Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
ENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 C.C. 62478 N. 131 TAB. ALL. B - N. S MATERIA LA CORTE SUPREMA D ASSAZIONE0 07 84 /0 TABUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 3 IN NOME DEL POPOLO FALIAN Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G. N. 21981/9 Схов. 162.8 Consigliere Dott. Massimo ODDO Rel. Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Od. 24/05/02 Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI ha pronunciato la seguente Sex 1 S ENTENZA sul ricorso proposto da: SMERALDA SP CIGA IMM SARDEGNA SPA GIA' FIN COSTAV, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato FUOTI GIOVANNI, che lo difende, giusta delega a margine;
CORTE SUPREMA D' CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ricorrente う N. 62478
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 controricorrente 2347 -1- avverso la sentenza 11. 93/97 della Commissione regionale di CAGLIARI, depositata il tributaria 27/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, 1 'Avvocato PUOTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La CIGA IMMOBILIARE SARDEGNA S.p.A. (già Finanziaria Costa SM S.p.A.), quale incorporante la PO RV S.p.A ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 93 del 27 ottobre 1997, che ha rigettato l'appello della Società avverso la decisione n. 95 resa il 16 febbraio 1990 dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Tempio Pausania che aveva accolto parzialmente il ricorso prodotto dalla incorporata PO RV S.p.A. avverso l'avviso di accortamento valore scad. n. 43298 cmesso dall'Ufficio dei Registro di Tempio Pausania, notificato alla incorporata PO RV S.p.A. ed all'NT PO RV. Espone la ricorrente che in data 24 febbraio 1977 veniva stipulato un atto di compravendita immobiliare tra l'NT PO RV (parte venditrice) c la PO RV S.p.A. (parte acquirente) registrato il successivo 11 marzo 1978 presso l'Ufficio del Registro di Tempio Pausania. A seguito della registrazione del suddetto alto l'Ufficio del Registro notificava alle parti l'avviso di accertamento valore scad, n. 43298 con il quale venivano rettificati i valori dichiarati ai fini dell'Invim e dell'imposta di registro nel predetto atto di compravendita. In particolare con il suddetto atto il valore dell'arca oggetto di compravendita veniva rettificato da lire 87.000.000 a lire 110.700.000, sommando a quest'ultimo ammontare il valore dei fabbricati già di proprietà dell'acquirente, pari a lire 760.600.000, per un totale di lire 871.3 00.000. Sia la PO RV S.p.A- che 1'NT PO RV proponevano soparati ricorsi avverso il predetto avviso di accertamento innanzi alla ex Commissione Tributaria di Primo Grado di Tempio Pausania. Con atto del 25 novembre 1982 1'NT PO RV presentava istanza con la quale chicdeva di poter usufruire dei bencfici di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. n. 429/1982 (conv. con L. n. 516/1982), "condono tributario", per definire la controversia pendente in relazione all'avviso di accertamento valore scad. n. 43298. Successivamente la Commissione Tributaria di Primo Grado di Tempio Pausania, con decisione n. 12 resa il 18 gennaio 1985, preso atto che la controversia era stata definita in virtù della legge n. 516/1982 (cd. "condono"), disponeva la estinzione del procedimento. L'Ufficio appellava la decisione rcsa dai Giudici di Primo Grado eccependo che la PO RV S.p.A. (parte acquirente), contrariamente a quanto avvenuto per l'NT PO RV (parte venditrice) per l'Invim, non si era avvalsa del condono per quanto riguarda l'imposta di registro e che quindi, per tale ultimo tributo, non poteva ritenersi cessata la materia del contendere. I Giudici di appello di Sassari, nell'udienza del 13 dicembre 1985, preso atto che l'unica istanza di condono presentata era quella dell'NT PO RV c riguardava la sola imposta Invim, annullavano la decisione dei Giudici di Primo Grado rimettendo gli atti alla stessa Commissione di Primo Grado per la decisione di merito. I Giudici della Commissione Tributaria di Primo Grado di Tempio Pausania, con la decisione n. 95 del 16 febbraio 1990 rilevavano che nella fattispecie trovava applicazione l'art. 1306 Cod. civ., nel senso che la PO RV S.p.A poleva avvalersi degli effetti favorevoli del giudicato ottenuto dall'NT PO RV, e quindi accoglievano parzialmente il ricorso, statuendo che noi confronti della PO RV S.p.A. i valori dei beni risultanti dall'atto registrato 1' 11 marzo 1977 dovevano essere ottenuti così come previsto dalla legge n. 516/1982 ("condono"). Tale decisione veniva appellata sia dall'Ufficio sia dalla Finanziaria Costa SM quale incorporante la PO RV S.p.A La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, con la sentenza n. 93 del 20 ottobre 1997 accoglieva l'appello dell'Ufficio del Registro. Avversu tale sentenza presentava ricorso la contribuente deducendo due motivi. La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 32 del d. I. n.