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Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 20583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20583 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da El FA ON, nata a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 19/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MO Perelli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dagli avv.ti Roberto Fischi e Maira Cacucci, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse dell'imputata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Milano in data 13/10/2021, ON El FA fu condannata alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione e di 601.100,00 euro di multa in quanto riconosciuta colpevole dei reati di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, previa esclusione per esso delle aggravanti contestate ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo, per avere compiuto, utilizzando l'utenza telematica contraddistinta dal n. IP 15130109126 Penale Sent. Sez. 1 Num. 20583 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 17/03/2023 (con l'utenza telefonica 02.58015353 in uso all'imputata), atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso e a favorire la permanenza nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari, presentando, attraverso l'inserimento di dati fittizi tramite un applicativo del Ministero dell'Interno («nullaostallavoro.interno.it »), false domande volte a consentire l'ingresso dei cittadini stranieri Noel Marcie, IA ZA LD e LD ES (capo B); nonché dei reati di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 286 del 1998, previa esclusione per esso dell'ulteriore aggravante contestata al comma 3-bis del medesimo articolo, limitatamente agli episodi concernenti il favoreggiamento nell'immigrazione illegale degli stranieri indicati ai nn. da 1 a 4, da 6 a 12, da 15 a 21, da 23 a 28, 30, da 32 a 35, ai nn. 40 e 45, da 50 a 53, ai nn. 57 e 58 della tabella allegata al capo D) e agli artt. 477 e 482 cod. pen., limitatamente agli episodi concernenti i falsi nullaosta relativi agli stranieri indicati ai numeri 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, da 18 a 25, da 32 a 36, 55 e 56 della tabella allegata al capo D), per avere compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di stranieri extracomunitari, inoltrando alle prefetture di Bolzano, Cremona, Verona, Mantova, Milano, Padova e Roma varie pratiche di richiesta di nullaosta per lavoro autonomo e subordinato di cittadini stranieri, attestando in tali istanze, contrariamente al vero, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
fatti commessi in Milano dal giugno 2010 al novembre 2016. 2. Con sentenza in data 19/09/2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato, in considerazione delle condizioni personali dell'imputata, la pena inflittale in 7 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione e in 600.660,00 euro di multa. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa El FA a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Roberto Fischi e Maira Cacucci, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998. In particolare, le sentenze di merito avrebbero errato nel ricondurre al concetto di «procurare l'ingresso» le richieste di nulla osta inoltrate per via telematica, non potendo le stesse considerarsi come atti idonei all'ingresso illegale dello straniero anche a fronte della insussistenza del contesto lavorativo dichiarato, che l'imputata non sarebbe stata tenuta a controllare, essendosi ella limitata a fornire agli stranieri un mero supporto tecnico-informatico, raccogliendo 2 e collezionando la documentazione da loro fornita e provvedendo, poi, all'inoltro; tanto più che ella non sarebbe mai entrata in contatto con il datore di lavoro di riferimento (tale RE). Dunque, la Corte di appello di Milano avrebbe presunto la conoscenza in capo all'imputata della falsità della documentazione, che si sarebbe, però, rivelata tale soltanto successivamente;
