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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2026, n. 17398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17398 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: PA MA, nato a [...] il [...], AC OR, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AS ER;
udito il Pubblico ministero, in persona della sostituta Procuratrice generale, dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per la corretta verifica del tempo dei commessi reati;
udito il comune difensore dei ricorrenti, avv. Renato Borzone, che ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17398 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone in data 3 marzo 2020, che, accertata la penale responsabilità degli imputati per più delitti di estorsione, avvinti in continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato gli imputati alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ciascuno;
con la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ed il pagamento delle spese processuali;
condannava inoltre gli imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili costituite. La sanzione veniva irrogata in riferimento alla imputazione elevata dal Pubblico ministero, che aveva contestato più distinti episodi di estorsione, non aggravata, in concorso, commessi "In Frosinone e altrove, a far data dal 7 aprile 2012, condotta in atto". 2. In motivazione, la Corte, nel rigettare la richiesta del Procuratore generale di dichiarare estinti, per intervenuta prescrizione, i reati contestati, valorizzava il perimetro cronologico descitto in imputazione, che indicava la condotta "in atto" almeno fino alla data di esercizio dell'azione penale (25 settembre 2013), talché, anche in assenza di periodi di sospensione del corso della prescrizione, il relativo termine risulta (ad avviso della Corte territoriale) elasso solo il 25 marzo 2026; in data certamente successiva a quella della pronuncia qui impugnata. 2.1. Nel merito della penale responsabilità, la Corte territoriale rigettava il motivo di gravame, argomentando sulla perfetta integrazione del "tipo", per effetto delle condotte accertate in fatto;
spiegava perché tali condotte dovessero costituire estorsione e non violenza privata, valorizzando il profitto degli agenti ed il danno per le vittime;
riteneva congrua la sanzione inflitta, tanto per la misura calcolata per il reato posto a base della piramide sanzionatoria, quanto per gli aumenti calcolati per i reati satellite omogenei, posti in continuazione. 3. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto, sottoscritto dal comune difensore, deducendo a motivi di doglianza le argomentazioni in appresso sinteticamente riportate: 3.1. Violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione, per mera apparenza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in ordine alla data dei commessi reati, individuata dalla Corte di appello e già così indicata dal Pubblico ministero, con l'atto di esercizio dell'azione penale, "in atto" alla data della richiesta di rinvio a giudizio (25 settembre 2013). La Corte, pertanto, avrebbe regolato il tema del tempus commissi delicti come si trattasse 2 di un reato permanente, mentre le distinte condotte di estorsione costituiscono altrettanti reati istantanei, che si consumano nelle date in cui sono integrati tutti gli elementi della fattispecie, senza che la continuazione possa trasformare i distinti reati istantanei in un unico crogiuolo permanente. Dunque, le date di consumazione dei singoli reati dovevano essere individuate in riferimento ai rispettivi fatti (condotta, evento), senza protrarre la consumazione fino alla data di esercizio dell'azione penale. La precisa indicazione delle date dei commessi reati avrebbe, infatti, consentito al giudice della impugnazione nel merito di apprezzare il compiersi dei rispettivi termini di prescizione, in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, in date certamente anteriori a quella della decisione di appello (23 ottobre 2025). 3.2. I medesimi vizi sono dedotti quanto a misura della sanzione calcolata per il più grave reato posto a base della piramide sanzionatoria e quanto a misura degli aumenti calcolati per la continuazione con i reati satelliti. 3.3. Ancora i medesimi vizi sono denunziati quanto a qualificazione dei fatti contestati come estorsione, avendo immotivatamente la Corte respinto il motivo di ricorso che chiedeva qualificarsi i fatti come violenza privata, in assenza di profili patrimoniali di vantaggio e di danno. Dalla differente qualificazione deriverebbe, in ogni caso, il compiersi del termine di prescrizione ben prima della data della decisione di appello. 3.4. Da ultimo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver riconosciuto nella condotta della OR gli estremi del consorso eziologicamente rilevante, pur in assenza di condotte apprezabili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato, resta assorbito il secondo motivo;
