Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 1
Nel giudizio per l'ammissibilità dell'azione promossa dal genitore esercente la potestà per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale del minore infrasedicenne, la omissione della valutazione dell'interesse del minore richiesta dalla sentenza n. 391 del 1990 della Corte Cost. non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, se la relativa questione non risulti proposta nelle precedenti fasi del giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5053 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LÀ DR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6, presso l'avvocato ALBERTO MARCHETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIACOMO GAZZARA e SANTI GAZZARA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA UC IS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPIANO 8, presso l'avvocato MARIA GIOVANNA RUO, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMEN CURRÒ, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE di APPELLO di MESSINA;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di MESSINA, sezione minorenni, depositato il 03/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/01/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, 1,Avvocato Currò, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.2.2000 SA La FA, che il giorno 8.12.1999 aveva dato alla luce una bambina dandole il nome di HI, chiedeva al Tribunale per i minorenni di Messina che venisse dichiarata ammissibile ai sensi dell'art. 274 C.C. l'azione per il riconoscimento della paternità naturale nei confronti di EA VA, sostenendo di aver intrattenuto con il medesimo dal mese di Febbraio del 1996 una relazione protrattasi anche dopo aver appreso del suo matrimonio fino al mese di Aprile del 1999, quando costui aveva deciso di interromperla dopo aver invano cercato di indurla ad abortire.
Si costituiva il VA, chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale con decreto del 28.11.2000 dichiarava ammissibile l'azione.
Proponeva reclamo il VA ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la La FA, la Corte d'Appello di Messina con decreto del 19.4- 3.5.2001 lo rigettava, osservando che erano emersi vari elementi, costituiti da documenti e testimonianze, idonei per ritenere l'azione giustificata.
Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione EA VA, deducendo un unico motivo di censura illustrato anche con memoria.
Resiste con controricorso SA La FA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso EA VA denuncia violazione o falsa o errata applicazione dell'art. 274 C.C. in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 C.P.C.. Deduce che la Corte d'Appello non ha considerato come la Corte Costituzionale con sentenza n. 341/90 abbia introdotto, ai fini dell'ammissibilità dell'azione in esame, l'ulteriore presupposto costituito dalla necessità della presenza di un interesse del minore al riconoscimento che certamente non sussiste allorché, come nel caso in esame, vi sia un rifiuto del padre naturale al riguardo. Sostiene altresì che la Corte di merito non si era attenuta alle effettive risultanze processuali nell'affermare che egli stesso avrebbe ammesso la relazione con la La FA, non risultando una tale circostanza dagli atti. Il Presente motivo di ricorso, articolato in due diverse censure che richiedono distinte valutazioni giuridiche, è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati.
La prima riguarda l'omesso esame da parte dei giudici di merito del registro dell'interesse del minore all'azione promossa dal genitore esercente la patria potestà per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità naturale.
Orbene, la necessità di un tale accertamento ulteriore introdotto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 341 del 1990 si basa sull'esigenza che l'azione intentata per l'imposizione della paternità o della maternità al genitore che rifiuti il riconoscimento "sia effettivamente rispondente all'interesse del figlio e non rischi piuttosto di pregiudicarne gli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione sociale". Questa Corte ha avuto modo di affermare che l'interesse del minore può essere escluso solo in presenza di una condotta del presunto genitore gravemente pregiudizievole al figlio, tale da giustificare la decadenza della patria potestà ovvero in presenza di gravi e fondati rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore, per la sua educazione e per il suo inserimento nel contesto lavorativo e sociale (Cass. 1444/96). Trattandosi quindi di un ulteriore requisito da valutarsi unitamente agli altri richiesti dall'art. 274 C.C., la sua omessa considerazione non può formare oggetto di ricorso per cassazione se la relativa questione non risulti dedotta nelle precedenti fasi del giudizio in quanto anche gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità delle norme di legge devono essere coordinati con le regole del procedimento civile che circoscrivono la ricorribilità in cassazione a quanto già dedotto e dibattuto in precedenza. Orbene dagli atti di causa, la cui lettura è certamente consentita in presenza del rilevato vizio di ordine processuale, non risulta che sia stato richiesto in sede di merito dall'odierno ricorrente l'accertamento in ordine alla presenza di un tale interesse - che può ritenersi peraltro implicitamente compiuto, costituendo uno dei requisiti per l'accoglimento della domanda di ammissibilità in esame - con la conseguenza che la relativa censura, proposta per la prima volta in sede di leqittimità, deve ritenersi ormai preclusa (vedi Cass. 9417/97; Cass. 2346/94). Ad analoghe conclusioni, sia pure per ragioni di ordine diverso, deve pervenirsi in relazione alla seconda censura con cui il ricorrente contesta l'affermazione contenuta nell'impugnato decreto, sostenendo che erroneamente gli è stata attribuita l'ammissione di una sua relazione sentimentale con la La FA.
Al di là di ogni valutazione sulla decisività di una tale circostanza nel contesto delle altre risultanze evidenziate dalla Corte d'Appello, è assorbente considerare che la censura, quand'anche si ritenesse riconducibile nell'ambito del vizio di motivazione, non potrebbe trovare ugualmente ingresso con il presente ricorso in quanto esperibile solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in 1.600 euro, oltre alle spese liquidate in 18,86 euro.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002