senza che, a tal fine, possa rilevare che la stessa fosse stata rinvenuta presso l'abitazione dell'imputata. Pertanto, le condotte in esame non avrebbero dovuto essere ritenute idonee a procurare un ingresso illegale degli stranieri, essendosi al cospetto di atti assolutamente prodromici. Tanto più che molte delle rimanenti pratiche di cui al capo D) di imputazione (dalla 1 alla 4, dalla 6 a 12, da 15 a 21, da 23 a 28, 30, da 32 a 35, 40, 45, da 50 a 53, 57 e 58), non sarebbero state segnalate e sarebbero state archiviate per fuori quota, sicché non sarebbero state idonee a dare origine all'iter per il rilascio del permesso di soggiorno. Sotto altro profilo, la motivazione sarebbe illogica laddove la Corte territoriale avrebbe affermato che gli artifici utilizzati per l'avvio dell'iter per ottenere il titolo di soggiorno presupponevano l'assenza dei presupposti per la regolarità della procedura, sicché l'ingresso nel territorio degli stranieri privi di requisiti, perché privi di un effettivo rapporto di lavoro, sarebbe stato comunque illecito. In realtà: l'inoltro telematico mediante portale del Ministero delle richieste di nulla osta sarebbe stato l'iter previsto per ottenere l'ingresso degli stranieri nel territorio statale;
l'imputata non sarebbe stata consapevole della falsità di alcuni documenti inoltrati;
l'insussistenza dell'attività lavorativa, necessaria per l'ingresso, sarebbe emersa successivamente all'inoltro delle richieste, dopo l'audizione del datore di lavoro. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo D) limitatamente ai falsi nulla osta relativi agli stranieri indicati ai nn. 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, da 18 a 25, da 32 a 36, 55 e 56 della tabella allegata al capo D). La responsabilità dell'imputata sarebbe stata affermata valorizzando il rinvenimento, presso il luogo in cui ella abitava in compagnia del suo compagno, Abou Khola Yakout, di alcune fotocopie di nulla osta, che ella non avrebbe formato, limitandosi a raccogliere i documenti consegnati dagli stranieri per aiutarli nell'ottenimento del nulla osta, senza alcuna consapevolezza della falsità dell'attestazione, successivamente rilevata. Peraltro, trattandosi di fotocopie di atti inesistenti, il delitto in esame dovrebbe essere escluso, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. Inoltre, dal momento che nessun nullaosta veniva emesso a seguito 3 dell'inoltro delle predette istanze telematiche (come confermato dai testi escussi), mancherebbe la prova della consapevolezza in capo all'imputata della falsità della documentazione fornita al Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le sentenze di merito hanno concordemente evidenziato l'acquisizione di un solidissimo quadro probatorio in ordine ai profili di fatto della vicenda. Dagli accertamenti tecnici svolti sull'utenza telefonica e sul personal computer in uso all'imputata, confermati dagli esiti della perquisizione domiciliare effettuata in data 17/01/2017 presso la sua abitazione, è emerso come ella si fosse resa responsabile dell'inserimento di dati fittizi in un applicativo del Ministero dell'Interno, riguardanti l'esistenza, esclusa da successivi accertamenti, di un rapporto di lavoro subordinato fra 3 stranieri extracomunitari e il titolare di un'azienda agricola, tale MO RE;
e ciò al fine di ottenere il rilascio del nulla osta necessario a consentire a tali soggetti l'ingresso in Italia e il successivo conseguimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inoltre, dalle verifiche effettuate presso alcune prefetture (Bolzano, Milano, Verona, Mantova, Padova e Roma), era stato, altresì, accertato che ON El FA aveva curato l'avvio, presso i relativi uffici immigrazione, di ulteriori pratiche di ingresso in Italia di cittadini stranieri, con l'inoltro di falsa documentazione diretta ad ottenere il rilascio dei nulla osta per motivi di lavoro autonomo e subordinato. Infine, in occasione della già citata perquisizione domiciliare, svolta in data 17/01/2017 presso l'abitazione della donna, era emersa, altresì, la presenza di numerosi documenti di nulla osta, a volte rinvenuti in fotocopia, altre volte come atti apparentemente originali, in altri casi ancora come copie provviste di attestazioni apparentemente autentiche di conformità a un atto originale in realtà inesistente: documenti che, all'esito dei controlli effettuati presso le prefetture competenti, erano risultati il frutto di una totale falsificazione materiale, che i testi sentiti a dibattimento avevano riferito essere idonea a ingannare la pubblica fede, benché in relazione a essi non fosse mai stata avanzata alcuna richiesta di nulla osta. 2.1. A partire da tali fatti, risultanti documentalmente e sostanzialmente non contestati, le sentenze