Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/05/2002, n. 7279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7279 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 670374 E 6 8 N 9 O A 1 I I TE SU0 7-279/02 / Z 4 R / A 6 5 A R BLICA ITALIANA T F . N 8 R I U . - P G B . I E 3 D OME DEL POPOLO ITALIANO N R L T A E A D S D I S A A E N I G E T 1 S R 3 N SEZION QUENTA CIVILE I E 1 E A S T . E A N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Presidente R.G. n. 23884/99 Dott. Enrico Papa Consigliere Cron. 20341 Dott. Enrico Altieri Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Ud. 6 febbraio 2002 Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO Tributi diretti / accer- SENTENZAAN. 67071 tamento / rettifica di- sul ricorso proposto il 13 dicembre 19991941. chiarazione. Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, ом presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
GI UD elettivamente domiciliata in Albano Laziale, alla via Abetonia, n. 33, presso il dr. Giuseppe Rossi resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- -sez. XXXIX - n. 187/98. zio Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
778 proc. n. 23884/99 udito per il ricorrente l'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'avv. Maurizio di Carlo, che ha chiesto la cassazione della sen- tenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Da- rio Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti avvisi di accertamento l'Ufficio delle imposte dirette di Albano Laziale, sul rilievo della sottoscrizione di quote societarie e del possesso di numerose autovetture, rettificava, ai sensi dell'art. 38, 4° co., d.p.r. n. 600/73, ed in applicazione dei coefficienti di capacità contributiva stabiliti dai DD.MM. 10 settembre 1992 ed 11 novembre 1992, il reddito imponibile dichiarato da GI UD per gli anni IN 1987, 1988 e 1989. I ricorsi della contribuente avverso le rettifiche, previa riunione dei relativi procedimenti, erano rigettati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e la decisione, gravata dalla GI, era par- zialmente riformata il 28 ottobre 1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che rideterminava in misura inferiore i redditi imponibili accertati. Osservava il giudice di secondo grado che l'appellante aveva dimo- strato il contenimento dei suoi conferimenti alle società nella misura minima prevista dalla legge e la finalizzazione del possesso delle au- tovetture al commercio esercitato dalle società stesse e che la natura strumentale di quest'ultimo imponeva la depurazione della stima in- duttiva dei redditi della quota rappresentata dai relativi incrementi proc. n. 23884/99 2 patrimoniali. Il Ministero delle Finanze ricorreva per la cassazione della sentenza con un unico articolato motivo e la contribuente non si costituiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo ha denunciato la nullità della senten- za impugnata per l'omessa pronuncia in ordine all'eccepita irritualità della presentazione avverso la decisione di primo grado di tre distinti appelli della medesima contribuente, dei quali non sarebbe stata nep- pure disposta la riunione, e per la violazione e falsa interpretazione dell'art. 38, 4° co., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che del tutto irrilevante nella determinazione del reddito imponibile, oltre che non provata, sarebbe stata la destinazione strumentale delle di- sponibilità finanziarie manifestate dalla GI e la misura ridotta 01 dei suoi conferimenti alle società non avrebbe trovato riscontro nei documenti prodotti. La denuncia è infondata. L'eccezione d'irritualità dell'appello, ricondotta nella decisione di secondo grado al mero rilievo da parte dell'Ufficio della presentazio- ne in triplice copia del medesimo atto di gravame della contribuente avverso l'unica pronuncia della commissione tributaria provinciale, nessun significato poteva assumere sulla validità del giudizio di se- condo grado e della pronuncia emessa all'esito del medesimo. La proposizione di più impugnazioni, aventi contenuto identico o di- verso, ad opera della medesima parte nell'ambito della stessa fase processuale, infatti, può tutt'al più rilevare sotto il profilo della con- proc. n. 23884/99 3 sumazione del diritto attribuito alla stessa di censurare la decisione e, oltre a non incidere sulla legittimità della prima di esse, non trova al- tro ostacolo, sempre ché il relativo termine non sia già decorso, se non quello, previsto dall'art. 358, c.p.c., della declaratoria d'inam- missibilità o d'improcedibilità delle impugnazioni anteriori. Non è ravvisabile, quindi, alcun interesse del ricorrente al rilievo dell'omessa pronuncia sul punto, in quanto la relativa declaratoria di nullità della sentenza non potrebbe comportare di per sé l'inam- missibilità dei gravami, e neppure è ipotizzabile un motivo di invali- dità della decisione nella mancanza di un formale provvedimento di riunione della pluralità delle impugnazioni, giacché il principio di u- nicità del procedimento di appello, che si realizza attraverso l'os- servanza dell'obbligo stabilito dall'art. 335, c.p.c., non può ritenersi violato, in ogni caso, nell'ipotesi tale norma abbia di fatto trovato applicazione mediante una trattazione unitaria dei gravami. La commissione tributaria regionale, inoltre, nel valutare le doglianze avverso l'accertamento sintetico-induttivo, effettuato, a norma del- l'art. 38, 4° co., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, mediante l'ap- plicazione di coefficienti presuntivi della sua capacità contributiva, ha correttamente sottolineato che era consentito alla contribuente contestare la verosimiglianza o la concreta applicazione nel caso di specie dei suddetti coefficienti e fornire la prova che il suo reddito era inferiore a quello presunto (cfr.: Cass. civ., sez. V, sent. 29 agosto 2000, n. 11300). Ha aggiunto, poi, che la GI aveva dimostrato che i conferimen- proc. n. 23884/99 4 D ti nelle società da lei partecipate erano stati effettuati nella misura minima di legge e che la movimentazione di autovetture, su cui si fondava la parte di accertamento relativa alla valutazione di investi- menti ed incrementi patrimoniali, era finalizzata al commercio da svolgere attraverso le società stesse ed ha concluso che gli accerta- menti andavano pertanto depurati delle quote di reddito relative alla capacità contributiva rilevata attraverso gli incrementi patrimoniali destinati alle attività strumentali. L'espressione sul punto di un apprezzamento di fatto e la sufficiente e coerente esposizione delle ragioni a sostegno dello stesso escludo- no la sindacabilità della valutazione censurata, che rientra nell'am- bito dei poteri riservati al giudice di merito, e, non vertendosi in tema di denuncia di vizi procedimentali, nessuna possibilità sussiste in se- de di controllo di legittimità di esaminare con la visione degli atti la questione sollevata di una contraddittorietà delle argomentazioni ad- dotte a sostegno della decisione con le risultanze processuali, che si risolverebbe nel rilievo, peraltro, di una causa di revocazione e non di un vizio di motivazione della pronuncia. A I 6 E 5 R All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso. 8 N . 9 A 1 O N / T I - 4 Z U /
P.Q.M.
A B 6 B 2 R I . . L T R S R L . T I Rigetta il ricorso. A P . G . D E B R L A A I E T D Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 6 febbraio 2002. A R 1 I D 3 E S 1 N T E E . A T S Il consigliere est. Il presidente N N I M E A S E dott. Enrico Papa dott. Massimo Oddo R ice Lafa Des DEPOSITAT ERIA IL CANCELIERE C1 Amald مهما 17 MAG, 2002 Afhalgo Casano Oggi LILAE C1 proc. n. 23884/99 A