CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4538/2023 depositato il 16/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Montebello Jonico - Via Portovegno 1 89064 Montebello Ionico RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 622 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa CGT in data 16.7.2023 e notificato al Comune di Montebello Jonico il 1.4.2023, Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria alla Indirizzo_1
. I Laboccetta, 3, adiva il Giudice tributario per l'annullamento della comunicazione di sollecito avviso di pagamento TARI avviso n. 622/22 del 28.10.2022, notificato in data 07.03.2023 con raccomandata n.201483172299 con il quale il Comune di Montebello Jonico chiede al Sig. Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 602,00, a titolo di tributo dovuto per la Tari relativa all'anno 2017 oltre sanzioni e interessi e spese di notifica, per un totale di € 803,00, invocando l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici, decadenza dell'azione e prescrizione del credito tributario, concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva l'Ente emittente il titolo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava atti di costituzione e resistenza in giudizio nei confronti di altro ricorrente per titolo differente, con evidente errore;
Nessun atto è dato rinvenirsi afferente la presente procedura.
All'udienza del 13 settembre 2024, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Il Comune sul quale gravava il relativo onere probatorio, stante la contestazione di mancata notifica degli atti del procedimento, non si è costituito, per cui deve ritenersi non provata la regolarità dell'iter di riscossione coatta, e quindi non ha dimostrato che la prescrizione dei crediti azionati sia stata interrotta, anche attraverso la regolare notifica degli atti presupposti, come da art. 25 DPR 602/1973.
Peraltro, in assenza di atti interruttivi, il credito portato dalle cartelle esattoriali cui si riferisce l'intimazione di pagamento deve dirsi prescritto, per decorso dell'originario termine quinquennale . La domanda va dunque accolta, per mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento ed essendo maturato, alla data di notifica della cartella, il termine di prescrizione.
Attesa la soccombenza, il Comune di Montebello Jonico va condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in via equitativa in complessivi euro 150,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado sezione V^ accoglie il ricorso con ogni conseguente statuizione;
condanna il Comune di Montebello Jonico al pagamento in favore del ricorrente di euro 150,00 per spese di lite;
Così deciso in Reggio Calabria, il 13 settembre 2024 ;
Il Giudice monocratico
Dr Eugenio Facciolla
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/09/2024 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 13/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4538/2023 depositato il 16/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Montebello Jonico - Via Portovegno 1 89064 Montebello Ionico RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 622 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa CGT in data 16.7.2023 e notificato al Comune di Montebello Jonico il 1.4.2023, Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria alla Indirizzo_1
. I Laboccetta, 3, adiva il Giudice tributario per l'annullamento della comunicazione di sollecito avviso di pagamento TARI avviso n. 622/22 del 28.10.2022, notificato in data 07.03.2023 con raccomandata n.201483172299 con il quale il Comune di Montebello Jonico chiede al Sig. Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 602,00, a titolo di tributo dovuto per la Tari relativa all'anno 2017 oltre sanzioni e interessi e spese di notifica, per un totale di € 803,00, invocando l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici, decadenza dell'azione e prescrizione del credito tributario, concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva l'Ente emittente il titolo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione depositava atti di costituzione e resistenza in giudizio nei confronti di altro ricorrente per titolo differente, con evidente errore;
Nessun atto è dato rinvenirsi afferente la presente procedura.
All'udienza del 13 settembre 2024, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Il Comune sul quale gravava il relativo onere probatorio, stante la contestazione di mancata notifica degli atti del procedimento, non si è costituito, per cui deve ritenersi non provata la regolarità dell'iter di riscossione coatta, e quindi non ha dimostrato che la prescrizione dei crediti azionati sia stata interrotta, anche attraverso la regolare notifica degli atti presupposti, come da art. 25 DPR 602/1973.
Peraltro, in assenza di atti interruttivi, il credito portato dalle cartelle esattoriali cui si riferisce l'intimazione di pagamento deve dirsi prescritto, per decorso dell'originario termine quinquennale . La domanda va dunque accolta, per mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento ed essendo maturato, alla data di notifica della cartella, il termine di prescrizione.
Attesa la soccombenza, il Comune di Montebello Jonico va condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in via equitativa in complessivi euro 150,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado sezione V^ accoglie il ricorso con ogni conseguente statuizione;
condanna il Comune di Montebello Jonico al pagamento in favore del ricorrente di euro 150,00 per spese di lite;
Così deciso in Reggio Calabria, il 13 settembre 2024 ;
Il Giudice monocratico
Dr Eugenio Facciolla