Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13403
CASS
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità del decreto di convalida per assenza di motivazione

    La Corte rileva che l'eventuale nullità del decreto di convalida è sanata sia per mancata attivazione del rimedio del riesame da parte dell'imputato, sia per preclusione derivante dalla mancata eccezione nella fase degli atti preliminari al giudizio di primo grado.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità dell'estratto conto

    La Corte ritiene che l'estratto conto sia un documento rientrante nella categoria di cui all'art. 234 c.p.p. e che il suo ritrovamento all'interno dell'auto sia stato riferito dal teste di polizia giudiziaria. Pertanto, esclude che sia prova acquisita in violazione dei divieti di cui all'art. 191 c.p.p. Inoltre, il giudice di primo grado lo ha legittimamente acquisito ai sensi dell'art. 507 c.p.p. in quanto intestato all'imputato e necessario per attribuirgli la disponibilità del veicolo.

  • Inammissibile
    Inutilizzabilità delle dichiarazioni di TI TA

    La Corte dichiara il motivo inammissibile per genericità, non prospettando la difesa la concreta incidenza delle dichiarazioni della TA sul complessivo compendio probatorio, che include anche il rinvenimento dell'auto e documenti intestati all'imputato.

  • Rigettato
    Valutazione degli elementi indiziari

    La Corte ritiene che gli elementi indiziari, unitamente alle dichiarazioni della TA (pur se contestate), formino un apparato argomentativo compiuto e privo di vizi logici.

  • Rigettato
    Valutazione del danno patrimoniale

    La Corte rileva che il danno patrimoniale derivante dal delitto non è di tenuità particolare, dato il valore intrinsecamente non esiguo della vettura, sebbene datata e funzionante. Pertanto, l'attenuante speciale è stata correttamente esclusa.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p.

    Avendo la Corte di appello motivatamente affermato che il danno patrimoniale superava la soglia della speciale tenuità, ha correttamente escluso anche l'attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 c.p.

  • Rigettato
    Valutazione delle condizioni soggettive

    La Corte territoriale ha dato atto della assenza di elementi positivamente valutabili, non indicati nemmeno nell'atto di appello. L'applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego.

  • Rigettato
    Dosimetria della pena

    La Corte di merito ha motivato la congruità del modesto scostamento dal minimo edittale con corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.p., valorizzando l'entità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13403
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13403
    Data del deposito : 13 aprile 2026

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