di merito hanno, innanzitutto, ritenuto integrati, ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., i reati di falso materiale contestati al capo D), rispetto ai quali l'unico aspetto astrattamente controvertibile, una volta preso atto che i documenti, inesistenti, presentavano tuttavia «l'apparenza di un atto originale» (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285-01), riguardava 4 il profilo della consapevolezza della falsità dei documenti de quibus. Profilo in relazione al quale, tuttavia, i Giudici di merito hanno richiamato un insieme di elementi di pregnante rilievo indiziario che, letti in una prospettiva globale e di reciproca interrelazione, hanno fornito univoco riscontro all'ipotesi accusatoria: la circostanza che ON El FA, che all'epoca dei fatti era solita presentarsi falsamente come avvocato, avesse nella disponibilità, presso la sua abitazione, «una quantità impressionante di documenti di identità, istanze e falsi nullaosta relativi a pratiche di oltre 60 cittadini extracomunitari»; il fatto che ella avesse presentato, con identico modus operandi, numerose richieste di rilascio di nulla osta a varie prefetture utilizzando il personal computer a lei in uso, attraverso la rete internet attivata con un contratto a suo nome, mediante l'utilizzo di account di posta elettronica creati ad hoc e le cui password di accesso, in molti casi, erano costituiti da parole che richiamavano le generalità della stessa El FA, e fornendo, spesso, quale recapito di riferimento, la propria utenza cellulare. 2.2. Quindi, le sentenze hanno concordemente ritenuto che l'attività consistita nell'inoltro delle istanze di nulla osta accompagnate da false informazioni circa l'esistenza di una possibilità di costituire un rapporto di lavoro subordinato o autonomo fossero idonee a integrare la fattispecie contemplata dall'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998. Sul punto, rispondendo alla censura difensiva svolta nell'atto di appello, secondo cui la procedura seguita sarebbe stata, in sé, del tutto regolare, la Corte territoriale ha evidenziato come le modalità con le quali l'imputata aveva dato corso alla stessa fossero, al contrario, assolutamente irregolari, avendo ella utilizzato falsa documentazione all'uopo predisposta (quali i fittizi documenti di identità del datore di lavoro per i contratti di cui al capo B, i dati, inesatti, di datori di lavoro del tutto ignari, documenti apparentemente attestanti l'esistenza di un regolare contratto di lavoro); di tal che doveva ritenersi che la donna avesse utilizzato degli artifici per l'avvio dell'iter di ottenimento del titolo di soggiorno proprio in quanto i soggetti interessati non presentavano i requisiti per conseguirli legalmente, essendo privi di un effettivo rapporto di lavoro. Quindi, le due sentenze di merito hanno evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto, a più riprese, che l'avvio di una pratica per il rilascio del nulla osta e, successivamente, del permesso di soggiorno con la falsa rappresentazione dei presupposti di fatto per il relativo ottenimento, si configuri come atto idoneo a procurare l'ingresso illegale dello straniero, con conseguente integrazione del delitto di cui all'art. 12 comma 1, d.lgs. n 286 del 1998 (cfr. Sez. 1, n. 27106 del 16/06/2011, Giurato, Rv. 250803-01; Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, Yaqub, Rv. 247421-01). E ciò in ragione della particolare struttura della fattispecie in contestazione, quale reato a forma libera, di pericolo e a consumazione anticipata, per la cui configurazione è sufficiente il compimento di un qualunque atto diretto a procurare illegalmente l'ingresso in Italia di uno 5 straniero, senza che sia necessario l'effettivo ingresso nel territorio dello Stato da parte di costui (v. Sez. 1, n. 33708 del 7/02/2018, Laguteta, Rv. 273848 - 01; Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim, Rv. 271127 - 01; Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014, Scarano, Rv. 259922 - 01; Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915 - 01). 2.3. E anche con riferimento al tema difensivo, reiteratamente prospettato e oggi riproposto con il ricorso per cassazione, dell'inconsapevolezza, da parte dell'imputata, della falsità dei dati utilizzati per l'ottenimento del permesso di soggiorno, le sentenze di merito hanno sostanzialmente ribadito gli stessi argomenti posti alla base della configurabilità dei reati di falso materiale, ovvero che: i documenti relativi alle pratiche di cui a entrambi i capi della rubrica erano stati trovati presso l'abitazione dell'imputata insieme a decine di incartamenti redatti con le stesse modalità e ad appunti a lei riconducibili;
