TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 255
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità e/o inefficacia dell'art. 20 del C.S.A. per violazione di norme imperative

    La norma imperativa di cui all'art. 115 del d.lgs. 163/2006 non vieta di subordinare l'attivazione della clausola di revisione del prezzo al rispetto di un termine di decadenza, purché esso non sia eccessivamente restrittivo. Il termine di tre mesi previsto dal C.S.A. non è restrittivo e pertanto la clausola è legittima.

  • Rigettato
    Richiesta di applicazione degli interessi moratori e rivalutazione monetaria

    La domanda principale di revisione prezzi è stata rigettata, pertanto vengono rigettati anche gli accessori interessi e rivalutazione.

  • Rigettato
    Motivazioni relative alla nota di diniego

    La nota impugnata è espressione del rigetto della pretesa della ricorrente, basato su motivazioni che il Collegio ritiene corrette in diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 255
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 255
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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