Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Il reato di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato dello straniero espulso ha natura permanente, perché è diretto a impedire l'illegale rientro e l'illecita permanenza nel territorio dello Stato, e dunque la continuità della condotta antigiuridica protratta nel tempo. Ne consegue che la disciplina applicabile, in caso di modificazioni legislative "in peius", non è quella del momento di inizio della condotta che, perdurando, legittimamente ricade sotto il regime meno favorevole della normativa sopravvenuta. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato, il cui termine si è individuato, essendo durata la condotta dopo la trasformazione del reato da contravvenzione in delitto, in quello ordinario di sei anni).
Commentario • 1
- 1. Rientro dello straniero espulso (Cass. pen., n. 28614/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 31 luglio 2013
1. Questione Il Tribunale applicava allo straniero, ex art. 444 cod. proc. pen., per il reato di resistenza e lesioni personali nonché per il reato di cui all'art. 13 comma 13 D.lgs. n. 286/98, la pena di mesi nove di reclusione. Avverso il citato provvedimento è insorto tempestivamente il Procuratore generale territoriale chiedendone l'annullamento per violazione di legge perché il fatto indicato ai sensi dell'art. 13 comma 13, del D.lgs. 286/1998 non è più previsto dalla legge come reato e in subordine sospendere il procedimento onde inviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Infatti, il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato, in quanto com'è stato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2010, n. 10716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10716 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 196
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 41260/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LT LA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 29 giugno 2009 dalla Corte di appello di Genova;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. MURA Antonio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la condanna, alla pena di mesi otto di reclusione, di LA LT per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 13, comma 13, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, perché, espulso in esecuzione di provvedimento emesso dal Prefetto di Imperia in data 15 febbraio 2001, aveva fatto illegale rientro in Italia, come accertato il 13 dicembre 2005.
Così si esprimevano i giudici di appello sull'eccepita prescrizione del reato e sulla richiesta di riduzione di pena: "Il profilo temporale, come correttamente apprezzato nella motivazione della sentenza appellata, convince che la natura dell'incriminazione è ascrivibile al delitto, come configurato nella rubrica. La pena inflitta appare proporzionata alla gravità del fatto, consistente anche se non accentuata".
2, Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata in punto di conferma della responsabilità. Trascurando le "corpose" argomentazioni sviluppate nell'atto di appello, la Corte non aveva esposto "le ragioni di fatto e di diritto" giustificatrici della conferma.
2.2. Con il secondo motivo lamenta "inosservanza o erronea applicazione della legge penale".
Sostiene che il reato dello straniero espulso di reingresso senza autorizzazione nel territorio dello Stato, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, ha natura istantanea e, nella specie, si è consumato prima del 10 settembre 2002, allorquando l'LT, rientrato in Italia, aveva presentato domanda per la legalizzazione di lavoro irregolare ai sensi della L. n. 240 del 2002. Quand'anche, comunque, si volesse ritenere la natura permanente del reato, lo stato antigiuridico sarebbe cessato al momento della presentazione della domanda anzidetta.
Poiché, all'epoca, il reato integrava una contravvenzione punita con pena detentiva, esso si era prescritto prima della pronuncia della sentenza di primo grado (27 ottobre 2008).
2.3. Con il terzo motivo si duole della mancanza di motivazione della sentenza impugnata in punto di diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, delle quali l'LT era meritevole per avere sempre serbato un comportamento "rispettoso delle norme dell'ordinamento" e per essersi "inserito nel tessuto sociale avendo goduto di alloggio e di lavoro".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso, che verte sull'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, oltre che genericamente prospettato.
Da un lato, neppure nei motivi d'appello viene messa in discussione l'affermazione di responsabilità, dolendosi semmai la difesa di un'asserita postdatazione del momento consumativo del reato, della qualificazione giuridica del fatto (se contravvenzione o delitto) e della non rilevata prescrizione del reato.
E su questi punti la sentenza impugnata, che va integrata con quella del primo giudice al quale erano state sottoposte le medesime questioni, può ritenersi sufficientemente motivata, pronunciandosi sia sulla natura delittuosa del fatto, sia sul tempus commissi delicti.
Dall'altro, deve ricordarsi che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr., ex plurimis, Cass. 4^ 1 aprile 2004, Distante, RV 228586; Cass. 2^ 8 luglio 1999, Albanese, RV 214249; Cass. 5^ 21 aprile 1999, Macis, RV 213812); nel caso in esame, per contro, i motivi si risolvono nella mera enunciazione del dissenso del deducente rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte di merito.
3.2. Il secondo motivo del ricorso è infondato.
Non risulta, invero, decorso il termine di prescrizione del reato. Il reato in esame ha, invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 1^ 7 novembre 2007, P.G. in proc. Mazlami, RV 238115; Cass. 1^ 18 febbraio 2004, Prenga, RV 228548), natura permanente "perché è diretto ad impedire l'illegale reingresso e l'illecita permanenza nel territorio dello Stato, e dunque la continuità della condotta antigiuridica volontariamente protratta nel tempo".
Nella specie, la condotta antigiuridica risulta essersi protratta fino al 13 dicembre 2005, allorquando si è accertata la presenza dell'LT in Imperia (e se ne è nuovamente disposta l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera). Al fatto si applica, pertanto, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.13, comma 13, come modificato dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, di conversione del D.L. 14 settembre 2004, n. 241. Quand'anche la condotta fosse iniziata - come sostiene il ricorrente - sotto la previgente normativa (che puniva la violazione a titolo contravvenzionale con l'arresto da sei mesi ad un anno), essa è continuata - come si è detto - sotto la nuova (che ha trasformato la contravvenzione in delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni) ed è sanzionabile secondo le previsioni di quest'ultima (cfr., ex plurimis, Cass. 1^ 18 giugno 2003, Pricopi, RV 225342). Il tempo necessario a prescrivere, in presenza di atti interruttivi, è, dunque, di anni sette e mesi sei sia che lo si computi sulla base delle disposizioni di cui all'art. 157 c.p., comma 1, n. 4, e art.160 c.p., comma 3, vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, sia che si tengano in considerazione le nuove disposizioni di cui all'art. 157 c.p., comma 1 e art. 160 c.p., comma 3 (il raffronto tra i due assetti normativi
è necessario, a norma dell'art. 10, comma 3, cit. Legge, come rimodellato dalla dichiarazione di parziale illegittimità pronunciata da Corte Cost. 23 novembre 2006, n. 323, perché la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 27 ottobre 2008). Il termine andrà, pertanto, a scadere, in assenza di periodi di sospensione computabili ex art. 159 c.p., il 13 giugno 2013. 3.3 È infondato anche il terzo motivo del ricorso.
La motivazione della Corte di merito, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è mancante, ne' può dirsi che non risponda adeguatamente alle generiche censure sviluppate con l'atto di appello.
I giudici di appello hanno, invero, ribadito che la pena doveva considerarsi equa e proporzionata alla gravità del fatto, affermazione che si traduce in sostanza in un giudizio di non meritevolezza di un trattamento sanzionatorio ancor più mite (all'imputato era stata irrogata la pena edittale minima - un anno di reclusione - ridotta di un terzo per la scelta del rito).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010