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Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13403 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZZ IO LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore generale, FA IU, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
dato atto che l’avv. Francesco Fasano, difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecce emessa in data 20/06/2025, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ZZ IO LO per il reato di danneggiamento per difetto di querela e, confermato il giudizio di responsabilità per il residuo delitto di ricettazione della vettura Fiat 500 targata BA997AK provento di furto, rideterminava la pena inflitta in anni due mesi tre di reclusione ed euro 650,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il Penale Sent. Sez. 2 Num. 13403 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 11/03/2026 difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi che qui si riportano nei limiti necessari per la decisione.
2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disattesa l’eccezione difensiva di nullità, per totale assenza di apparato argomentativo, del decreto emesso dal Pubblico Ministero con il quale era stato convalidato il sequestro della vettura Fiat 500 targata BA997AK provento di furto, operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria. La Corte di appello, sul punto, si è limitata ad un mero acritico rinvio all’ordinanza emessa dal Giudice di primo grado all’udienza del 10/01/2019 che aveva, a sua volta, rigettato la questione, spendendo un’unica argomentazione aggiuntiva che, tuttavia, è totalmente erronea in quanto della nullità del decreto di convalida di sequestro l’imputato non avrebbe potuto dolersi attraverso la proposizione di riesame, né mediante istanza di restituzione in quanto il provvedimento non gli è mai stato notificato, così come nessuna comunicazione ha ricevuto della successiva restituzione della vettura alla legittima proprietaria. Il decreto in questione consiste nella mera dicitura “visto, si convalida”, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali il Pubblico Ministero ha ritenuto di ratificare l’operato della polizia giudiziaria e delle concrete finalità probatorie perseguite con il vincolo ablatorio.
2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disattesa l’eccezione difensiva di inutilizzabilità probatoria della documentazione rinvenuta all’interno della vettura sequestrata ed acquisita dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. La Corte di appello non si è confrontata con le censure difensive dedotte al riguardo;
in ogni caso, tale carteggio - in fotocopia, di incerta provenienza, mai sequestrato e privo di correlazione con il reato contestato- non era assolutamente necessario ai fini della decisione in quanto privo di valenza probatoria.
2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 357 e 191 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata avendo la Corte di appello valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, le dichiarazioni rese da TI TA che non sono state verbalizzate ma sono semplicemente riportate dalla polizia giudiziaria nel verbale di sequestro e, quindi, inutilizzabili.
2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 648 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità. La Corte di appello ha valorizzato un elemento indiziario non idoneo a provare la disponibilità in capo all’imputato della vettura asseritamente ricettata e cioè il rinvenimento della stessa nei pressi delle case popolari di Alliste ove vivono numerosissime famiglie e non solo la madre dell’imputato; altresì, ha attribuito rilievo al carteggio rinvenuto all’interno di tale mezzo che, tuttavia, non è riconducibile con certezza all’odierno ricorrente ed alle 2 dichiarazioni informalmente rese da persona informata sui fatti alla polizia giudiziaria, da ritenersi inutilizzabili per le ragioni indicate nel terzo motivo di ricorso.
2.5. Con il quinto motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 62 n. 4 e 648, comma quarto, cod. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante della particolare tenuità del fatto. La Corte di appello si è limitata a valutare il solo valore economico della vettura ricettata (peraltro esiguo, tenuto conto della sua vetustà e del fatto che si tratta di un mezzo abbandonato dalla proprietaria la quale non ha neppure sporto denuncia di furto) e non ha effettuato la necessaria valutazione complessiva delle componenti oggettive e soggettive del fatto, così incorrendo in una motivazione apparente. 2.6. Con il sesto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte di appello, avendo escluso, la diminuente speciale prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen. avrebbe dovuto valutare la sussistenza di quella comune contemplata all’art. 62 n. 4 cod. pen. invocata nell’atto di appello ed invece sul punto non ha argomentato.
2.7. Con il settimo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento all’art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Il trattamento sanzionatorio si discosta notevolmente dal minimo edittale e ciò avrebbe imposto alla Corte di appello un onere motivazionale ben più pregnante con valutazione dei criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen.
