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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 6806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6806 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da LL PP - Presidente - Sent. n. sez. 152/2026 ND RA UP - 03/02/2026 OR IC R.G.N. 38468/2025 OS NO - Relatore - Motivazione Semplificata TT AR ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2025 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 24/2/2025, la Corte d’appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza (n. 44035/24 del 31/5/2024), in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trani, ha ritenuto IN AN responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 28/1/2019 n. 4, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. La vicenda processuale che occupa può essere così brevemente riassunta. Con sentenza del 6 febbraio 2024, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, assolveva IN AN dal reato di cui sopra, commesso in data 1 novembre 2020, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rilevava come l'art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 127, di abrogazione dal 1 gennaio 2024 degli articoli da 1 a 13 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, con le eccezioni ivi previste, tra cui non compare l'art. 7 contestato, avrebbe inciso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6806 Anno 2026 Presidente: PP LL Relatore: NO OS Data Udienza: 03/02/2026 dell’imputato, coerentemente con il principio della retroattività della legge più favorevole, a norma dell'art. 2 cod.pen. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, deducendo l’erroneità della decisione assunta dal giudice per inosservanza dell'art. 13 d.l. 48/2023, convertito in l. 85/2023. La Corte di Cassazione, Sez. Terza, con la sentenza sopra richiamata, in accoglimento del ricorso, rilevava come l’art. 1, comma 318, l. 127/22, sebbene entrato in vigore alla data dell’1/1/2023, dovesse considerarsi ad efficacia sospesa sino al 31/12/2023; pertanto, tutti i fatti commessi fino a quest'ultima data, continuavano a ricadere sotto la previsione delle disposizioni incriminatrici di cui al d.l. n. 4/2019. 2. Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di un motivo unico di doglianza. Il ricorrente deduce violazione di legge per avere la Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di cassazione, trattato il giudizio a carico dell’imputato, pervenendo alla pronuncia di condanna, senza rimettere gli atti al competente Tribunale di Trani. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Il giudice competente per la trattazione del giudizio di rinvio era stato individuato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 44035/24 e non erano intervenuti elementi di novità in grado di modificare tale statuizione. L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., declina il principio con specifico riferimento al giudizio di rinvio, stabilendo che in esso «non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25», ossia salvo che risultino nuovi fatti, i quali comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore (in argomento, ex plurimis, Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Rv. 287084-01:«Il principio dell'irretrattabilità del cd. foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i –01). Fuori dal perimetro del giudizio di rinvio, la vigenza del principio e la sua portata precettiva sono comunque assicurate dal richiamato art. 25 cod. proc. pen., che, in materia di competenza, così come di giurisdizione, formula l'enunciata regola generale, secondo la quale ogni decisione adottata al riguardo dalla Corte di Cassazione «è vincolante nel corso del processo», salva l'emersione dei menzionati fatti nuovi, che, nel presente caso, non risultano evincibili e neppure dedotti. 5. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/02/2026 La Consigliera est. La Presidente OS NO LL PP
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 24/2/2025, la Corte d’appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza (n. 44035/24 del 31/5/2024), in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trani, ha ritenuto IN AN responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 28/1/2019 n. 4, con condanna alla pena ritenuta di giustizia. La vicenda processuale che occupa può essere così brevemente riassunta. Con sentenza del 6 febbraio 2024, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, assolveva IN AN dal reato di cui sopra, commesso in data 1 novembre 2020, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Rilevava come l'art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 127, di abrogazione dal 1 gennaio 2024 degli articoli da 1 a 13 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, con le eccezioni ivi previste, tra cui non compare l'art. 7 contestato, avrebbe inciso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6806 Anno 2026 Presidente: PP LL Relatore: NO OS Data Udienza: 03/02/2026 dell’imputato, coerentemente con il principio della retroattività della legge più favorevole, a norma dell'art. 2 cod.pen. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, deducendo l’erroneità della decisione assunta dal giudice per inosservanza dell'art. 13 d.l. 48/2023, convertito in l. 85/2023. La Corte di Cassazione, Sez. Terza, con la sentenza sopra richiamata, in accoglimento del ricorso, rilevava come l’art. 1, comma 318, l. 127/22, sebbene entrato in vigore alla data dell’1/1/2023, dovesse considerarsi ad efficacia sospesa sino al 31/12/2023; pertanto, tutti i fatti commessi fino a quest'ultima data, continuavano a ricadere sotto la previsione delle disposizioni incriminatrici di cui al d.l. n. 4/2019. 2. Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di un motivo unico di doglianza. Il ricorrente deduce violazione di legge per avere la Corte di appello di Lecce, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di cassazione, trattato il giudizio a carico dell’imputato, pervenendo alla pronuncia di condanna, senza rimettere gli atti al competente Tribunale di Trani. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Il giudice competente per la trattazione del giudizio di rinvio era stato individuato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 44035/24 e non erano intervenuti elementi di novità in grado di modificare tale statuizione. L'art. 627, comma 1, cod. proc. pen., declina il principio con specifico riferimento al giudizio di rinvio, stabilendo che in esso «non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25», ossia salvo che risultino nuovi fatti, i quali comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore (in argomento, ex plurimis, Sez. 1, n. 37918 del 05/09/2024, Rv. 287084-01:«Il principio dell'irretrattabilità del cd. foro commissorio individuato dalla Corte di cassazione rende incontestabile, in caso di sentenza di annullamento con rinvio, la competenza del giudice cui sia stato affidato l'ulteriore corso del giudizio, salvo che risultino i –01). Fuori dal perimetro del giudizio di rinvio, la vigenza del principio e la sua portata precettiva sono comunque assicurate dal richiamato art. 25 cod. proc. pen., che, in materia di competenza, così come di giurisdizione, formula l'enunciata regola generale, secondo la quale ogni decisione adottata al riguardo dalla Corte di Cassazione «è vincolante nel corso del processo», salva l'emersione dei menzionati fatti nuovi, che, nel presente caso, non risultano evincibili e neppure dedotti. 5. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/02/2026 La Consigliera est. La Presidente OS NO LL PP