Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2013, n. 46424
CASS
Sentenza 25 settembre 2013

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In tema di diffamazione, l'espressione del diritto di critica ad una condotta tenuta nell'ambito di attività sindacali è consentita anche mediante l'uso di un linguaggio più libero ed incisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'espressione "mascalzone", una volta contestualizzata nell'ambito di una polemica sindacale, avesse perso l'oggettivo impatto diffamatorio).

Commentario1

  • 1Diritto di critica: valutazione prescinde da veridicità (Cass. 14402/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024

    Il tratto caratteristico del diritto di critica, quale diretta manifestazione della libertà di manifestazione del pensiero, consiste nel fatto che esso si manifesta attraverso giudizi e valutazioni: espressione di un giudizio, il diritto di critica; rappresentazione di fatti, il diritto di cronaca. Un giudizio, in quanto tale, è fondato su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e dei comportamenti, rispetto al quale non si può prospettare un profilo di veridicità o meno dello stesso, ontologicamente incompatibile con la natura valutativa dell'affermazione: gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2013, n. 46424
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46424
Data del deposito : 25 settembre 2013

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