la mole della documentazione sequestrata nello stesso luogo, attinente procedure di ingresso della più varia natura per decine di cittadini stranieri, consentiva di ritenere che la condotta contestata fosse riconducibile a un'attività svolta in maniera professionale, come «uno specifico "servizio" fraudolento offerto dalla stessa», tenuto conto dell'inoltro delle domande da un indirizzo email riconducibile all'imputata, la quale figurava quale fittizio datore di lavoro in alcune pratiche, fondate su documentazione del tutto sovrapponibile all'altra. Un'attività quella svolta, connessa all'attività di avvocato con cui si presentava falsamente;
e per la quale, già prima del gennaio 2017, era stata denunciata all'Autorità giudiziaria per reati connessi alla gestione illegittima di pratiche dello stesso tipo. 3. A fronte di due sentenze di merito che, in punto di responsabilità, hanno concordemente dato atto, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, sotto il profilo sia dell'elemento materiale, sia dell'elemento soggettivo, atteso il carattere sostanzialmente fraudolento e ingannevole con le quali l'attività di gestione delle pratiche era stata realizzata, il ricorso si è limitato a riproporre, con entrambi i motivi, le medesime ragioni, in fatto e in diritto, che erano state prospettate con l'atto di appello e che, correttamente, non sono state condivise da parte dei Giudici di merito. Ne consegue, pertanto, che il ricorso si connota in termini di sostanziale aspecificità per quanto attiene alle questioni che riguardano la riferibilità delle condotte contestate all'odierna imputata e la consapevolezza, in capo alla stessa, della falsità dei dati utilizzati e della documentazione rinvenuta;
e in termini di manifesta infondatezza, alla luce della copiosa giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata, in relazione al profilo della idoneità delle condotte medesime a integrare le fattispecie contestate. 6 (9ix Il Consigliere estensore Il Presidente 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 17/03/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MO Perelli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dagli avv.ti Roberto Fischi e Maira Cacucci, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse dell'imputata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Milano in data 13/10/2021, ON El FA fu condannata alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione e di 601.100,00 euro di multa in quanto riconosciuta colpevole dei reati di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, previa esclusione per esso delle aggravanti contestate ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo, per avere compiuto, utilizzando l'utenza telematica contraddistinta dal n. IP 15130109126 Penale Sent. Sez. 1 Num. 20583 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 17/03/2023 (con l'utenza telefonica 02.58015353 in uso all'imputata), atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso e a favorire la permanenza nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari, presentando, attraverso l'inserimento di dati fittizi tramite un applicativo del Ministero dell'Interno («nullaostallavoro.interno.it »), false domande volte a consentire l'ingresso dei cittadini stranieri Noel Marcie, IA ZA LD e LD ES (capo B); nonché dei reati di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, d.lgs. n. 286 del 1998, previa esclusione per esso dell'ulteriore aggravante contestata al comma 3-bis del medesimo articolo, limitatamente agli episodi concernenti il favoreggiamento nell'immigrazione illegale degli stranieri indicati ai nn. da 1 a 4, da 6 a 12, da 15 a 21, da 23 a 28, 30, da 32 a 35, ai nn. 40 e 45, da 50 a 53, ai nn. 57 e 58 della tabella allegata al capo D) e agli artt. 477 e 482 cod. pen., limitatamente agli episodi concernenti i falsi nullaosta relativi agli stranieri indicati ai numeri 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, da 18 a 25, da 32 a 36, 55 e 56 della tabella allegata al capo D), per avere compiuto atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di stranieri extracomunitari, inoltrando alle prefetture di Bolzano, Cremona, Verona, Mantova, Milano, Padova e Roma varie pratiche di richiesta di nullaosta per lavoro autonomo e subordinato di cittadini stranieri, attestando in tali istanze, contrariamente al vero, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
