrebbe dichiarato il falso in sede di sommarie informazioni ed anche per tale motivo la sua posizione giudiziaria avrebbe dovuto essere diversamente valutata, anche con l'interruzione del verbale delle dichiarazioni e l'invito a nominare un difensore. 2.2. Il secondo motivo ha richiamato i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. poiché la condotta dell'indagato avrebbe dovuto, al più, ricondursi al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 cod. pen.; estraneo ad organizzazioni mafiose, egli sarebbe intervenuto solo per consentire al congiunto di soddisfare il proprio credito ed infatti UI sarebbe riuscito ad ottenere la restituzione di 6500 euro senza che alcun vantaggio sia derivato a NO o ad altri componenti dell'associazione mafiosa. Lo stesso CO, nei dialoghi intercettati, avrebbe ammesso di essere debitore di UI. 2.3. Il terzo motivo si è appuntato sui vizi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. perché l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato di estorsione. CO avrebbe ammesso, nell'ambito delle conversazioni oggetto delle indagini, di dover rendere l'importo di 13.000 euro, circostanza che escluderebbe l'esistenza del reato ipotizzato. 2.4. Il quarto motivo si è soffermato sui vizi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta integrazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. sotto il profilo dell'utilizzo del c.d. metodo mafioso: nessuna emergenza proverebbe che NU, a cui non è stato contestato il reato associativo, sapesse dell'appartenenza di NO a clan mafioso, né che si sia rivolto a lui per godere del suo prestigio criminale. 2.5.11 quinto motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. a riguardo della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere;
il Tribunale avrebbe omesso di considerare taluni, importanti elementi indicati dalla difesa, come l'età dell'indagato, quasi settantenne, o l'unicità del reato contestatogli 2 nell'ambito di una indagine molto più ampia e di notevole durata;
sarebbe stata omessa un'appagante motivazione sul pericolo attuale di recidiva, in ragione della risalenza nel tempo dei precedenti penali;
non sarebbe stato correttamente spiegato perché NU, eventualmente beneficiato degli arresti domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, potrebbe delinquere ancora. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Va premesso che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996 Moni, Rv. 205257). Ne consegue l'infondatezza delle censure — ricorrenti, spesso in maniera incidentale, nello sviluppo dei motivi — volte a criticare il mero recepinnento della ordinanza genetica. 1.1. Occorre aggiungere che, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv. 256657). In questo quadro, qualora sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare - ovvero ad escludere - la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze 3 probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; conf.: Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019). 2.Tracciato il solco esegetico da seguire nell'ambito del presente scrutinio, si deve osservare che, nella specie, il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata risponde al modello argomentativo indicato e risulta immune da cadute di logicità. 3.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato. 3.1.Mette conto richiamare, in proposito, il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, in virtù del quale in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (sez. U n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584; cfr. anche, tra le altre, sez.5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030; sez.6, n. 20098 del 19/04/2016, Scalisi, Rv. 267129). In altri termini, il controllo della Corte di cassazione non può che operare sulla verità-fallacia dei principi empirici impiegati dalla pronunzia impugnata, con la rigorosa espunzione di valutazioni fondate su mere congetture, senza tuttavia che alla Corte sia consentito, da un lato, di fornire una propria rielaborazione del fatto o, dall'altro, di estendersi a sostituire con proprie massime di esperienza il ragionamento posto a base della decisione impugnata. Il Tribunale del riesame ha già vagliato la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in forma testimoniale dal CO, persona offesa del reato di estorsione / ed ha in radice escluso che, al di là del dato formale della mancata iscrizione di costui nel registro degli indagati, sia mai emersa ipotesi di reato a suo carico per comportamenti che abbiano dato causa alla situazione debitoria, neanche per connessione con quella provvisoriamente attribuita al ricorrente. Avrebbe dovuto la difesa, in tale contesto, offrire al collegio gli elementi idonei a consentire di verificare la legittimità della decisione, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze 4 processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328). La ragione di ricorso si è limitata, invece, a riproporre generiche note di dissenso con la vaga citazione di una presunta "operazione illecita" di finanziamento alla quale CO avrebbe partecipato, unitamente a tale "UI", nominativo inedito, ignoto alla ricostruzione dei fatti riportata nel provvedimento genetico e alla motivazione dell'ordinanza impugnata, menzionato esclusivamente dalla persona offesa nell'ambito di dichiarazioni considerate, tuttavia, in parte non confacenti al materiale indiziario assicurato al procedimento. 