2.8. Con l’ottavo motivo si deducono si deducono la violazione di legge con riferimento all’art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha sviluppato al riguardo un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di completezza che non tiene conto del comportamento processuale, delle condizioni sociali, del movente, della assenza di premeditazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, per diversi profili inammissibile, è nel complesso infondato.
2. Non possono trovare accoglimento il primo ed il secondo motivo concernenti la nullità del decreto di convalida del sequestro della vettura Fiat 500 targata BA997AK e la conseguente inutilizzabilità ai fini probatori della documentazione rinvenuta all’interno del veicolo ed acquisia dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. L’eventuale nullità del provvedimento di convalida per omessa motivazione è sanata e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, ove anche tale atto non sia stato effettivamente notificato all’imputato nel corso delle indagini, costui ne è comunque venuto a conoscenza a seguito della notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. e, tuttavia, come già correttamente 3 argomentato dalla Corte di appello, non ha attivato l’unico rimedio tipicamente previsto dall’ordinamento giuridico per dolersi della asserita nullità e cioè quello del riesame previsto dall’art. 324 cod. proc. pen., ancorchè ciò gli fosse pienamente consentito ai sensi dell’art. 355, comma 3, del codice di rito il quale prevede che contro il decreto di convalida del sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore possono proporre richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro. In secondo luogo, in ragione del combinato disposto degli artt. 182, comma 2, e 491, comma 1, cod. proc. pen, le questioni concernenti le nullità degli atti delle indagini preliminari sono precluse se non proposte subito dopo il compimento per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti;
nella specie, non risulta che il vizio qui dedotto sia stato eccepito nella fase degli atti preliminari al giudizio di primo grado, celebrato in foma dibattimentale. Ne consegue l’infondatezza anche della dedotta inutilizzabilità dell’estratto conto rinvenuto all’interno della vettura che nel ricorso viene correlata alla nullità della convalida del sequestro del mezzo, tuttavia sanata. Va comunque ricordato che le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti: la nullità attiene sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova (vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, in quanto consiste nel mancato rispetto del parametro normativo stesso in alcuni dei suoi peculiari caratteri), l’inutilizzabilità presuppone, invece, un prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale (SU, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644). Tanto premesso, l’estratto conto in questione è pacificamente rientrante nella categoria dei documenti di cui all’art. 234 cod. proc. pen. e del ritrovamento dello stesso all’interno dell’automobile ha riferito in dibattimento il teste di polizia giudiziaria che aveva ispezionato l’abitacolo della stessa, va pertanto escluso che esso sia elemento di prova acquisito in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e, pertanto, inutilizzabile ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. Il giudice di primo grado, appreso della esistenza di tale documento nel corso della istruttoria dibattimentale che il pubblico ministero non aveva prodotto in sede di richiesta di prove, lo ha pertanto legittimamente acquisito attivando i poteri officiosi di cui all’art. 507 cod. proc. pen. in quanto, atto intestato proprio all’odierno ricorrente e, dunque ritenuto assolutamente necessario, ai fini della attribuzione all’imputato della disponibilità del veicolo compendio di furto. 4 3. Inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso con i quali si contesta il giudizio di responsabilità lamentando l’erronea valutazione delle prove ed il vizio di motivazione, sul punto, della sentenza impugnata che ha attribuito rilievo probatorio anche alle dichiarazioni rese dal TI TA (convivente dell’imputato), non verbalizzate ma semplicemente riportate nel verbale di sequestro della vettura Fiat 500 e pertanto inutilizzabili. Le doglianze sono generiche. E’ onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio istruttorio già valutato, così da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; Sez. VI n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). Nel caso di specie, la deduzione di inutilizzabilità, si rivela generica poiché nulla prospetta in ordine alla concreta incidenza delle dichiarazioni della TA riportate nel verbale di sequestro rispetto al complessivo compendio probatorio valutato dal collegio di merito che ha congiuntamente valorizzato, sotto il profilo della prova della materiale disponibilità in capo all’imputato della vettura compendio di furto, anche altri elementi indiziari precisi ed univoci ( con i quali la difesa ricorrente non si confronta) rappresentati dal rinvenimento dell’ auto di provenienza delittuosa dinanzi alla sua abitazione (avvenuto solo un’ora dopo l’utilizzo della stessa per l’azione di danneggiamento compiuta in danno del veicolo di Santoro Liberato) e dalla presenza all’interno della stessa di documenti a costui intestati (estratto di conto corrente Banco Posta ed atti giudiziari), così approntando un apparato argomentativo che – al netto delle dichiarazioni della TA - si rivela compiuto e privo di vizi logici.
