CASS
Sentenza 4 marzo 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8596 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, IO NF che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. ALESSANDRO BOSCHI, nell’interesse del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma della pronuncia del 9 maggio 2023 del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. rideterminando la pena, e per il resto confermato la pronunzia con la quale ZE NE era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624,625 comma 1 n.4 e 61 n. 7 cod. pen., per essersi Penale Sent. Sez. 5 Num. 8596 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 28/11/2025 2 impossessato di un una somma pari ad euro 14.410,00 contenuta in un borsello custodito all’interno del casotto di un distributore di benzina;
nonché del reato di evasione di cui all’art.385 cod. pen. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente un unico motivo. 2.1. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte – lamenta la difesa- non si potrebbe ravvisare nell’ipotesi di specie la circostanza aggravante di cui all’art.61 n.7 cod. pen. che si configura solo qualora l’importo sottratto sia superiore ad euro 20.000,00 a fronte di un importo oggetto di furto, nel caso di specie, pari ad euro 14.400,00. Considerato il volume di incassi mensili del distributore di benzina, pari a circa 216.000,00 e il profitto mensile per il titolare dell’impianto, pari al 10%, e quindi a 21.600,00 il danno patrimoniale non potrebbe essere considerato rilevante. A ciò si aggiunga che alcun accertamento è stato poi effettuato in relazione alle concrete condizioni economiche della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.L’unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. 1.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità. (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 che ha ritenuto sussistente l'aggravante con riferimento ad un danno indicato nel capo di imputazione per il reato di truffa nell'importo di euro 71.000, a prescindere dalle condizioni economiche della parte offesa;
nello stesso senso Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543 che ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato). 3 1.2. La sentenza impugnata ha operato buon governo delle indicazioni fornite da questa Corte e appena richiamate laddove (p.5 della sentenza impugnata) con motivazione in fatto immune da vizi logici ha chiarito che l’imputato risulta essersi impossessato della somma di quasi 15.000,00 euro in danno del OM - somma corrispondente ai ricavi di ben due giorni lavorativi di quel distributore di benzina, tenuto altresì conto degli stretti margini di ricarico sul prezzo del carburante - arrecando in tal modo un danno di rilevante gravità per qualsiasi persona offesa: tanto più , nel caso in esame, la persona offesa a causa dell’ingente furto non assicurato evidenziava delle concrete difficoltà economiche come risulta dalla nota della Stazione dei Carabinieri di Santa Maria delle Mole in data 17 settembre 2020. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EG LL LL EN
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, IO NF che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. ALESSANDRO BOSCHI, nell’interesse del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha, in parziale riforma della pronuncia del 9 maggio 2023 del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen. rideterminando la pena, e per il resto confermato la pronunzia con la quale ZE NE era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate circostanze aggravanti alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624,625 comma 1 n.4 e 61 n. 7 cod. pen., per essersi Penale Sent. Sez. 5 Num. 8596 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 28/11/2025 2 impossessato di un una somma pari ad euro 14.410,00 contenuta in un borsello custodito all’interno del casotto di un distributore di benzina;
nonché del reato di evasione di cui all’art.385 cod. pen. 2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente un unico motivo. 2.1. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte – lamenta la difesa- non si potrebbe ravvisare nell’ipotesi di specie la circostanza aggravante di cui all’art.61 n.7 cod. pen. che si configura solo qualora l’importo sottratto sia superiore ad euro 20.000,00 a fronte di un importo oggetto di furto, nel caso di specie, pari ad euro 14.400,00. Considerato il volume di incassi mensili del distributore di benzina, pari a circa 216.000,00 e il profitto mensile per il titolare dell’impianto, pari al 10%, e quindi a 21.600,00 il danno patrimoniale non potrebbe essere considerato rilevante. A ciò si aggiunga che alcun accertamento è stato poi effettuato in relazione alle concrete condizioni economiche della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.L’unico motivo di ricorso risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. 1.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità. (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 che ha ritenuto sussistente l'aggravante con riferimento ad un danno indicato nel capo di imputazione per il reato di truffa nell'importo di euro 71.000, a prescindere dalle condizioni economiche della parte offesa;
nello stesso senso Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543 che ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato). 3 1.2. La sentenza impugnata ha operato buon governo delle indicazioni fornite da questa Corte e appena richiamate laddove (p.5 della sentenza impugnata) con motivazione in fatto immune da vizi logici ha chiarito che l’imputato risulta essersi impossessato della somma di quasi 15.000,00 euro in danno del OM - somma corrispondente ai ricavi di ben due giorni lavorativi di quel distributore di benzina, tenuto altresì conto degli stretti margini di ricarico sul prezzo del carburante - arrecando in tal modo un danno di rilevante gravità per qualsiasi persona offesa: tanto più , nel caso in esame, la persona offesa a causa dell’ingente furto non assicurato evidenziava delle concrete difficoltà economiche come risulta dalla nota della Stazione dei Carabinieri di Santa Maria delle Mole in data 17 settembre 2020. 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EG LL LL EN