Articolo 131 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 130Articolo 132
Versione
15 gennaio 1970
Art. 131.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1969-70 e 1970-71, restano stabilite, per l'anno finanziario 1970, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970