° 42911982, convertito in legge n. 516/1982 e lamenta che eroneamente la Commissione Tributaria Regionale cagliaritana, dopo averc riconosciuto che l'istanza di condono che a suo tempo era stata presentata dalla acquirente Etablissment PO RV formulata in modo da non escludere che oggetto della medesima potesse essere anche l'imposta di registro, ha affermato che la controversia non potesse ritenersi definita con la detta istanza anche nei confronti di essa ricorrente, trascurando di tenere presente che acquirente e venditore sono solidalmente responsabili dell'imposta di registro a norma dell'allora vigente art. 55 del d.P.R. n. 634/1972. Con i sccondo mezzo la Società ricorrente subordinatamente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1306 c. c., al riguardo assumendo che il precedente giudice ha affermato l'inapplicabilità nella specie dell'art. 1306, comma 2,c. c.sulla scorta di un erroneo rilievo in ordine alla insussistenza di una sentenza che potesse essere opposta dal debiture solidale al creditore. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. Nella sostanza la ricorrente sostiene che avendo il venditore impugnato l'avviso di accertamento di valore dell'immobile trasferito ed avendo successivamente chiesto ed ottenuto l'applicazione del "condono il valore determinato in base al condono dove costituire punto di riferimento por la applicazione delle imposte anche per il compratore che ha separatamente impugnato. Rileva ricorrente che non si può anunettero che un medesimo bone assuma nell'identico momento due diversi valori a seconda dei soggetti cui l'imposta deve essere applicata. Invero la tesi poggia sulla logica csigenza che ad un bene sia attribuito un unico valore in un medesimo momento storico e questo valore rimanga identico in relazione alle differenti imposte applicate sui trasferimenti ed ai diversi contribuenti. Simile esigenza è accolta in alcune disposizioni di legge tra cui l'art. 6 del D.P.R. 643/1972. E questa Corte ha dato applicazione estensiva a simili norme (si veda ad esempio la sentenza n. 9097 del 27 agosto 1993). Simile vis espansiva incontra però ostacolo in altri principi dell'ordinamento che possono su di essa prevalere. La sentenza 29 marzo 1990, n. 2575 ha quindi affermato che il principio della unicità della valutazione dei beni incontra un limite nel giudicato di guisa che la favorevole conclusione della controversia giudiziaria coltivata da una parte può esser invocara solo dall'altro soggetto che sia rimasto inertc. Ove invece entrambe le parti private abbiano ricorso alla giustizia tributaria, ciascun giudizio assume propria autonomia e può dar luogo a differenti determinazioni quantitative degli imponibili e nessuno dei duc diversi giudicati ha rilevanza nei confronti dell'altro (sentenza n. 11400 del 20 dicembre 1996). Nel caso di specie si deve inoltre sottolineare che a seguito del condono non si forma certo un giudicato opponibile ex art. 1306 c.c. Ma soprattutto appare decisiva la considerazione che il condono si collega ad un complesso di adempimenti formali propri del soggetto che di esso chiede di valersi;
conseguentemente il condono, come non pregiudica, nemmeno giova a colui che non abbia ritenuto opportuno insorgerc contro l'avviso di accertamento. Pertanto Ia omessa impugnazione da parte del venditore dell'atto impositivo, comportando la definitiva determinazione dell'imposta, esclude che la stessa possa essere rideterminata in base al valore dell'immobile, definito per condono dall'acquirente, anche ai fini della imposta di registro, ove i due soggetti sono solidalmente obbligati (così Cass. 5 marzo 1999, n. 1862, proprio in relazione al condono di cui all'art. 53 1. 30 dicembre 1991 n. 413), Ed il principio vale a maggior ragione ove entrambe le parti abbiano separatamente impugnato l'atto di accertamento. N. MATERIA Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese che liquida in € (di cui 1.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito.. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 24 maggio 2002 Mon Calaсти کار PRESIDENTE DEPOSITATO 16 IL CANCELLIERE C1 Oggi 2.0 GEN 2003 Amader CesanoSued ou 01