TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/10/2025, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3165/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott.ssa IA Di EL, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3165/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ARENA FEDERICO
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LA ROSA MONACO GIUSEPPE
CONVENUTA
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: sinistro stradale
All'udienza del 22.05.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale, la compagnia assicuratrice e nelle rispettive Controparte_1 CP_2
qualità di garante per la e proprietaria-conducente del veicolo Smart tg. CT132HC, per ivi CP_3
sentirle condannare, in solido, al pagamento della somma di Euro 734.906,00 o in quell'altra maggiore e/o minore, giudizialmente accertata, a titolo di risarcimento delle lesioni subite (ivi comprese le spese mediche sostenute pari ad Euro 1.184,00) a seguito del sinistro avvenuto in data 11.06.2018; nonché
alle spese ed ai compensi difensivi da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
All'uopo prospettava:
- che in data 11.06.2018, alle ore 15,00 circa, alla guida del motociclo Honda SH 125 targato CJ07191,
di proprietà di tale , percorreva la Via della Regione del Comune di San Giovanni La CP_4
Punta, allorquando, giunto all'altezza del distributore di benzina ivi esistente, veniva tamponato dal veicolo Smart tg. CT132HC, garantito per la R.C.A. da di proprietà e condotto Controparte_1
da la quale, in dispregio alle regole di C.d.S., non manteneva la prescritta distanza di CP_2
sicurezza;
- che, a seguito dell'occorso, rovinava a terra e subiva lesioni, indi, veniva trasportato d'urgenza tramite autoambulanza del 118 presso il pronto soccorso del nosocomio Cannizzaro di Catania, ove i sanitari di turno lo riscontravano affetto da “trauma gamba sx con f.l.c., frattura della V vertebra
sacrale” , praticavano le cure del caso;
- che, all'esito del sinistro, stabilizzato il quadro clinico, era residuato un danno biologico al 60%,
giusta perizia medico-legale di parte a firma del dott. ; Persona_1
pagina 2 di 7 - che in data 19.06.2018 inoltrava formale richiesta risarcitoria alla la quale, Controparte_1
dopo aver aperto il sinistro, lo istruiva e formulava un'offerta risarcitoria di Euro 4.500,00;
- che, con successiva nota, dichiarava di accettare la predetta somma in acconto del maggiore avere e sollecitava il versamento del saldo risarcitorio, esperendo altresì il tentativo di negoziazione assistita,
definitosi senza seguito, stante il rifiuto ad aderire di controparte;
- che, in assenza di ulteriore riscontro, al fine di favorire la liquidazione del sinistro, incoava avanti l'intestato Tribunale procedimento per A.T.P. ex art. 696 c.p.c. rubricato al n. 2110/2020 R.G.;
- che, non avendo ottenuto ristoro, vedevasi costretto incoare il presente giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi.
B. Con puntuale comparsa di risposta si costituiva , contestando integralmente la Controparte_1
domanda sia in ordine all'an che al quantum. Chiedeva, quindi, in via principale, rigettarsi la domanda perché infondata;
in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, della stessa, essere condannata infra i limiti del dovuto e del provato, con decurtazione della somma di Euro 4.500,00 corrisposta ante
causam e ponendo in compensazione l'importo di Euro 6.191,05, a seguito di condanna del al Pt_1
pagamento delle spese processuali alla luce della dichiarata inammissibilità del procedimento di A.T.P.
ex art. 696 c.p.c. per carenza del requisito dell'urgenza. Con vittoria di spese e compensi.
C. Non si costituiva sebbene puntualmente citata, indi se ne dichiarava la contumacia. CP_2
D. La controversia istruita documentalmente e attraverso la prova testimoniale, all'udienza del
22.05.2025, sulle conclusioni come in atti precisate, veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.
