Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
La pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la competenza a provvedere in merito del Prefetto, previa verifica delle condizioni di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2010, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 11/11/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - N. 1415
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 7062/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET IC, N. IL 25/08/1979;
avverso la sentenza n. 413/2009 GIP TRIBUNALE di IMPERIA, del 02/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Russo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui dispone la sospensione della patente di guida con trasmissione degli atti al Prefetto di Imperia.
OSSERVA
1 - Con sentenza del 2 dicembre 2009, il Gup del Tribunale di Imperia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TT RI, imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, perché estinto il reato per oblazione;
con la stessa sentenza, il giudice ha disposto la sospensione della patente di guida del TT per il periodo di tre mesi.
Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, il TT che deduce violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) e art. 224 C.d.S., con riguardo all'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria, non più di competenza del giudice, secondo il ricorrente, una volta intervenuta la declaratoria di estinzione del reato per oblazione.
2 - Il ricorso è fondato.
In realtà, in presenza di declaratoria di estinzione del reato (che non sia conseguente alla morte dell'imputato), e quindi anche nel caso di estinzione per oblazione, il giudice non può disporre la sospensione della patente di guida che è rimessa, ai sensi dell'art. 224 C.d.S., comma 3, al Prefetto, previa verifica della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della stessa. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, senza rinvio, nella parte in cui è stata disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
statuizione che deve essere eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Imperia per quanto di competenza dello stesso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la sospensione della patente di guida;
statuizione che elimina, e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Imperia. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011