Versione
27 gennaio 1948
27 gennaio 1948
Art. 1.
Il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, oltre a quelli spettantigli per statuto, esercitera' tutti i poteri e le facolta' che secondo lo statuto stesso della Banca e delle annesse Sezioni autonome per il Credito fondiario, il Credito cinematografico e il Credito alberghiero e turistico sono attribuiti ai rispettivi Consigli di amministrazione e Comitati esecutivi.
I poteri e le facolta' di cui sopra potranno essere esercitati fino a quando non siasi provveduto alla ricostituzione di detti organi amministrativi e comunque non oltre il 30 aprile 1948.
Entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto detto presidente proporra' e promuovera' gli aggiornamenti e le modifiche da apportare agli statuti della Banca e delle suindicate Sezioni autonome annesse.
Il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, oltre a quelli spettantigli per statuto, esercitera' tutti i poteri e le facolta' che secondo lo statuto stesso della Banca e delle annesse Sezioni autonome per il Credito fondiario, il Credito cinematografico e il Credito alberghiero e turistico sono attribuiti ai rispettivi Consigli di amministrazione e Comitati esecutivi.
I poteri e le facolta' di cui sopra potranno essere esercitati fino a quando non siasi provveduto alla ricostituzione di detti organi amministrativi e comunque non oltre il 30 aprile 1948.
Entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto detto presidente proporra' e promuovera' gli aggiornamenti e le modifiche da apportare agli statuti della Banca e delle suindicate Sezioni autonome annesse.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 08/04/1976, n. 71Provvedimento: N. 71 SENTENZA 25 MARZO 1976 Deposito in cancelleria: 8 aprile 1976. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 21 aprile 1976. Pres. ROSSI - Rel. IO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. AO ROSSI, Presidente - Dott. UI GI - Avv. NG DE RC - Avv. CO ET - Prof. EN AP - Prof. VINCEN IC CH - Prof. EZ RI - Dott. CO AL - Avv. NE DE - Dott. LI IO - Prof. DO VO - Prof. UI AS - Dott. IC RO - Prof. AN DE STEFANO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90, modificativo dell'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni), promosso …Leggi di più...
- non e' violato il principio di eguaglianza·
- sent. 71/76. successioni·
- successione per diritto di rappresentazione·
- razionalita'·
- disparita' di trattamento tra discendente dell'adottato e discendente dei figli legittimi·
- d. lg. lgt. 8 marzo 1945, n. 90, art. 1, ultimo comma·
- misura dell'imposta dovuta·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.