Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00255/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Perrone, Paola Cruciano, Savino Tatoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ginosa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
per l'accertamento
Con il ricorso introduttivo :
del diritto, ai sensi dell'art. 6 della legge 526 del 1993 come modificato dalla legge n. 724 del 1994 e dell'art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla revisione prezzi dell'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Ginosa, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art. 20 del C.S.A., nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei dovuti importi revisionali;
Con i motivi aggiunti depositati il 5 febbraio 2024 :
per l'accertamento del diritto,
ai sensi dell'art. 6 della legge 526 del 1993 come modificato dalla legge n. 724 del 1994 e dell'art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 alla revisione prezzi dell'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Ginosa, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art. 20 del C.S.A., nonché per l'annullamento, in parte qua , della nota prot. n. 0032318 dell’8 novembre 2023;
nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei dovuti importi revisionali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa NA BA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con contratto d’appalto stipulato il 12 luglio 2012 il Comune di Ginosa ha affidato a Tecnoservice S.r.l. la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento vario e servizi accessori.
Il contratto aveva durata di 7 anni e alla data di proposizione del ricorso era gestito dalla ricorrente in regime di proroga tecnica.
Con nota del 2 gennaio 2020 la società ha chiesto al Comune il riconoscimento dell’aggiornamento ISTAT del canone d’appalto, con decorrenza dal 1° luglio 2013.
L’amministrazione ha negato l’adeguamento richiesto, rilevando che la società era decaduta dal diritto al pagamento del compenso predetto non avendo richiesto l’adeguamento entro tre mesi dall’inizio del periodo di riferimento, come sancito dall’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA). Tale disposizione prevede, al comma 2, che:
“ 2. L’adeguamento del canone avverrà con decorrenza dal secondo anno secondo le previsioni dell’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006. In caso di mancata pubblicazione dei dati previsti dall’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del D.lgs. n. 163/2006, si applicherà il c.d. indice FOI.
La richiesta di adeguamento Istat dovrà essere presentata dall’appaltatore entro tre mesi dall’inizio del periodo di riferimento a mezzo di raccomandata A.R., corredata dei conteggi e della documentazione relativa alle avvenute variazioni. Il termine di tre mesi fissato dal precedente periodo deve essere osservato a pena di decadenza . (…)”.
La ricorrente ha reiterato le sue richieste con note del 12 ottobre 2020 e 5 novembre 2020, non vedendo però riconosciuta la sua pretesa.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 30 marzo 2021 e depositato in data 28 aprile 2021, la ricorrente chiede accertarsi il suo diritto alla revisione dei prezzi dell'appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Ginosa, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art. 20 del C.S.A., del quale deduce la nullità per “ Violazione art. 6 L. 537/1993, art. 33 L. 724/1994, art. 115 d.lgs. 163/2006 e art. 2948, n. 4 c.c. ”.
La ricorrente rileva che ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 “ tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 ”.
L’art. 115 del codice appalti stabilisce una sequenza obbligatoria che prevede non solo l’indicazione nel contratto della clausola di revisione dei prezzi ma anche, in sua mancanza, l’eterointegrazione. Si tratta di una norma imperativa che non può essere derogata pattiziamente. Le disposizioni contrastanti, come l’art. 20 CSA, non solo sono colpite da radicale nullità ex art. 1419 c.c., ma addirittura sostituite di diritto ex 1339 c.c. dalla disciplina imperativa.
Con successivi motivi aggiunti, depositati in data 5 febbraio 2024, la ricorrente ha nuovamente chiesto l’accertamento del suo diritto, evidenziando che in pendenza del ricorso ha reiterato le sue richieste al Comune il quale, con missiva dell’8 novembre 2023, ha negato ancora una volta il diritto al compenso revisionale fino a tutto giugno 2022, riconoscendolo esclusivamente per il periodo da luglio 2022 a febbraio 2023 e quantificandolo in 109.385,92 euro, oltre IVA.
La ricorrente reitera le censure già articolate nel ricorso introduttivo. Ribadisce infatti che la revisione dei prezzi è disciplinata da una norma imperativa, non derogabile pattiziamente. Non può perciò essere posto a carico delle imprese l’onere di richiedere la revisione del prezzo entro un termine decadenziale non previsto dalle norme imperative. Solo nel caso di diritti disponibili è consentito alle parti prevedere convenzionalmente un termine di decadenza. La ricorrente chiede anche l’applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 e la rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ginosa eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adìto e la tardività dell’azione di nullità dell’art. 20 del CSA. Nel merito, ha replicato agli argomenti dedotti nel ricorso, chiedendone il rigetto.
Le parti hanno prodotto memorie e repliche.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare occorre scrutinare le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Ginosa.
In primis l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett.e) n. 2 del codice di rito, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “ 2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto ”.