gli ultimi due motivi non sono fondati. 1. E' sindacabile in questa sede - secondo quanto ritenuto anche dal Procuratore generale e dalla difesa dell'imputato - la dedotta illogicità manifesta della motivazione spesa dalla Corte di merito in ordine alla data dei commessi reati di estork,one avvinti in continuazione, tema del quale, peraltro, la Corte era stata investita con le conclusioni rassegnate dalla parte pubblica in udienza. Non si tratta, infatti, di censurare tout court l'indicazione della data dei commessi reati, così come cristallizzata nel capo d'imputazione (nei termini: Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [...], Rv. 277495; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [...], Rv. 265330; Sez. 5, 4 3 n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. - 259181; più recentemente, Sez. 2, n. 12644 del 05/03/2024, Girgenti, n.m.), quanto piuttosto di rilevare l'errore dogmatico (più reati istantanei avvinti in continuazione e non unico reato permanente) in cui è incorso il giudice del merito ed apprezzarne le conseguenze eventuali sul decorso dei rispettivi termini di prescrizione. 1.1. Si ricorda, infatti, che il testo dell'art. 158 del codice penale ha subito, nel tempo, emendamenti contrapposti: La legge 5 dicembre 2005, n. 251, ha eliminato dal dispositivo di tale norma il riferimento alla parola "o continuato" nel punto in cui statuiva che il termine di prescrizione decorre per il reato permanente "o continuato" dal giorno in cui è cessata la permanenza "o la continuazione". Di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione dei reati continuati si calcola, come per ogni reato istantaneo, dal giorno in cui si è esaurita la singola condotta illecita. Tale comma è stato poi nuovamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), I. 9 gennaio 2019, n. 3, per cui, nella formulazione oggi vigente, la decorrenza del termine di prescrizione per il reato continuato ha riguardo alla data della cessazione della condotta continuata. Tuttavia, alle date dei commessi reati (certamente antecedenti al gennaio 2019) la disciplina applicabile era (secondo quanto dispone l'art. 2, comma quarto, cod. pen.) quella più favorevole in vigore dal 2005. A giusto titolo, pertanto, si censura da ambo le parti la motivazione, manifestamente illogica, che sostiene la decisione di rigetto delle conclusioni del P.g. in udienza di appello e l'errore di diritto commesso in ordine alla individuazione della data di consumazione dei distinti episodi estorsivi, reati certamente istantanei (sin da Sez. 6, n. 2445 del 25/09/1990, dep. 1991, [...], Rv. 186460- 01), avvinti in continuazione, che si perfezionano nel momento in cui la vittima, coartata da violenza o minaccia, compie l'azione richiesta, generando il profitto illecito per l'agente, con il corrispondente danno per la vittima. L'accertamento di fatto del tempus commissi del/citi per ogni isolato episodio estorsivo è inaccessibile a questa Corte, atteso che dalla lettura della imputazione e del testo motivazionale delle conformi decisioni di merito non emerge alcun dato cronologico apprezzabile nei termini necessari per la decisione. 1.2. Si è già detto che il motivo speso sul tema del trattamento sanzonatorio resta assorbito dalla decisione rescindente poco sopra illustrata. 1.3. Quanto al terzo motivo, come evidenziato dalla Corte territoriale, in ossequio ad un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una facoltà patrimonialmente apprezzabile (nella specie, condizioni di lavoro ordinario più favorevoli, con il 4 ' AS ER IO EL DEPOSITATO IN CANCELARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 14 MAG. 2026 IL FUNZIONARIO GfUDIZ IL FUNZIONARIO O DI Pi 4 ituuut e,u,06ft conseguente obbligo di retribuire il sacrificio orario imposto); in quanto il danno patrimoniale, nella fattispecie, va -inteso come danno diretto e patrimonialmente apprezzabile, nel quale rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, [...], Rv. 286656 - 01). 1.4. Del pari quanto ad efficacia eziologica della condotta tenuta dalla Borraccelli, che la Corte di merito ha argomentato apprezzando la prova (intercettiva e dichiarativa) delle condotte di gestione aziendale patologica tenute dalla ricorrente in perfetta adesione a quelle del figlio. Il motivo speso dalla difesa sul punto è pertanto infondato. 2. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che curerà la verifica delle date di consumazione dei singoli episodi di estorsione, ancorché unificati sotto il vincolo della continuazione. Al mancato accertamento di responsabilità per i fatti contestati consegue che il tempo decorso successivamente alla pronuncia impugnata potrà essere utilmente computato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso il 24 marzo 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere AS ER;
