Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
In tema di diffamazione, l'espressione del diritto di critica ad una condotta tenuta nell'ambito di attività sindacali è consentita anche mediante l'uso di un linguaggio più libero ed incisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'espressione "mascalzone", una volta contestualizzata nell'ambito di una polemica sindacale, avesse perso l'oggettivo impatto diffamatorio).
Commentario • 1
- 1. Diritto di critica: valutazione prescinde da veridicità (Cass. 14402/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
Il tratto caratteristico del diritto di critica, quale diretta manifestazione della libertà di manifestazione del pensiero, consiste nel fatto che esso si manifesta attraverso giudizi e valutazioni: espressione di un giudizio, il diritto di critica; rappresentazione di fatti, il diritto di cronaca. Un giudizio, in quanto tale, è fondato su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e dei comportamenti, rispetto al quale non si può prospettare un profilo di veridicità o meno dello stesso, ontologicamente incompatibile con la natura valutativa dell'affermazione: gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2013, n. 46424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46424 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 25/09/2013
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 2323
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 50171/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL TE N. IL 21/07/1965;
nei confronti di:
UR CL N. IL 03/10/1960;
avverso la sentenza n. 25/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del 03/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. G. Izzo che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore della PC, avv. L. Ongaro in sost.ne avv. G.F. Passaretti che si è riportato al ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. C. Marini che ha chiesto rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Bergamo, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del GdP di Treviglio con la quale RN DI fu assolto dal delitto di cui all'art. 595 c.p., commi 1 e 2 (per avere, comunicando con più persone, offeso la reputazione di AL NI, rappresentante sindacale Fiom-Cgil presso le fonderie officine P. Pilenga, in quanto, nel corso di un'assemblea sindacale lo definiva più volte mascalzone e dichiarava che, per sua colpa e della Fiom, il titolare della ditta avrebbe fatto ricorso alla cassa integrazione, senza anticipare la parte economica).
L'assoluzione, quanto alla prima parte della frase, è intervenuta per il concorso della esimente ex art. 599 c.p., per la seconda, perché il fatto non costituisce reato.
2. Ricorre per cassazione il difensore della PC e deduce: a) violazione di legge. Al comunicato di NI, il RN aveva già reagito con altro comunicato, in cui figuravano frasi scurrili e offensive. L'epiteto "mascalzone", quindi, pronunziato in assemblea convocata ad hoc costituisce allora ulteriore manifestazione di sentimenti ostili, che non ha legame alcuno con la presunta provocazione. Per altro, oltre al nesso eziologico, manca anche il requisito della immediatezza, come elaborato dalla giurisprudenza;
b) quanto al diritto di critica (la cui sussistenza è stata ritenuta con riferimento alla seconda parte della frase), si era fatto rilevare che manca del tutto il requisito della continenza. Sul punto il tribunale non motiva affatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. Quanto alla sussistenza dello stato di ira come conseguenza di fatto ingiusto altrui, trattasi, ad evidenza, di valutazione di merito che, se adeguatamente giustificata, è inaggredibile in sede di legittimità.
2.1. Quanto alla sussistenza della ritenuta esimente (ax art. 599 c.p.), la reazione non deve necessariamente essere attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa (ASN 200732323-RV 236832).
3. Per quel che riguarda la seconda censura, è certamente vero che manca, sul rilievo della assenza di continenza, specifica motivazione da parte del giudice di secondo grado, tuttavia la "risposta" deve ritenersi implicita sulla base della trama motivazionale dell'intera sentenza del tribunale. La censura de qua, infatti, era manifestamente infondata e immeritevole di considerazione. Nell'esercizio del diritto di critica, il requisito della continenza è superato solo in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Peraltro, il contesto nel quale la condotta si colloca deve essere valutato, sia pure ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica (ASN 201115060-RV 250174).
3.1. Nel caso di specie, il RN ha espresso una critica a una condotta sindacale, che inevitabilmente si riverbera sul sindacalista, il quale dunque viene investito dalla critica non uti singulus, ma per la carica. D'altronde costituisce jus receptum il principio in base al quale, in tema di critica sindacale (come in tema di critica politica), è consentito un linguaggio più "libero" e incisivo, con espressioni forti e pungenti. Tanto ciò è vero che questa Sezione ebbe a ritenere appunto nell'ambito di polemica sindacale - che le espressioni "intimidatorio" e, appunto, "mascalzonata" riferite ad un preteso comportamento discriminatorio nei confronti di un lavoratore, perdessero, una volta contestualizzate e filtrate attraverso i moduli espressivi del "linguaggio conflittuale", l'impatto diffamatorio oggettivo, rimanendo invece, sotto il profilo dei contenuti polemici cui davano espressione, all'interno dei confini del diritto di critica (ASN 200007499-RV 216534). Si tratta, come è agevole rilevare, di precedente "in termini".
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2013