Secondo un consolidato orientamento interpretativo le controversie in materia di revisione dei prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia che la contestazione riguardi la spettanza, sia che riguardi la determinazione dell’esatto importo dovuto; fa eccezione il solo caso in cui sia in contestazione l’espletamento di una prestazione già prevista nel contratto e disciplinata per an e quantum del corrispettivo, perché in tal caso la controversia incardinata ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e quindi comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nella giurisdizione del Giudice ordinario (TAR Toscana, Sez. II, 20 gennaio 2026, n. 117; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 18 agosto 2025, n. 2533; Cons. Stato, Sez. II, 9 novembre 2020, n. 6884).
L’odierna controversia riguarda l’interpretazione della clausola contrattuale che sottopone ad un termine decadenziale la richiesta di adeguamento annuale dei corrispettivi contrattuali, per cui attiene alla spettanza della revisione dei prezzi (l’ an debeatur ) e rientra pertanto nella giurisdizione del giudice amministrativo (conforme, su analogo contenzioso, TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 2 aprile 2023, n. 824).
Va ugualmente disattesa l’eccezione di tardività sollevata dal Comune, secondo il quale, stante il tenore letterale dell’art. 20 CSA e dell’art. 1 del contratto, la lesività della clausola si sarebbe dispiegata fin dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto (ossia dal 12.7.2012) o quanto meno dalla data della nota del 10 gennaio 2020, ovvero dal diniego opposto dal Comune, con la conseguenza che l’azione di nullità sarebbe irricevibile ai sensi dell’art. 31 comma 4 c.p.a., poiché proposta oltre il termine di centottanta giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo.
L’eccezione va disattesa, in quanto la nullità dedotta dalla ricorrente non attiene ad un provvedimento amministrativo e quindi non è riconducibile all’art. 21 septies della legge 241/1990, ma ad una clausola contrattuale rilevante ai sensi delle norme del codice civile e la nullità civilistica non è soggetta a termini decadenziali (Cons. Stato, Sez. III, 10 febbraio 2025, n. 1013).
Nel merito il ricorso è infondato.
Il giudice di appello si è recentemente pronunciato su una fattispecie del tutto analoga a quella qui in decisione, confermando la pronuncia di prime cure, ed affermando i seguenti principi, dai quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi:
“ L'art. 115 d.lgs. 163/2006, per giurisprudenza consolidata (formatasi anche in riferimento alla disciplina previgente, fornita dall'art. 6 l. 537/1993, poi confluito nel citato art. 115), ha natura imperativa, per cui si inserisce automaticamente nella regolamentazione pattizia, eventualmente in sostituzione, ex art. 1339 cod. civ., delle clausole contrattuali difformi (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2012, n. 2682; Id., Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275). La portata precettiva della disposizione, come si ricava pianamente dalla sua lettura, è circoscritta alla necessità che il contratto contempli una clausola di revisione del prezzo e che il correlato adeguamento sia procedimentalizzato, ossia affidato a un'istruttoria dell'amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, l'art. 115 d.lgs. 163/2006 non pone un divieto di sottoporre la pretesa alla revisione ad adempimenti operativi, quali la tempestiva formulazione della richiesta di adeguamento, sotto pena di decadenza; al contrario, la circostanza che la norma demandi al contratto la previsione di una clausola di revisione dei prezzi sottende il riconoscimento di un ampio margine di operatività dell'autonomia privata in ordine alla regolamentazione dell'istituto. Il limite alla legittimità delle decadenze convenzionali si ricava, piuttosto, dal precetto generale di cui all'art. 2965 cod. civ., a mente del quale «[è] nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto». In definitiva, in assenza di specifici divieti contenuti all'art. 115 d.lgs. 163/2009, è possibile subordinare l'attivazione della clausola di revisione del prezzo di un appalto pubblico al rispetto di un termine di decadenza, purché esso non sia talmente restrittivo da svuotare, di fatto, il contenuto della pretesa.
Ebbene, il termine di cui all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto non presenta detto profilo di illegittimità, posto che attribuisce all'appaltatore tre mesi dall'inizio dell'anno (entro il 31 marzo) per domandare l'adeguamento del corrispettivo alle variazioni subite dai prezzi medi al consumo nell'anno precedente, dunque gli riconosce uno spatium deliberandi più che adeguato per prendere atto dei dati statistici, i quali vengono resi pubblici dall'ISTAT ogni mese, e per valutare la convenienza della richiesta di revisione .” (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2025, n. 2490).
Nel caso qui in decisione il CSA ha ugualmente previsto un termine di tre mesi per la domanda di adeguamento del corrispettivo, un termine quindi non eccessivamente restrittivo e pertanto non contrastante con le disposizioni di legge invocate da parte ricorrente (in particolare con l’art. 115 d.lgs. 163/2006).
Né, a sostegno delle argomentazioni sostenute nel ricorso, appare conferente il precedente giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1635), atteso che nel caso ivi deciso la regolamentazione pattizia non prevedeva un termine decadenziale per la richiesta di revisione dei prezzi.
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Le spese di lite possono essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
NA BA, Primo Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA BA | NT AS |
IL SEGRETARIO