Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2002, n. 6711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6711 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
て Re-74164 0 07 1 1 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G. N. 897/01 Consigliere Cron.13 171 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Ud. 27/02/02 Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Antonino DI BLASI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPPPNA O CASSAZIONE S ENT ENZA 74164 sul ricorso proposto da: PERUGIA, in MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE elettivamente persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
NI SILVANA;
- intimata avversO la sentenza n. 322/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il2002 1108 10/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo NI SILVANA unc dei comuni colpiti dagli eventi . residente in sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal 13 quinquespagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione nc L'Ufficio, detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito spettasse la e notificava alimponibile con esclusione della stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1935, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1996, n. 46 -W 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF - cuiin virtù dell'interpretazione autentica di dell'ILOR - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere h considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 27.2.2002 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons. Estensore шно исчист IL CANOEL 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 10 MAG, 2002 IL CANCEL ERECT EN ST