udito il Pubblico ministero, in persona della sostituta Procuratrice generale, dott.ssa Cristina Marzagalli, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per la corretta verifica del tempo dei commessi reati;
udito il comune difensore dei ricorrenti, avv. Renato Borzone, che ha insistito per l'annullamento della impugnata sentenza. Penale Sent. Sez. 2 Num. 17398 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 24/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone in data 3 marzo 2020, che, accertata la penale responsabilità degli imputati per più delitti di estorsione, avvinti in continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato gli imputati alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa ciascuno;
con la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici ed il pagamento delle spese processuali;
condannava inoltre gli imputati alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili costituite. La sanzione veniva irrogata in riferimento alla imputazione elevata dal Pubblico ministero, che aveva contestato più distinti episodi di estorsione, non aggravata, in concorso, commessi "In Frosinone e altrove, a far data dal 7 aprile 2012, condotta in atto". 2. In motivazione, la Corte, nel rigettare la richiesta del Procuratore generale di dichiarare estinti, per intervenuta prescrizione, i reati contestati, valorizzava il perimetro cronologico descitto in imputazione, che indicava la condotta "in atto" almeno fino alla data di esercizio dell'azione penale (25 settembre 2013), talché, anche in assenza di periodi di sospensione del corso della prescrizione, il relativo termine risulta (ad avviso della Corte territoriale) elasso solo il 25 marzo 2026; in data certamente successiva a quella della pronuncia qui impugnata. 2.1. Nel merito della penale responsabilità, la Corte territoriale rigettava il motivo di gravame, argomentando sulla perfetta integrazione del "tipo", per effetto delle condotte accertate in fatto;
spiegava perché tali condotte dovessero costituire estorsione e non violenza privata, valorizzando il profitto degli agenti ed il danno per le vittime;
riteneva congrua la sanzione inflitta, tanto per la misura calcolata per il reato posto a base della piramide sanzionatoria, quanto per gli aumenti calcolati per i reati satellite omogenei, posti in continuazione. 3. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto, sottoscritto dal comune difensore, deducendo a motivi di doglianza le argomentazioni in appresso sinteticamente riportate: 3.1. Violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione, per mera apparenza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in ordine alla data dei commessi reati, individuata dalla Corte di appello e già così indicata dal Pubblico ministero, con l'atto di esercizio dell'azione penale, "in atto" alla data della richiesta di rinvio a giudizio (25 settembre 2013). La Corte, pertanto, avrebbe regolato il tema del tempus commissi delicti come si trattasse 2 di un reato permanente, mentre le distinte condotte di estorsione costituiscono altrettanti reati istantanei, che si consumano nelle date in cui sono integrati tutti gli elementi della fattispecie, senza che la continuazione possa trasformare i distinti reati istantanei in un unico crogiuolo permanente. Dunque, le date di consumazione dei singoli reati dovevano essere individuate in riferimento ai rispettivi fatti (condotta, evento), senza protrarre la consumazione fino alla data di esercizio dell'azione penale. La precisa indicazione delle date dei commessi reati avrebbe, infatti, consentito al giudice della impugnazione nel merito di apprezzare il compiersi dei rispettivi termini di prescizione, in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, in date certamente anteriori a quella della decisione di appello (23 ottobre 2025). 3.2. I medesimi vizi sono dedotti quanto a misura della sanzione calcolata per il più grave reato posto a base della piramide sanzionatoria e quanto a misura degli aumenti calcolati per la continuazione con i reati satelliti. 3.3. Ancora i medesimi vizi sono denunziati quanto a qualificazione dei fatti contestati come estorsione, avendo immotivatamente la Corte respinto il motivo di ricorso che chiedeva qualificarsi i fatti come violenza privata, in assenza di profili patrimoniali di vantaggio e di danno. Dalla differente qualificazione deriverebbe, in ogni caso, il compiersi del termine di prescrizione ben prima della data della decisione di appello. 3.4. Da ultimo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver riconosciuto nella condotta della OR gli estremi del consorso eziologicamente rilevante, pur in assenza di condotte apprezabili. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è ammissibile e fondato, resta assorbito il secondo motivo;