4. Manifestamente infondati sono il quinto ed il sesto motivo di ricorso con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della diminuente di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen e della attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte di appello ha operato un giudizio discrezionale compiutamente motivato e pertanto non sindacabile in sede di legittimità ritenendo decisiva la non tenuità del danno patrimoniale derivante dal commesso delitto in ragione del valore intrinsecamente non esiguo della vettura ricettata la quale, seppure datata, era perfettamente funzionante. Va ricordato che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo (come nel caso di specie), la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto e a quello 5 soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (da ultimo. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340). Avendo la Corte di appello motivatamente affermato che il danno patrimoniale superava la soglia della speciale tenuità, correttamente è stata esclusa anche l’attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. 5. Manifestamente infondati sono, infine, anche il settimo e l’ottavo motivo di ricorso con i quali si censura il mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di contenimento della pena nel minimo edittale. Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha dato atto della assenza di elementi positivamente valutabili che non risultavano nel compendio processuale e che non erano stati neppure indicati nell’atto di appello il quale, effettivamente, non enucleava alcun dato significativo al riguardo (si veda la pag. 7 del gravame). Per consolidato orientamento di questa Corte, l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). Quanto alla dosimetria della pena, il collegio di merito ha motivato la congruità del modesto scostamento dal minimo edittale della sanzione irrogata con corretta applicazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. valorizzando, da un lato, l’entità del fatto e, dall’altro, la negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali anche per delitti della stessa indole di quello oggetto di giudizio.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore generale, FA IU, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
dato atto che l’avv. Francesco Fasano, difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lecce emessa in data 20/06/2025, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ZZ IO LO per il reato di danneggiamento per difetto di querela e, confermato il giudizio di responsabilità per il residuo delitto di ricettazione della vettura Fiat 500 targata BA997AK provento di furto, rideterminava la pena inflitta in anni due mesi tre di reclusione ed euro 650,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il Penale Sent. Sez. 2 Num. 13403 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 11/03/2026 difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi che qui si riportano nei limiti necessari per la decisione.
2.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disattesa l’eccezione difensiva di nullità, per totale assenza di apparato argomentativo, del decreto emesso dal Pubblico Ministero con il quale era stato convalidato il sequestro della vettura Fiat 500 targata BA997AK provento di furto, operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria. La Corte di appello, sul punto, si è limitata ad un mero acritico rinvio all’ordinanza emessa dal Giudice di primo grado all’udienza del 10/01/2019 che aveva, a sua volta, rigettato la questione, spendendo un’unica argomentazione aggiuntiva che, tuttavia, è totalmente erronea in quanto della nullità del decreto di convalida di sequestro l’imputato non avrebbe potuto dolersi attraverso la proposizione di riesame, né mediante istanza di restituzione in quanto il provvedimento non gli è mai stato notificato, così come nessuna comunicazione ha ricevuto della successiva restituzione della vettura alla legittima proprietaria. Il decreto in questione consiste nella mera dicitura “visto, si convalida”, senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali il Pubblico Ministero ha ritenuto di ratificare l’operato della polizia giudiziaria e delle concrete finalità probatorie perseguite con il vincolo ablatorio.
2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disattesa l’eccezione difensiva di inutilizzabilità probatoria della documentazione rinvenuta all’interno della vettura sequestrata ed acquisita dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. La Corte di appello non si è confrontata con le censure difensive dedotte al riguardo;
in ogni caso, tale carteggio - in fotocopia, di incerta provenienza, mai sequestrato e privo di correlazione con il reato contestato- non era assolutamente necessario ai fini della decisione in quanto privo di valenza probatoria.