3.2. Manifestamente infondata è anche l'altra obiezione, in forza della quale la polizia giudiziaria, rilevata, nella loro evoluzione, la falsità delle informazioni fornite da CO, avrebbe dovuto interromperne l'esame ai sensi dell'art. 63 primo comma cod. proc. pen. e rendere edotto l'interessato delle contingenti facoltà difensive, poiché il consolidato, e condivisibile, indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità è nel senso che le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi, con quelle dichiarazioni, il fatto tipico di una determinata figura di reato, come ad esempio il favoreggiamento personale (sez. 3, n. 8634 del 18/09/2014, M., Rv. 262511; sez.2, n. 36284 del 09/07/2009, IEsanto e altri, Rv. 245597; sez.2, n. 35538 del 05/06/2008, Migliore, Rv. 240657; sez. U n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264481). 4.11 secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché interdipendenti, si palesano a vario titolo generici, non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati. 4.1.Per un verso, non si comprende come possa configurarsi, ab origine, un reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (tra l'altro "con violenza sulle cose", perché la difesa richiama ripetutamente l'applicabilità dell'art. 392 cod. pen.) quando il ricorrente medesimo, con il primo motivo, ha insistito nel definire "illecito" il rapporto negoziale posto a fondamento del preteso diritto di credito che tale, non meglio precisato, "UI" vanterebbe nei riguardi di CO ("l'evidenza per la quale i fatti che legano la presunta po al correo UI abbiano natura illecita", pag. 3 del ricorso), perché uno degli elementi costitutivi del modello legale del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni risiede nell'astratta legittimità del diritto e dunque del diritto di credito, che deve essere tutelato dall'ordinamento giuridico ed esigere di conseguenza che, ai fini del suo soddisfacimento, sia contemplata la esperibilità di un ricorso all'autorità giudiziaria, poi non praticata ("chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se medesimo[...], è punito..."). Se la causa negoziale è illecita, se si tratta di un negozio in frode alla legge o ispirato da motivi illeciti (artt. 1343-1345, 2034-2035 cod. civ.) la legge non consente di "ricorrere al giudice" 5 perché non prevede azione a salvaguardia del credito. E' noto, ad esempio, che integra gli estremi del delitto di estorsione la minaccia o violenza finalizzata ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale, come quella di un debito derivante dal gioco d'azzardo, per la quale non è data azione davanti al giudice (ex multis, sez.2, n. 7972 del 31/01/2013, De Maio e altri, Rv. 254995). 4.2. Se è vero, infatti, che i delitti di cui agli articoli 393 e 629 cod. pen. si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico, perché, nel primo l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se in ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile;
e nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza di non averne diritto (Sez. U n. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02; Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256; Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Rottino, Rv. 272285; Sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016, dep. 2017, Di Giovanni, Rv. 268770; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 ss.; Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015, Stradi, Rv. 265214; Sez. 2, n. 44674 del 30/09/2015, Bonaccorso, Rv. 265190; Sez. 2, n. 42734 del 30/09/2015, Capuozzo, Rv. 265410; Sez. 2, n. 23765 del 15/05/2015, P.M. in proc. Pellicori, Rv. 264106; Sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014, Conte, Rv. 260474; Sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014, Comite, Rv. 259966; Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014, Ciminna, Rv. 259831; Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344; Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013, Fusco, Rv. 257375; Sez. 2, n. 705 del 01/10/2013, dep. 2014, Traettino, Rv. 258071; Sez. 2, n. 22935 del 29/05/2012, Di Vuono, Rv. 253192; Sez. 2, n. 16 12329 del 04/03/2010, Olmastroni, Rv. 247228; Sez. 2, n. 9121 del 19/04/1996, Platania, Rv. 206204; Sez. 2, n. 6445 del 14/02/1989, Stanovich, Rv. 181179; Sez. 2, n. 5589 del 12/11/1982, dep. 1983, Rossetti, Rv. 159513), assume portata centrale, ai fini del discrimen tra le due fattispecie, che esista - o meno - una pretesa giuridica munita di azione, anche a prescindere dalla fondatezza "tecnica" della pretesa stessa. In altri termini, come ricorda l'insegnamento del massimo organo nomofilattico di questa Corte (in parte motiva, sez. U Filardo, cit., § 10.5.1), pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). Già sotto tale dirimente profilo il motivo di impugnazione, manifestamente infondato, dovrebbe essere ritenuto inammissibile. 