E. La domanda attorea non è risultata sufficientemente provata e come tale va rigettata.
pagina 3 di 7 In via preliminare occorre rammentare che ai sensi dell'art. 2967 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento” ovvero l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei
qui dicit), stante che “Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno
considerati «pacifici» — e quindi possono essere posti a fondamento della decisione — quando siano
stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente
contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro
negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5488
del 14 marzo 2006). Nel caso di specie la compagnia convenuta ha integralmente contestato i fatti allegati da parte attrice, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultima, poiché “Chi chiede
in giudizio il risarcimento per i danni subiti a causa di un incidente stradale ha l'obbligo di
dimostrare, prima di ogni altro elemento in fatto ed in diritto, l'avvenuto evento storico, vale a dire che
proprio nelle circostanze di tempo e di luogo indicato si verificò la collisione lamentata. E ciò prima
ancora di poter dimostrare e provare la responsabilità esclusiva o concorrente della parte convenuta,
a pena della bocciatura della domanda” (Cass. Ord. n. 28662 del 03.10.2022).
All'esito dell'attività istruttoria espletata e nello specifico all'esito dell'escussione dei testi ammessi (i quali – loro dire – viaggiavano insieme nell'autovettura che seguiva la Smart della convenuta), sono emerse incongruenze e contraddittorietà sia tra gli stessi e sia col narrato dell'attore in ordine all'età del
RO (il teste riferisce che “Il ragazzo che è stato investito era da solo”; mentre il teste Tes_1
riferisce che “Il conducente del motorino poteva avere circa 50 anni”), in ordine alla Tes_2
circostanza di aver atteso o meno l'arrivo dell'ambulanza (il teste dichiara: “noi siamo andati Tes_1
via prima che arrivasse l'ambulanza”; mentre il teste dichiara: “Sono rimasto sul posto Tes_2
pagina 4 di 7 finchè non è arrivata l'ambulanza poi sono andato via perché è arrivata la telefonata di mia moglie”),
in ordine alla circostanza di aver parlato o meno col RO riverso a terra (il teste dichiara: Tes_1
“io non ho parlato con il ragazzo mentre era a terra, ci ha parlato l'amico mio”; mentre il teste dichiara: “io non ho parlato con la persona a terra, ci ha parlato il mio amico”). Tes_2
Complessivamente il quadro probatorio risulta contraddittorio, nebuloso e assolutamente non idoneo a suffragare il fatto storico per come narrato dall'attore. Sul punto questo Tribunale (cfr. sentenza n. 5652
del 26.11.2024) ha ribadito che, “secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della
Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamene, 'in tema di responsabilità civile, il criterio del
“più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di casualità – regolante
cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la
valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento
in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più
elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al
discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede
di legittimità' (Cass. Civ., Sez. III, 29 settembre 2021 n. 26304)”. Ed ancora, sempre in tal senso, si è
espressa la Corte di Cassazione, chiarendo, in particolare, che, "In materia di prova testimoniale, la
verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo
stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi
di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e
di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai
rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la
precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare
pagina 5 di 7 rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (ex multis: Cass. Civ.,
sez. II, sent. n. 20865/2019).
In definitiva, in merito all'an debeatur si ribadisce che l'attore, non avendo assolto all'onere della prova imposto dall'art. 2697 c.c. sul verificarsi del fatto storico, non può invocare neppure l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c. che presuppone la prova del fatto storico dell'incidente (cfr. Trib. Bari, sez. III, 3 luglio 2018, n. 2840: “Sempre in via preliminare, deve, poi,
evidenziarsi che, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi
dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il
danno. In assenza di tale prova e, in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere probatorio, non è
possibile invocare automaticamente nemmeno il regime di imputazione di responsabilità di cui all'art.
2054 c.c.: invero, la condotta colposa avente efficacia causale in concreto nella produzione dello
scontro/evento dannoso, deve essere interamente provata dall'attore per l'addebito della
responsabilità, anche a solo titolo concorsuale). Onere dell'attore è, quindi, quello di provare in primis
il fatto storico e non solo la responsabilità del vettore antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c.
Concludendo la domanda va respinta.
F. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal DM n. 55/2014, scaglione inerente le controversi di valore indeterminato,
complessità bassa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda;
pagina 6 di 7 - Condanna parte attrice al pagamento in favore della compagnia assicurativa convenuta delle spese del processo, liquidate in Euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra l'attore e la convenuta contumace.
Così deciso in Catania il 6.10.2025
Contr Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dall'avv. Giosuè Giusto, in tirocinio.
