Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
La realizzazione di una cava in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica è tuttora condotta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, disposizione nella quale è stata trasfusa la precedente fonte dell'incriminazione, costituita dall'abrogato art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2008, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 02/12/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 2155
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 047508/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO AB, N. IL 16/11/1949;
avverso SENTENZA del 07/07/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Giovanni Galati, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso;
Udito l'avvocato Macdonald Alessandro, sostituto processuale dell'avvocato Brenelli Giammarco, che ne ha chiesto l'accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 19 dicembre 2002 il Tribunale di Sondrio dichiarava SC IO colpevole dei reati di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, artt. 146 e 151, per avere, in mancanza di concessione edilizia e di autorizzazione ambientale, realizzato in zona sottoposta a vincolo paesistico un'attività di cava;
nonché del reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 31, commi 1, 2, e 3, art. 51, comma 1, lett. a), per avere effettuato operazioni di recupero rifiuti non pericolosi, senza la prescritta comunicazione alla Provincia di inizio attività. Per l'effetto l'imputato veniva condannato alla pena di giorni 5 di arresto ed Euro 1.750,00 di Ammenda.
Proposto gravame, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 1 luglio 2003, convertiva la pena detentiva inflitta nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 1.500,00, fatto pari un giorno di arresto a Euro 300,00.
Impugnata tale pronuncia con ricorso per Cassazione, il Supremo Collegio, con sentenza del 1 dicembre 2004, annullava senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), con la formula "perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato"; annullava la stessa sentenza con rinvio, in relazione al reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, artt. 31 e 51, e, ai soli fini della determinazione della pena,
in relazione al reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art.151. Su quest'ultimo punto, che è quello che qui interessa,
osservava il giudice di legittimità che la Corte Territoriale aveva fissato in Euro 300,00 il criterio di conversione di ogni giorno di pena detentiva in pena pecuniaria, con motivazione apodittica e meramente apparente, posto che aveva completamente omesso di esaminare la condizione economica del nucleo familiare dell'imputato.
1.2 Giudicando in sede di rinvio, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio, dichiarava non doversi procedere a carico dell'appellante in ordine al reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 31 e 51 (capo c della rubrica), perché estinto per intervenuta prescrizione, eliminando la relativa sanzione;
rideterminava quindi la pena relativa al reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 151 e 163, in giorni quattro di arresto ed Euro 3.400,00 di Ammenda e, fissato in Euro 38,00 "il valore giornaliero di conguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria", convertiva la prima in Euro 3.400,00.
1.3 Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di SC IO e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione di legge, per avere il giudice di merito fatto applicazione del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, artt. 151 e 163, norme abrogate dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 184;
2) violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla qualificazione e quantificazione della pena. Rileva il ricorrente come la sintetica espressione utilizzata dalla Corte per giustificare il trattamento sanzionatorio applicato al reato ambientale, in relazione al quale è stata stimata congrua la pena di giorni 4 di arresto ed Euro 3.400,00 di Ammenda, "importo assai vicino al minimo edittale", non consente di cogliere i criteri seguiti dal decidente per la quantificazione. Posto invero che il trattamento sanzionatorio dovrebbe rinvenirsi nel D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), b) e c), osserva l'impugnate che la pena applicata è manifestamente inferiore a quella risultante dall'applicazione degli ultimi due parametri (di cui alle lettere b e c), e incongrua, rispetto a quella di cui alla lettera a), non essendo ivi prevista pena detentiva, ma solo pena pecuniaria, fissata nel massimo, in Euro 10.329,00;
3) violazione di legge e mancanza di motivazione, con riferimento alla richiesta di declaratoria di estinzione anche del reato ambientale per intervenuta prescrizione, formulata nel verbale di udienza, essendo decorso il termine di quattro anni e sei mesi dalla data di commissione del reato, fissata al 27 giugno 2000, o comunque dalla data di emissione delle ordinanze di sospensione o, al più da quella dell'ultimo sopralluogo dell'ispettore, avvenuto nell'ottobre 2000;
4) violazione di legge con riferimento alla disposta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria che, ragguagliato a Euro 38,00, ogni giorno di detenzione, non poteva dare il valore di Euro 3.400,00, ma doveva risultare pari a Euro 172,00.
2.1 Il primo e il terzo motivo di ricorso sono infondati. La realizzazione di una cava in difetto della preventiva autorizzazione paesaggistica - la quale determina una alterazione del territorio, indipendentemente dal verificarsi di un danno ambientale (Cass. 19 aprile 2006, n. 20195) - continua a integrare una fattispecie criminosa, pur dopo l'abrogazione del D.Lgs. n. 490 del 1999, perché la previsione racchiusa nell'art. 163 di tale fonte è
stata trasfusa nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Neppure ha pregio la censura con la quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato ambientale per intervenuta prescrizione. In proposito ricorda il collegio che la sentenza di annullamento, in relazione al reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 151, aveva riguardato la sola determinazione della pena,
o meglio, il solo criterio di conversione della pena detentiva. Orbene, questa Corte ha ripetutamente statuito, anche a Sezioni Unite (Cass. 19 giugno 1994, Celerini;
23 maggio 1997, Attinà), che, in caso di annullamento parziale di una sentenza impugnata in sede di legittimità, la formazione progressiva del giudicato in ordine alle parti non annullate della decisione, relative alla esistenza del reato e alla responsabilità penale dell'imputato, esclude l'operatività delle cause di estinzione del reato stesso, non potendo l'art. 129 cod. proc. pen., superare la barriera del giudicato formatosi nei confronti di quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato. In particolare, proprio con riguardo all'ipotesi in cui, in sede di legittimità, la sentenza di merito sia stata annullata nel solo punto della determinazione della pena, è principio giurisprudenziale costante che sulla affermazione della responsabilità penale dell'imputato si è già formato il giudicato, il quale rende inapplicabili eventuali cause estintive del reato, come la prescrizione (Cass. 4 ottobre 2005, n. 35649). Non par dubbio infatti che anche nel giudizio penale il giudicato sia suscettibile di formazione progressiva, il che avviene quando la sentenza di annullamento parziale riguardi uno o solo alcuni dei capi della complessiva statuizione impugnata.
Nella fattispecie l'annullamento precedentemente operato da questa Corte riguardò soltanto il capo relativo al criterio di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Ne deriva che non avrebbe potuto il giudice di rinvio, se non violando il giudicato, applicare la prescrizione.
2.2 Quanto fin qui detto, consente di rispondere agevolmente anche alle critiche formulate nel secondo e nel quarto motivo di ricorso, i quali sono sostanzialmente fondati.
A ben vedere, infatti, non solo il decidente non ha indicato i parametri normativi e gli elementi della fattispecie concreta in base ai quali ha quantificato la pena irrogata ed è incorso in un evidente errore materiale nell'operare la conversione, ma ha altresì violato la regola di giudizio alla quale doveva attenersi in ossequio all'inequivoco disposto dell'art. 627 cod. proc. pen., comma 3. Tale norma, nel fissare le regole che disciplinano il giudizio dopo l'annullamento, stabilisce invero che il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa (confr. Cass. pen., sez. 4, 12 luglio 2005, n. 30440), di modo che la decisione di annullamento determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni da essa non attinte (confr. Cass. pen., sez. 5, 3 ottobre 2006, n. 36769). L'applicazione degli esposti principi al caso di specie comporta che la Corte d'appello di Milano doveva in realtà limitarsi a stabilire il criterio di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria avendo riguardo alla "condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare" e dando adeguatamente conto delle ragioni della scelta decisoria adottata.
In tale contesto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2009