4.3.Per altro verso, la ragione di doglianza risulta affetta da genericità intrinseca, perché, nel mantenere l'opacità espositiva della prima parte del ricorso, non consente alla Corte di cassazione di esercitare il proprio sindacato: non sono chiariti con il dovuto dettaglio i contorni 6 dell'assunto credito, né le addotte intese contrattuali tra "UI" e CO, sottostanti all'iniziativa criminosa dell'indagato e dei suoi correi. 4.4.E da ultimo, come del resto già sottolineato dal Tribunale del riesame con argomentazione allineata al diritto vivente, con la quale il ricorrente ha omesso di confrontarsi così da incorrere nel vulnus di genericità estrinseca, il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-03); ove il "terzo" persegua vantaggi personali, diretti o indiretti, che esulino dal perimetro della richiesta del creditore, si consuma il reato di estorsione. Inoltre, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (sez.6, n. 47672 del 04/10/2023, 0., Rv.285883; in motivazione, sez. U Filardo, cit.). Orbene, come perspicuamente illustrato dal provvedimento incidentale impugnato, l'attuale ricorrente ha operato, per sua stessa ammissione, in qualità di "terzo" rispetto a colui - un congiunto - che vanterebbe un diritto di credito nei riguardi di CO e per ottenere da quest'ultimo la dazione di somme di denaro destinate quantomeno in parte ai componenti del "gruppo" mafioso di NO, che si sono concretamente interessati a fare pressione sul presunto debitore, pacificamente estranei a qualsiasi legame contrattuale con la vittima. Sono plurimi ed eloquenti i passaggi del provvedimento impugnato - in conformità agli elementi predicati nell'ordinanza coercitiva - che univocamente depongono in tale direzione: in particolare, da pag.4, viene riportato l'intellegibile compendio intercettivo che descrive l'iniziativa del NU, che si è rivolto a NO, soggetto di carisma e spessore criminale, gravemente indiziato di far parte di un'organizzazione mafiosa, per recuperare il credito del parente;
l'attivazione del NO, finalizzata, con esito positivo, ad ottenere da CO una somma di denaro superiore a quella dell'assunto debito, in parte destinata alla cosca che aveva concesso l'"autorizzazione" ad operare, con atti d'intimidazione diretta e di indiscutibile valenza "simbolica", evocatrice di eccezionale portata minatoria e potenzialità di sottomissione;
la pari spregiudicatezza del ricorrente, pienamente cognito della personalità degli intermediari e degli obbiettivi da perseguire, che ha comunicato a NO di aver brutalmente malmenato la vittima per costringerla a versare la cifra richiesta. Non rileva, dunque, ai fini del presente scrutinio de libertate, che NU fosse convinto dell'esistenza del credito - solo eventualmente confinato, come detto, al rapporto obbligatorio tra CO e l'impalpabile "UI" - né, ovviamente, che CO abbia riconosciuto di essere debitore di 13.000 euro, circostanza neutra rispetto al thema decidendum della liceità 7 della pretesa e, soprattutto, dell'insussistenza di un diritto, in capo ai "terzi", a cui l'ordinamento garantisse protezione giurisdizionale. 5.11 quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse e, in ogni caso, manifestamente infondato. 5.1. Il ricorrente denuncia presunti vizi di violazione di legge e di motivazione a riguardo della aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella limitata declinazione dell'utilizzo del c.d. metodo mafioso, ma non si confronta con il dato testuale dell'incolpazione provvisoria e, soprattutto, con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si è soffermata (pag.10) sull'integrazione dell'aggravante anche sub specie dell'agevolazione mafiosa. E' costante orientamento di legittimità, a cui il collegio intende dare continuità, che in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, ove sia contestata l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 13 maggio 1991 (ora art. 416 bis.1 cod. pen., n.d.r.), nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazione mafiosa, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere in cassazione ove contesti una sola delle articolazioni della circostanza, non derivando dall'eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità (sez.6, n. 550 del 31/10/2018, Faraci, Rv.274936, che cita il precedente di sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; recentemente, per il principio espresso, sez.5, n. 29382 del 23/07/2025, Stagno, attualmente n.m.). 