Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
Nell'udienza in cui si discute sull'opposizione avverso il rigetto da parte del P.M. dell'istanza di restituzione di un bene oggetto di sequestro probatorio l'opponente non ha l'onere di allegare l'atto impugnato o copia dello stesso, essendo tale acquisizione posta a carico degli uffici giudiziari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2012, n. 7702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7702 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/02/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 306
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 32859/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI OR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 5 gennaio 2011 dal Gip del tribunale di Varese;
udita nella udienza in camera di consiglio dell'8 febbraio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito di un procedimento a carico di TA RG ed altri, il PM di Varese, con decreto 19.10.2010, dispose il sequestro ex art. 253 c.p.p. di un veicolo BMW di proprietà di OI OR in quanto di provenienza delittuosa perché oggetto di vendita in favore di ZO NO che aveva prodotto falso documento identificativo.
Lo OI, quale proprietario del veicolo sequestrato, in data 16.11.2010 propose al PM istanza di dissequestro ex artt. 262 e 263 c.p.p.. Il PM rigettò l'istanza con decreto 19.11.2010. Il 30.11.2010 lo OI propose opposizione ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 5. All'opponente venne notificato avviso di fissazione dell'udienza che erroneamente richiamava l'art. 667 c.p.p., comma 4, come se lo OI avesse promosso incidente di esecuzione quale imputato nel procedimento penale.
Alla udienza del 5.1.2011 il Gip rigettò l'opposizione per il motivo che, entro il termine di cui all'art. 127 c.p.p., non era stato portato a sua conoscenza il provvedimento opposto.
L'interessato propone ricorso per cassazione deducendo che il Gip ha errato nel ritenere che egli avesse un dovere di allegare il provvedimento del PM contro cui aveva proposto opposizione. Tale provvedimento, invero, si trovava materialmente nel fascicolo delle indagini preliminari, nel quale erano versati gli atti del procedimento di cui era titolare il Gip. Solo qualora il procedimento si fosse trovato in fase esecutiva, nella quale l'iniziativa del procedimento è rimessa alle parti, vi sarebbe stato l'onere dell'opponente di allegare il provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Deve invero ritenersi che nel caso in esame debba applicarsi lo stesso principio affermato da questa Corte sia in tema di riesame delle misure cautelari reali sia in tema di revisione.
Per la prima ipotesi, è stato invero ritenuto che "Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso, ne' di quelli conseguenti, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari della cancelleria del Tribunale, che ne fa richiesta, dell'autorità procedente, tenuta ad ottemperarvi nel termine di legge" (Sez. 3, 10.10.2001, n. 39071, Bilancini, m. 220270). Per la seconda ipotesi, è stato ritenuto che "In tema di revisione, il proponente non ha l'onere di allegare la sentenza cui si riferisce l'istanza, ne' tale onere può ricavarsi dai principi generali, valevoli per le impugnazioni. Invero, poiché in materia vige, al contrario, la regola dell'obbligo da parte del giudice "a quo" (al quale la impugnazione va presentata) della trasmissione al giudice competente del provvedimento gravato e, poiché, in caso di revisione, viceversa, la istanza va presentata direttamente al giudice "ad quem", compete a quest'ultimo acquisire il provvedimento impugnato, richiedendolo al giudice che lo ha emesso" (Sez. 5, 10.11.1999, n. 5371, Porfilio, m. 215050). Nel caso di specie, inoltre, il principio appare confermato dalla circostanza che il decreto del PM di rigetto della istanza di restituzione doveva trovarsi materialmente nel fascicolo delle indagini preliminari, nel quale erano versati gli atti del procedimento di cui era titolare il giudice per le indagini preliminari e che si trovava quindi nella disponibilità di detto giudice. Va altresì ricordato, per analogia, che è stato anche ritenuto che soltanto "nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale" (Sez. Un., 16.7.2009, n. 39061, De Iorio, m. 244329).
Nella specie, quindi, il giudice per le indagini preliminari non poteva rifiutarsi di giudicare sull'opposizione proposta per la ragione che l'opponente non aveva allegato il decreto del pubblico ministero, ma avrebbe dovuto acquisire d'ufficio l'atto impugnato e giudicare nel merito.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Varese per il giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Varese.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 8 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012