gli ultimi due motivi non sono fondati. 1. E' sindacabile in questa sede - secondo quanto ritenuto anche dal Procuratore generale e dalla difesa dell'imputato - la dedotta illogicità manifesta della motivazione spesa dalla Corte di merito in ordine alla data dei commessi reati di estork,one avvinti in continuazione, tema del quale, peraltro, la Corte era stata investita con le conclusioni rassegnate dalla parte pubblica in udienza. Non si tratta, infatti, di censurare tout court l'indicazione della data dei commessi reati, così come cristallizzata nel capo d'imputazione (nei termini: Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300; Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [...], Rv. 277495; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [...], Rv. 265330; Sez. 5, 4 3 n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. - 259181; più recentemente, Sez. 2, n. 12644 del 05/03/2024, Girgenti, n.m.), quanto piuttosto di rilevare l'errore dogmatico (più reati istantanei avvinti in continuazione e non unico reato permanente) in cui è incorso il giudice del merito ed apprezzarne le conseguenze eventuali sul decorso dei rispettivi termini di prescrizione. 1.1. Si ricorda, infatti, che il testo dell'art. 158 del codice penale ha subito, nel tempo, emendamenti contrapposti: La legge 5 dicembre 2005, n. 251, ha eliminato dal dispositivo di tale norma il riferimento alla parola "o continuato" nel punto in cui statuiva che il termine di prescrizione decorre per il reato permanente "o continuato" dal giorno in cui è cessata la permanenza "o la continuazione". Di conseguenza, la decorrenza del termine di prescrizione dei reati continuati si calcola, come per ogni reato istantaneo, dal giorno in cui si è esaurita la singola condotta illecita. Tale comma è stato poi nuovamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), I. 9 gennaio 2019, n. 3, per cui, nella formulazione oggi vigente, la decorrenza del termine di prescrizione per il reato continuato ha riguardo alla data della cessazione della condotta continuata. Tuttavia, alle date dei commessi reati (certamente antecedenti al gennaio 2019) la disciplina applicabile era (secondo quanto dispone l'art. 2, comma quarto, cod. pen.) quella più favorevole in vigore dal 2005. A giusto titolo, pertanto, si censura da ambo le parti la motivazione, manifestamente illogica, che sostiene la decisione di rigetto delle conclusioni del P.g. in udienza di appello e l'errore di diritto commesso in ordine alla individuazione della data di consumazione dei distinti episodi estorsivi, reati certamente istantanei (sin da Sez. 6, n. 2445 del 25/09/1990, dep. 1991, [...], Rv. 186460- 01), avvinti in continuazione, che si perfezionano nel momento in cui la vittima, coartata da violenza o minaccia, compie l'azione richiesta, generando il profitto illecito per l'agente, con il corrispondente danno per la vittima. L'accertamento di fatto del tempus commissi del/citi per ogni isolato episodio estorsivo è inaccessibile a questa Corte, atteso che dalla lettura della imputazione e del testo motivazionale delle conformi decisioni di merito non emerge alcun dato cronologico apprezzabile nei termini necessari per la decisione. 1.2. Si è già detto che il motivo speso sul tema del trattamento sanzonatorio resta assorbito dalla decisione rescindente poco sopra illustrata. 1.3. Quanto al terzo motivo, come evidenziato dalla Corte territoriale, in ossequio ad un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, integra il delitto di estorsione e non quello di violenza privata la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una facoltà patrimonialmente apprezzabile (nella specie, condizioni di lavoro ordinario più favorevoli, con il 4 ' AS ER IO EL DEPOSITATO IN CANCELARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 14 MAG. 2026 IL FUNZIONARIO GfUDIZ IL FUNZIONARIO O DI Pi 4 ituuut e,u,06ft conseguente obbligo di retribuire il sacrificio orario imposto); in quanto il danno patrimoniale, nella fattispecie, va -inteso come danno diretto e patrimonialmente apprezzabile, nel quale rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, [...], Rv. 286656 - 01). 1.4. Del pari quanto ad efficacia eziologica della condotta tenuta dalla Borraccelli, che la Corte di merito ha argomentato apprezzando la prova (intercettiva e dichiarativa) delle condotte di gestione aziendale patologica tenute dalla ricorrente in perfetta adesione a quelle del figlio. Il motivo speso dalla difesa sul punto è pertanto infondato. 2. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che curerà la verifica delle date di consumazione dei singoli episodi di estorsione, ancorché unificati sotto il vincolo della continuazione. Al mancato accertamento di responsabilità per i fatti contestati consegue che il tempo decorso successivamente alla pronuncia impugnata potrà essere utilmente computato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso il 24 marzo 2026