fatti commessi in Milano dal giugno 2010 al novembre 2016. 2. Con sentenza in data 19/09/2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato, in considerazione delle condizioni personali dell'imputata, la pena inflittale in 7 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione e in 600.660,00 euro di multa. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa El FA a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Roberto Fischi e Maira Cacucci, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998. In particolare, le sentenze di merito avrebbero errato nel ricondurre al concetto di «procurare l'ingresso» le richieste di nulla osta inoltrate per via telematica, non potendo le stesse considerarsi come atti idonei all'ingresso illegale dello straniero anche a fronte della insussistenza del contesto lavorativo dichiarato, che l'imputata non sarebbe stata tenuta a controllare, essendosi ella limitata a fornire agli stranieri un mero supporto tecnico-informatico, raccogliendo 2 e collezionando la documentazione da loro fornita e provvedendo, poi, all'inoltro; tanto più che ella non sarebbe mai entrata in contatto con il datore di lavoro di riferimento (tale RE). Dunque, la Corte di appello di Milano avrebbe presunto la conoscenza in capo all'imputata della falsità della documentazione, che si sarebbe, però, rivelata tale soltanto successivamente;
senza che, a tal fine, possa rilevare che la stessa fosse stata rinvenuta presso l'abitazione dell'imputata. Pertanto, le condotte in esame non avrebbero dovuto essere ritenute idonee a procurare un ingresso illegale degli stranieri, essendosi al cospetto di atti assolutamente prodromici. Tanto più che molte delle rimanenti pratiche di cui al capo D) di imputazione (dalla 1 alla 4, dalla 6 a 12, da 15 a 21, da 23 a 28, 30, da 32 a 35, 40, 45, da 50 a 53, 57 e 58), non sarebbero state segnalate e sarebbero state archiviate per fuori quota, sicché non sarebbero state idonee a dare origine all'iter per il rilascio del permesso di soggiorno. Sotto altro profilo, la motivazione sarebbe illogica laddove la Corte territoriale avrebbe affermato che gli artifici utilizzati per l'avvio dell'iter per ottenere il titolo di soggiorno presupponevano l'assenza dei presupposti per la regolarità della procedura, sicché l'ingresso nel territorio degli stranieri privi di requisiti, perché privi di un effettivo rapporto di lavoro, sarebbe stato comunque illecito. In realtà: l'inoltro telematico mediante portale del Ministero delle richieste di nulla osta sarebbe stato l'iter previsto per ottenere l'ingresso degli stranieri nel territorio statale;
l'imputata non sarebbe stata consapevole della falsità di alcuni documenti inoltrati;
l'insussistenza dell'attività lavorativa, necessaria per l'ingresso, sarebbe emersa successivamente all'inoltro delle richieste, dopo l'audizione del datore di lavoro. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo D) limitatamente ai falsi nulla osta relativi agli stranieri indicati ai nn. 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15, da 18 a 25, da 32 a 36, 55 e 56 della tabella allegata al capo D). La responsabilità dell'imputata sarebbe stata affermata valorizzando il rinvenimento, presso il luogo in cui ella abitava in compagnia del suo compagno, Abou Khola Yakout, di alcune fotocopie di nulla osta, che ella non avrebbe formato, limitandosi a raccogliere i documenti consegnati dagli stranieri per aiutarli nell'ottenimento del nulla osta, senza alcuna consapevolezza della falsità dell'attestazione, successivamente rilevata. Peraltro, trattandosi di fotocopie di atti inesistenti, il delitto in esame dovrebbe essere escluso, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. Inoltre, dal momento che nessun nullaosta veniva emesso a seguito 3 dell'inoltro delle predette istanze telematiche (come confermato dai testi escussi), mancherebbe la prova della consapevolezza in capo all'imputata della falsità della documentazione fornita al Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le sentenze di merito hanno concordemente evidenziato l'acquisizione di un solidissimo quadro probatorio in ordine ai profili di fatto della vicenda. Dagli accertamenti tecnici svolti sull'utenza telefonica e sul personal computer in uso all'imputata, confermati dagli esiti della perquisizione domiciliare effettuata in data 17/01/2017 presso la sua abitazione, è emerso come ella si fosse resa responsabile dell'inserimento di dati fittizi in un applicativo del Ministero dell'Interno, riguardanti l'esistenza, esclusa da successivi accertamenti, di un rapporto di lavoro subordinato fra 3 stranieri extracomunitari e il titolare di un'azienda agricola, tale MO RE;
