Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8498 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 84 9 8 / 0 2 LA CORTE SUPREMA DI CA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 21288/99 Consigliere Cron.23389 Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 06/03/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente C UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig Sale per diritti € 1.55. sul ricorso proposto da: C 1.7.GIU.2002 ENPALS ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA IL CANCELLIERE PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA N. 206, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO DE LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LUCIANO in proprio nonchè quale legale PARNETTI elettivamenterappresentante della DOLCE VITA srl, domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio2002 1003 dell'avvocato CARLO SELVAGGI, che li rappresenta e -1- $ difende unitamente agli avvocati GIAMPIERO PINO, GIAMPAOLO MASSERELLI, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 311/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 31/07/99 R.G.N. 63/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso in primis, rigetto del ricorso ed in subordine rimessione alle S.U. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.l."D IT ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall'ENPALS per violazione dell'art. 2 comma 5 del d.p.r. 1420/71 che dispone che la determinazione della retribuzione imponibile, ai fini contributivi, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto. Alla opponente si addebita, d er in relazione ai contributi da versare a detto ente per alcune lavoratrici impiegate presso un locale notturno con mansioni di intrattenitrici con contratti a termine, di aver determinato la predetta retribuzione in riferimento alle giornate effettivamente lavorate e non a quelle comprese, comunque, nel periodo di durata nel contratto (ventisei); con la conseguenza che tale, corretto, divisore rendendo la retribuzione percepita inferiore a quella minima contrattualmente dovuta faceva sorgere obblighi integrativi. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 31.7.99, ha ritenuto che la retribuzione imponibile era stata esattamente determinata dall'opponente in relazione alle giornate effettivamente lavorate. Ed infatti, l'espressione usata nella predetta norma non doveva intendersi in senso cogente, altrimenti il testo legislativo, assai più semplicemente, avrebbe fatto riferimento alla durata del rapporto;
laddove esso intende far riferimento alla variegata casistica del mondo dello spettacolo nel quale le prestazioni effettivamente poste in essere dal lavoratore - per il quale egli riceve la retribuzione- possono essere non corrispondenti al numero di giornate compreso nel periodo lavorativo contrattuale attese le mutevoli esigenze delle aziende che esercitano spettacoli. L'ENPALS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
la s.r.l. OL IT ed il sign. Luciano Parnetti resistono con controricorso. Essi hanno anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE denunzia Con il primo motivo il ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art.2 comma 5 del d.p.r. n. 1420/71 in relazione all'art. 12 delle disposizioni di legge in generale. H ricorrente, premesso che con le lavoratrici dipendenti della s.r.l. OL IT era intercorso un rapporto di lavoro continuativo a tempo determinato, e non a prestazioni, rileva, in primo luogo, che attenendosi ai canoni dettati da tale ultima norma risulta evidente che la retribuzione imponibile va determinata in relazione a tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di tempo oggetto del contratto stesso. il recounte Secondo opponente che l'effettività delle prestazioni- su cui il Tribunale fonda la sua tesi di determinabilità della retribuzione imponibile solo in relazione alle giornate effettivamente lavorate- doveva essere intesa alla luce degli obblighi che il contratto di durata impone;
ed infatti in tale contratto per tutto il periodo dell'impegno contrattuale (e non solo per le effettive giornate lavorative) permangono gli obblighi contrattuali fra i quali non secondario è quello di fedeltà che impone al lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro e rifiutare altre occasioni di occupazione. 2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha dato rilievo alle esigenze "notoriamente incostanti" delle aziende e alla possibile natura autonoma delle prestazioni rese, trascurando così di considerare che l'intento del legislatore era quello di assicurare una congrua contribuzione ad una particolare categoria di lavoratori e che le prestazioni, pur se rese in stato di autonomia per un periodo di tempo, non configurano altro che un contratto di durata con tutte le conseguenze scaturenti da tale contratto anche in ordine al diritto alla retribuzione. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione ed interdipendenza, sono infondate. Questa Corte risolvendo la controversia in esame, fra le medesime parti, ha ritenuto, con la recente sentenza n.4303/01, che ai fini della determinazione della base contributiva della retribuzione dei lavoratori dello spettacolo assunti a termine con contratti di durata, la disposizione dell'art.2 comma 5 d.p.r. 1420/71, secondo cui la retribuzione imponibile giornaliera nei confronti di tali lavoratori " si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali " va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa, e non ai giorni ricompresi nel periodo di durata contrattuale, posto che la citata disposizione fa sorgere l'obbligo del versamento dei contributi in relazione ad ogni "giornata di lavoro" (primo comma), fissa il calcolo delle aliquote contributive “sulla retribuzione giornaliera" 3 (terzo comma) e, infine, esclude dal calcolo i giorni di riposo nei quali il lavoratore non ha spiegato alcuna attività lavorativa, salva la possibilità di stabilire con decreto ministeriale una “durata convenzionale" non superiore a sei giorni per ogni settimana (quinto e sesto comma); né tale interpretazione comporta un ingiustificato nocumento per i lavoratori interessati, atteso che il versamento dei contributi solo sulle giornate di effettivo lavoro spiega la previsione normativa di non trascurabili benefici assicurativi, quale la riduzione dei minimi contributivi ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della prosecuzione volontaria del versamento dei contributi. La predetta decisione si è posta in dichiarato contrasto con quella n.14761/00 che aveva invece accolto, quanto alla individuazione del divisore, la tesi dell'ente previdenziale. Questa Corte, nella presente controversia, si conforma alla più recente delle predette decisioni atteso che essa è pervenuta alle predette statuizioni in base ad un organico esame del contesto legislativo, tenendo presente la peculiarità del lavoro degli assicurati caratterizzato,pur nell'ambito di un contratto di durata, da una notevole discontinuità dell'attività lavorativa. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Roma 6 marzo 2002 Il PresidenteMerce Il Consigliere es. zło но си Corrado Sugliche 0/0 L A G E L E D G 1 1 L 7 8 - . N E 3 - 3 5 3 I O D A T R I I T E S O I N L D E S L ' A 0 T R . 1 E , R S E O T G O I D R S E A , N P S A I A G S S T A S N E A I B T T D O E , M D L P O O I D S A I L E E L E C N A C 7 0 0 2 . 0 1 6 a 3 i r e l l e c n a C o t a t i s E o R p E e I D L L E C N A C L I l l i h S