2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 357 e 191 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata avendo la Corte di appello valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, le dichiarazioni rese da TI TA che non sono state verbalizzate ma sono semplicemente riportate dalla polizia giudiziaria nel verbale di sequestro e, quindi, inutilizzabili.
2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 648 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità. La Corte di appello ha valorizzato un elemento indiziario non idoneo a provare la disponibilità in capo all’imputato della vettura asseritamente ricettata e cioè il rinvenimento della stessa nei pressi delle case popolari di Alliste ove vivono numerosissime famiglie e non solo la madre dell’imputato; altresì, ha attribuito rilievo al carteggio rinvenuto all’interno di tale mezzo che, tuttavia, non è riconducibile con certezza all’odierno ricorrente ed alle 2 dichiarazioni informalmente rese da persona informata sui fatti alla polizia giudiziaria, da ritenersi inutilizzabili per le ragioni indicate nel terzo motivo di ricorso.
2.5. Con il quinto motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 62 n. 4 e 648, comma quarto, cod. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante della particolare tenuità del fatto. La Corte di appello si è limitata a valutare il solo valore economico della vettura ricettata (peraltro esiguo, tenuto conto della sua vetustà e del fatto che si tratta di un mezzo abbandonato dalla proprietaria la quale non ha neppure sporto denuncia di furto) e non ha effettuato la necessaria valutazione complessiva delle componenti oggettive e soggettive del fatto, così incorrendo in una motivazione apparente. 2.6. Con il sesto motivo si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte di appello, avendo escluso, la diminuente speciale prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen. avrebbe dovuto valutare la sussistenza di quella comune contemplata all’art. 62 n. 4 cod. pen. invocata nell’atto di appello ed invece sul punto non ha argomentato.
2.7. Con il settimo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento all’art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. Il trattamento sanzionatorio si discosta notevolmente dal minimo edittale e ciò avrebbe imposto alla Corte di appello un onere motivazionale ben più pregnante con valutazione dei criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen.
2.8. Con l’ottavo motivo si deducono si deducono la violazione di legge con riferimento all’art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha sviluppato al riguardo un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di completezza che non tiene conto del comportamento processuale, delle condizioni sociali, del movente, della assenza di premeditazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, per diversi profili inammissibile, è nel complesso infondato.
2. Non possono trovare accoglimento il primo ed il secondo motivo concernenti la nullità del decreto di convalida del sequestro della vettura Fiat 500 targata BA997AK e la conseguente inutilizzabilità ai fini probatori della documentazione rinvenuta all’interno del veicolo ed acquisia dal giudice di primo grado ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. L’eventuale nullità del provvedimento di convalida per omessa motivazione è sanata e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, ove anche tale atto non sia stato effettivamente notificato all’imputato nel corso delle indagini, costui ne è comunque venuto a conoscenza a seguito della notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. e, tuttavia, come già correttamente 3 argomentato dalla Corte di appello, non ha attivato l’unico rimedio tipicamente previsto dall’ordinamento giuridico per dolersi della asserita nullità e cioè quello del riesame previsto dall’art. 324 cod. proc. pen., ancorchè ciò gli fosse pienamente consentito ai sensi dell’art. 355, comma 3, del codice di rito il quale prevede che contro il decreto di convalida del sequestro eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore possono proporre richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro. In secondo luogo, in ragione del combinato disposto degli artt. 182, comma 2, e 491, comma 1, cod. proc. pen, le questioni concernenti le nullità degli atti delle indagini preliminari sono precluse se non proposte subito dopo il compimento per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti;