e ciò al fine di ottenere il rilascio del nulla osta necessario a consentire a tali soggetti l'ingresso in Italia e il successivo conseguimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inoltre, dalle verifiche effettuate presso alcune prefetture (Bolzano, Milano, Verona, Mantova, Padova e Roma), era stato, altresì, accertato che ON El FA aveva curato l'avvio, presso i relativi uffici immigrazione, di ulteriori pratiche di ingresso in Italia di cittadini stranieri, con l'inoltro di falsa documentazione diretta ad ottenere il rilascio dei nulla osta per motivi di lavoro autonomo e subordinato. Infine, in occasione della già citata perquisizione domiciliare, svolta in data 17/01/2017 presso l'abitazione della donna, era emersa, altresì, la presenza di numerosi documenti di nulla osta, a volte rinvenuti in fotocopia, altre volte come atti apparentemente originali, in altri casi ancora come copie provviste di attestazioni apparentemente autentiche di conformità a un atto originale in realtà inesistente: documenti che, all'esito dei controlli effettuati presso le prefetture competenti, erano risultati il frutto di una totale falsificazione materiale, che i testi sentiti a dibattimento avevano riferito essere idonea a ingannare la pubblica fede, benché in relazione a essi non fosse mai stata avanzata alcuna richiesta di nulla osta. 2.1. A partire da tali fatti, risultanti documentalmente e sostanzialmente non contestati, le sentenze di merito hanno, innanzitutto, ritenuto integrati, ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., i reati di falso materiale contestati al capo D), rispetto ai quali l'unico aspetto astrattamente controvertibile, una volta preso atto che i documenti, inesistenti, presentavano tuttavia «l'apparenza di un atto originale» (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285-01), riguardava 4 il profilo della consapevolezza della falsità dei documenti de quibus. Profilo in relazione al quale, tuttavia, i Giudici di merito hanno richiamato un insieme di elementi di pregnante rilievo indiziario che, letti in una prospettiva globale e di reciproca interrelazione, hanno fornito univoco riscontro all'ipotesi accusatoria: la circostanza che ON El FA, che all'epoca dei fatti era solita presentarsi falsamente come avvocato, avesse nella disponibilità, presso la sua abitazione, «una quantità impressionante di documenti di identità, istanze e falsi nullaosta relativi a pratiche di oltre 60 cittadini extracomunitari»; il fatto che ella avesse presentato, con identico modus operandi, numerose richieste di rilascio di nulla osta a varie prefetture utilizzando il personal computer a lei in uso, attraverso la rete internet attivata con un contratto a suo nome, mediante l'utilizzo di account di posta elettronica creati ad hoc e le cui password di accesso, in molti casi, erano costituiti da parole che richiamavano le generalità della stessa El FA, e fornendo, spesso, quale recapito di riferimento, la propria utenza cellulare. 2.2. Quindi, le sentenze hanno concordemente ritenuto che l'attività consistita nell'inoltro delle istanze di nulla osta accompagnate da false informazioni circa l'esistenza di una possibilità di costituire un rapporto di lavoro subordinato o autonomo fossero idonee a integrare la fattispecie contemplata dall'art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998. Sul punto, rispondendo alla censura difensiva svolta nell'atto di appello, secondo cui la procedura seguita sarebbe stata, in sé, del tutto regolare, la Corte territoriale ha evidenziato come le modalità con le quali l'imputata aveva dato corso alla stessa fossero, al contrario, assolutamente irregolari, avendo ella utilizzato falsa documentazione all'uopo predisposta (quali i fittizi documenti