Il Giudice
Dott.ssa IA Di EL
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott.ssa IA Di EL, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3165/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. ARENA FEDERICO
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LA ROSA MONACO GIUSEPPE
CONVENUTA
CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: sinistro stradale
All'udienza del 22.05.2025 la causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale, la compagnia assicuratrice e nelle rispettive Controparte_1 CP_2
qualità di garante per la e proprietaria-conducente del veicolo Smart tg. CT132HC, per ivi CP_3
sentirle condannare, in solido, al pagamento della somma di Euro 734.906,00 o in quell'altra maggiore e/o minore, giudizialmente accertata, a titolo di risarcimento delle lesioni subite (ivi comprese le spese mediche sostenute pari ad Euro 1.184,00) a seguito del sinistro avvenuto in data 11.06.2018; nonché
alle spese ed ai compensi difensivi da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
All'uopo prospettava:
- che in data 11.06.2018, alle ore 15,00 circa, alla guida del motociclo Honda SH 125 targato CJ07191,
di proprietà di tale , percorreva la Via della Regione del Comune di San Giovanni La CP_4
Punta, allorquando, giunto all'altezza del distributore di benzina ivi esistente, veniva tamponato dal veicolo Smart tg. CT132HC, garantito per la R.C.A. da di proprietà e condotto Controparte_1
da la quale, in dispregio alle regole di C.d.S., non manteneva la prescritta distanza di CP_2
sicurezza;
- che, a seguito dell'occorso, rovinava a terra e subiva lesioni, indi, veniva trasportato d'urgenza tramite autoambulanza del 118 presso il pronto soccorso del nosocomio Cannizzaro di Catania, ove i sanitari di turno lo riscontravano affetto da “trauma gamba sx con f.l.c., frattura della V vertebra
sacrale” , praticavano le cure del caso;
- che, all'esito del sinistro, stabilizzato il quadro clinico, era residuato un danno biologico al 60%,
giusta perizia medico-legale di parte a firma del dott. ; Persona_1
pagina 2 di 7 - che in data 19.06.2018 inoltrava formale richiesta risarcitoria alla la quale, Controparte_1
dopo aver aperto il sinistro, lo istruiva e formulava un'offerta risarcitoria di Euro 4.500,00;
- che, con successiva nota, dichiarava di accettare la predetta somma in acconto del maggiore avere e sollecitava il versamento del saldo risarcitorio, esperendo altresì il tentativo di negoziazione assistita,
definitosi senza seguito, stante il rifiuto ad aderire di controparte;
- che, in assenza di ulteriore riscontro, al fine di favorire la liquidazione del sinistro, incoava avanti l'intestato Tribunale procedimento per A.T.P. ex art. 696 c.p.c. rubricato al n. 2110/2020 R.G.;
- che, non avendo ottenuto ristoro, vedevasi costretto incoare il presente giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi.
B. Con puntuale comparsa di risposta si costituiva , contestando integralmente la Controparte_1
domanda sia in ordine all'an che al quantum. Chiedeva, quindi, in via principale, rigettarsi la domanda perché infondata;
in subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, della stessa, essere condannata infra i limiti del dovuto e del provato, con decurtazione della somma di Euro 4.500,00 corrisposta ante
causam e ponendo in compensazione l'importo di Euro 6.191,05, a seguito di condanna del al Pt_1
pagamento delle spese processuali alla luce della dichiarata inammissibilità del procedimento di A.T.P.
ex art. 696 c.p.c. per carenza del requisito dell'urgenza. Con vittoria di spese e compensi.
C. Non si costituiva sebbene puntualmente citata, indi se ne dichiarava la contumacia. CP_2
D. La controversia istruita documentalmente e attraverso la prova testimoniale, all'udienza del
22.05.2025, sulle conclusioni come in atti precisate, veniva assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ex art. 190 cpc.
E. La domanda attorea non è risultata sufficientemente provata e come tale va rigettata.
pagina 3 di 7 In via preliminare occorre rammentare che ai sensi dell'art. 2967 c.c. “Chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento” ovvero l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei
qui dicit), stante che “Nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno
considerati «pacifici» — e quindi possono essere posti a fondamento della decisione — quando siano
stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa pur non avendoli espressamente
contestati abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro
negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5488
del 14 marzo 2006). Nel caso di specie la compagnia convenuta ha integralmente contestato i fatti allegati da parte attrice, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultima, poiché “Chi chiede
in giudizio il risarcimento per i danni subiti a causa di un incidente stradale ha l'obbligo di
dimostrare, prima di ogni altro elemento in fatto ed in diritto, l'avvenuto evento storico, vale a dire che
proprio nelle circostanze di tempo e di luogo indicato si verificò la collisione lamentata. E ciò prima
ancora di poter dimostrare e provare la responsabilità esclusiva o concorrente della parte convenuta,
a pena della bocciatura della domanda” (Cass. Ord. n. 28662 del 03.10.2022).