5.2. In disparte l'efficacia tranciante di quanto testè ricordato, è comunque appena il caso di osservare che i connotati di "mafiosità" della condotta realizzata dall'indagato con il contributo — da lui richiesto - di soggetti appartenente al sodalizio criminale sono così evidenti da integrare un caso scolastico di avvalimento delle condizioni descritte dall'art. 416 bis cod. pen. (ex multis, sez.1, n. 12882 del 17/12/2007, Palumbo, Rv. 239846). 6.11 quinto motivo è generico, non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. 6.1. Osserva questa Corte che, contrariamente a quanto assunto dal difensore, non ricorre significativo iato temporale tra la vicenda per la quale è stata applicata la misura cautelare (estorsione in concorso continuata, pluriaggravata anche a norma dell'art. 416 bis.1 cod. pen., reiterata fino al 14 settembre 2023) e la data di emissione di quest'ultima, anche a voler trascurare che la distanza temporale tra la data della commissione del reato e quella del provvedimento coercitivo non riveste rilievo cruciale ove il titolo cautelare riguardi i reati accompagnati dalla presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., che incorpora i caratteri dell'attualità e specificità del pericolo (sez. 2, n. 6952 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766); e nei confronti del NU è stata ritenuta, come contestata nell'editto accusatorio provvisorio, la recidiva specifica (pag. 26 ordinanza cautelare). Le critiche relative all'attualità del pericolo di recidiva sono dunque astratte e, in ogni caso, non appaganti, posto che il Tribunale, pur facendo leva sulla "doppia" presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3, 8 seconda parte, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura di maggior rigore - che mantiene comunque, in linea di principio, "peso" significativo - ha in concreto apprezzato, con enunciati non illogici, sottratti a censure di competenza del giudice di legittimità "la gravità dei fatti, essendo l'attività delinquenziale stata posta in essere in un contesto contiguo all'associazione mafiosa, nonché le modalità delle condotte poste in essere dall'indagato (caratterizzate da intimidazione e violenza fisica) e la personalità dello stesso, desumibile dai suoi molteplici precedenti penali (cfr. certificato del casellario giudiziale), circostanza indicativa dell'attitudine di questi alla commissione di azioni criminose". Anche in una prospettiva attenta a contemperare la tutela dei valori costituzionali con la presunzione di pericolosità "marcatamente relativa" che caratterizza i reati di cui all'art. 275 comma 3, seconda parte, cod. proc. pen., tra i quali figurano quelli aggravati dalla circostanza di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. (sez.5, n. 1525 del 06/12/2023, Gambardella, Rv. 285808) rimangono sterili, pertanto, le note di dissenso agitate con l'impugnazione, volte ad opporre alternativi parametri di modulazione del quadro esigenziale, come l'età avanzata o la dedotta risalenza dei pregiudizi penali, perché comunque d'impatto insufficiente a neutralizzare il più ampio e altrimenti circostanziato corredo espositivo dell'ordinanza oggetto del ricorso. 6.2.11 Tribunale del riesame ha dato conto, da ultimo, delle ragioni che non autorizzano a stimare idoneo il ricorso ai meccanismi elettronici di vigilanza in regime di arresti domiciliari (in linea con le direttrici di sez. U n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651), i quali permettono di monitorare la presenza dell'indagato nel perimetro entro il quale gli è consentito di muoversi, ma non generano inibizione alcuna rispetto alle altre prescrizioni proprie della misura domiciliare, con particolare riferimento alla segnalazione della violazione "del divieto di comunicazione con soggetti diversi dai conviventi". Anche a tal riguardo le censure difensive, che lamentano una sorta di interpretazione "abrogatrice" della facoltà di ordinare l'adozione di meccanismi di controllo a distanza del detenuto, si rivelano profondamente inconsistenti, dal momento che l'imposizione di limiti o divieti alle facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono non è immanente agli arresti domiciliari, ma costituisce restrizione eventualmente aggiuntiva, soggetta alla discrezionalità del giudice nella regolazione dello strumento coercitivo (art. 284 comma 3 cod. proc. pen.). Ove disposta quest'ultima, ben può il giudice, legittimamente, vigilare a che non ne siano pregiudicate le finalità dall'adozione di altri, diversi provvedimenti previsti dalla disciplina dell'istituto. 7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 9 8.Deve essere dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 05/09/2025 7