di identità del datore di lavoro per i contratti di cui al capo B, i dati, inesatti, di datori di lavoro del tutto ignari, documenti apparentemente attestanti l'esistenza di un regolare contratto di lavoro); di tal che doveva ritenersi che la donna avesse utilizzato degli artifici per l'avvio dell'iter di ottenimento del titolo di soggiorno proprio in quanto i soggetti interessati non presentavano i requisiti per conseguirli legalmente, essendo privi di un effettivo rapporto di lavoro. Quindi, le due sentenze di merito hanno evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto, a più riprese, che l'avvio di una pratica per il rilascio del nulla osta e, successivamente, del permesso di soggiorno con la falsa rappresentazione dei presupposti di fatto per il relativo ottenimento, si configuri come atto idoneo a procurare l'ingresso illegale dello straniero, con conseguente integrazione del delitto di cui all'art. 12 comma 1, d.lgs. n 286 del 1998 (cfr. Sez. 1, n. 27106 del 16/06/2011, Giurato, Rv. 250803-01; Sez. 1, n. 20883 del 21/04/2010, Yaqub, Rv. 247421-01). E ciò in ragione della particolare struttura della fattispecie in contestazione, quale reato a forma libera, di pericolo e a consumazione anticipata, per la cui configurazione è sufficiente il compimento di un qualunque atto diretto a procurare illegalmente l'ingresso in Italia di uno 5 straniero, senza che sia necessario l'effettivo ingresso nel territorio dello Stato da parte di costui (v. Sez. 1, n. 33708 del 7/02/2018, Laguteta, Rv. 273848 - 01; Sez. 1, n. 45734 del 31/03/2017, Bouslim, Rv. 271127 - 01; Sez. 1, n. 40624 del 25/03/2014, Scarano, Rv. 259922 - 01; Sez. 1, n. 28819 del 22/05/2014, Pancini, Rv. 259915 - 01). 2.3. E anche con riferimento al tema difensivo, reiteratamente prospettato e oggi riproposto con il ricorso per cassazione, dell'inconsapevolezza, da parte dell'imputata, della falsità dei dati utilizzati per l'ottenimento del permesso di soggiorno, le sentenze di merito hanno sostanzialmente ribadito gli stessi argomenti posti alla base della configurabilità dei reati di falso materiale, ovvero che: i documenti relativi alle pratiche di cui a entrambi i capi della rubrica erano stati trovati presso l'abitazione dell'imputata insieme a decine di incartamenti redatti con le stesse modalità e ad appunti a lei riconducibili;
la mole della documentazione sequestrata nello stesso luogo, attinente procedure di ingresso della più varia natura per decine di cittadini stranieri, consentiva di ritenere che la condotta contestata fosse riconducibile a un'attività svolta in maniera professionale, come «uno specifico "servizio" fraudolento offerto dalla stessa», tenuto conto dell'inoltro delle domande da un indirizzo email riconducibile all'imputata, la quale figurava quale fittizio datore di lavoro in alcune pratiche, fondate su documentazione del tutto sovrapponibile all'altra. Un'attività quella svolta, connessa all'attività di avvocato con cui si presentava falsamente;
e per la quale, già prima del gennaio 2017, era stata denunciata all'Autorità giudiziaria per reati connessi alla gestione illegittima di pratiche dello stesso tipo. 3. A fronte di due sentenze di merito che, in punto di responsabilità, hanno concordemente dato atto, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, sotto il profilo sia dell'elemento materiale, sia dell'elemento soggettivo, atteso il carattere sostanzialmente fraudolento e ingannevole con le quali l'attività di gestione delle pratiche era stata realizzata, il ricorso si è limitato a riproporre, con entrambi i motivi, le medesime ragioni, in fatto e in diritto, che erano state prospettate con l'atto di appello e che, correttamente, non sono state condivise da parte dei Giudici di merito. Ne consegue, pertanto, che il ricorso si connota in termini di sostanziale aspecificità per quanto attiene alle questioni che riguardano la riferibilità delle condotte contestate all'odierna imputata e la consapevolezza, in capo alla stessa, della falsità dei dati utilizzati e della documentazione rinvenuta;
e in termini di manifesta infondatezza, alla luce della copiosa giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata, in relazione al profilo della idoneità delle condotte medesime a integrare le fattispecie contestate. 6 (9ix Il Consigliere estensore Il Presidente 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 17/03/2023