All'esito dell'attività istruttoria espletata e nello specifico all'esito dell'escussione dei testi ammessi (i quali – loro dire – viaggiavano insieme nell'autovettura che seguiva la Smart della convenuta), sono emerse incongruenze e contraddittorietà sia tra gli stessi e sia col narrato dell'attore in ordine all'età del
RO (il teste riferisce che “Il ragazzo che è stato investito era da solo”; mentre il teste Tes_1
riferisce che “Il conducente del motorino poteva avere circa 50 anni”), in ordine alla Tes_2
circostanza di aver atteso o meno l'arrivo dell'ambulanza (il teste dichiara: “noi siamo andati Tes_1
via prima che arrivasse l'ambulanza”; mentre il teste dichiara: “Sono rimasto sul posto Tes_2
pagina 4 di 7 finchè non è arrivata l'ambulanza poi sono andato via perché è arrivata la telefonata di mia moglie”),
in ordine alla circostanza di aver parlato o meno col RO riverso a terra (il teste dichiara: Tes_1
“io non ho parlato con il ragazzo mentre era a terra, ci ha parlato l'amico mio”; mentre il teste dichiara: “io non ho parlato con la persona a terra, ci ha parlato il mio amico”). Tes_2
Complessivamente il quadro probatorio risulta contraddittorio, nebuloso e assolutamente non idoneo a suffragare il fatto storico per come narrato dall'attore. Sul punto questo Tribunale (cfr. sentenza n. 5652
del 26.11.2024) ha ribadito che, “secondo ormai consolidato orientamento interpretativo della
Suprema Corte, cui questo giudice aderisce pienamene, 'in tema di responsabilità civile, il criterio del
“più probabile che non” costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di casualità – regolante
cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la
valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento
in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più
elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al
discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede
di legittimità' (Cass. Civ., Sez. III, 29 settembre 2021 n. 26304)”. Ed ancora, sempre in tal senso, si è
espressa la Corte di Cassazione, chiarendo, in particolare, che, "In materia di prova testimoniale, la
verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo
stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi
di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e
di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai
rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la
precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare
pagina 5 di 7 rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (ex multis: Cass. Civ.,
sez. II, sent. n. 20865/2019).
In definitiva, in merito all'an debeatur si ribadisce che l'attore, non avendo assolto all'onere della prova imposto dall'art. 2697 c.c. sul verificarsi del fatto storico, non può invocare neppure l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 2054 c.c. che presuppone la prova del fatto storico dell'incidente (cfr. Trib. Bari, sez. III, 3 luglio 2018, n. 2840: “Sempre in via preliminare, deve, poi,
evidenziarsi che, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi
dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il
danno. In assenza di tale prova e, in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere probatorio, non è
possibile invocare automaticamente nemmeno il regime di imputazione di responsabilità di cui all'art.
2054 c.c.: invero, la condotta colposa avente efficacia causale in concreto nella produzione dello
scontro/evento dannoso, deve essere interamente provata dall'attore per l'addebito della
responsabilità, anche a solo titolo concorsuale). Onere dell'attore è, quindi, quello di provare in primis
il fatto storico e non solo la responsabilità del vettore antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c.
Concludendo la domanda va respinta.
F. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal DM n. 55/2014, scaglione inerente le controversi di valore indeterminato,
complessità bassa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda;
pagina 6 di 7 - Condanna parte attrice al pagamento in favore della compagnia assicurativa convenuta delle spese del processo, liquidate in Euro 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra l'attore e la convenuta contumace.
Così deciso in Catania il 6.10.2025
Contr Il presente provvedimento è stato redatto sotto le mie cure dall'avv. Giosuè Giusto, in tirocinio.
Il Giudice
Dott.ssa IA Di EL
pagina 7 di 7