nella specie, non risulta che il vizio qui dedotto sia stato eccepito nella fase degli atti preliminari al giudizio di primo grado, celebrato in foma dibattimentale. Ne consegue l’infondatezza anche della dedotta inutilizzabilità dell’estratto conto rinvenuto all’interno della vettura che nel ricorso viene correlata alla nullità della convalida del sequestro del mezzo, tuttavia sanata. Va comunque ricordato che le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti: la nullità attiene sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova (vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, in quanto consiste nel mancato rispetto del parametro normativo stesso in alcuni dei suoi peculiari caratteri), l’inutilizzabilità presuppone, invece, un prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale (SU, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644). Tanto premesso, l’estratto conto in questione è pacificamente rientrante nella categoria dei documenti di cui all’art. 234 cod. proc. pen. e del ritrovamento dello stesso all’interno dell’automobile ha riferito in dibattimento il teste di polizia giudiziaria che aveva ispezionato l’abitacolo della stessa, va pertanto escluso che esso sia elemento di prova acquisito in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e, pertanto, inutilizzabile ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. Il giudice di primo grado, appreso della esistenza di tale documento nel corso della istruttoria dibattimentale che il pubblico ministero non aveva prodotto in sede di richiesta di prove, lo ha pertanto legittimamente acquisito attivando i poteri officiosi di cui all’art. 507 cod. proc. pen. in quanto, atto intestato proprio all’odierno ricorrente e, dunque ritenuto assolutamente necessario, ai fini della attribuzione all’imputato della disponibilità del veicolo compendio di furto. 4 3. Inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso con i quali si contesta il giudizio di responsabilità lamentando l’erronea valutazione delle prove ed il vizio di motivazione, sul punto, della sentenza impugnata che ha attribuito rilievo probatorio anche alle dichiarazioni rese dal TI TA (convivente dell’imputato), non verbalizzate ma semplicemente riportate nel verbale di sequestro della vettura Fiat 500 e pertanto inutilizzabili. Le doglianze sono generiche. E’ onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio istruttorio già valutato, così da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108; Sez. VI n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). Nel caso di specie, la deduzione di inutilizzabilità, si rivela generica poiché nulla prospetta in ordine alla concreta incidenza delle dichiarazioni della TA riportate nel verbale di sequestro rispetto al complessivo compendio probatorio valutato dal collegio di merito che ha congiuntamente valorizzato, sotto il profilo della prova della materiale disponibilità in capo all’imputato della vettura compendio di furto, anche altri elementi indiziari precisi ed univoci ( con i quali la difesa ricorrente non si confronta) rappresentati dal rinvenimento dell’ auto di provenienza delittuosa dinanzi alla sua abitazione (avvenuto solo un’ora dopo l’utilizzo della stessa per l’azione di danneggiamento compiuta in danno del veicolo di Santoro Liberato) e dalla presenza all’interno della stessa di documenti a costui intestati (estratto di conto corrente Banco Posta ed atti giudiziari), così approntando un apparato argomentativo che – al netto delle dichiarazioni della TA - si rivela compiuto e privo di vizi logici.
4. Manifestamente infondati sono il quinto ed il sesto motivo di ricorso con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della diminuente di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen e della attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte di appello ha operato un giudizio discrezionale compiutamente motivato e pertanto non sindacabile in sede di legittimità ritenendo decisiva la non tenuità del danno patrimoniale derivante dal commesso delitto in ragione del valore intrinsecamente non esiguo della vettura ricettata la quale, seppure datata, era perfettamente funzionante. Va ricordato che in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo (come nel caso di specie), la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto e a quello 5 soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (da ultimo. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340). Avendo la Corte di appello motivatamente affermato che il danno patrimoniale superava la soglia della speciale tenuità, correttamente è stata esclusa anche l’attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen. 5. Manifestamente infondati sono, infine, anche il settimo e l’ottavo motivo di ricorso con i quali si censura il mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di contenimento della pena nel minimo edittale. Quanto al primo profilo, la Corte territoriale ha dato atto della assenza di elementi positivamente valutabili che non risultavano nel compendio processuale e che non erano stati neppure indicati nell’atto di appello il quale, effettivamente, non enucleava alcun dato significativo al riguardo (si veda la pag. 7 del gravame). Per consolidato orientamento di questa Corte, l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). Quanto alla dosimetria della pena, il collegio di merito ha motivato la congruità del modesto scostamento dal minimo edittale della sanzione irrogata con corretta applicazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. valorizzando, da un lato, l’entità del fatto e, dall’altro, la negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali anche per delitti della stessa indole di quello oggetto di giudizio.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6