Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 512
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    Il Comune, su cui gravava l'onere probatorio, non si è costituito e non ha provato la regolarità dell'iter di riscossione coatta, inclusa la notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Decadenza e prescrizione del credito tributario

    In assenza di atti interruttivi regolarmente notificati, il credito portato dall'intimazione di pagamento deve considerarsi prescritto per decorso del termine quinquennale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 512
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 512
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo