Sentenza 22 luglio 1999
Massime • 1
L'art. 80, sesto comma, della legge n. 219 del 1981, recante la normativa per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nella città di Napoli, fissa un criterio particolare di determinazione dell'indennità di esproprio, che funge usualmente da parametro per la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, e che è quello stabilito dall'art. 13 della legge n. 2892 del 1885. In base ad esso, uno dei due elementi della media in rapporto alla quale deve essere determinata tale indennità è costituito dal valore venale dell'immobile. Ne consegue che, ove si tratti di immobile costruito abusivamente, ed in relazione al quale sia stata successivamente avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della determinazione della condizione urbanistica dello stesso, necessaria per stabilirne il reale valore di mercato, e, quindi, determinare la indennità di occupazione legittima, si richiede l'accertamento della circostanza dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente la sola considerazione della presentazione della predetta istanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/07/1999, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. GA GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - rel. Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA MERIDIONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI MARTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché contro
LA GA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALFONSO BATÀ, ANTONIO MASSIMO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2/97 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 16/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario VIGNALE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto del primo e del quarto motivo, accoglimento del secondo e terzo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel febbraio 1990, GA SO espose che con ordinanze nn. 4729 e 4730 del 1/10/1986 il Sindaco di Napoli, nella qualità di Commissario Straordinario di Governo, aveva vincolato, per disporne l'occupazione di urgenza, una porzione di immobili di sua proprietà, che aveva poi consegnato alla concessionaria Meridionale s.r.l., al fine di realizzare opere viarie comprese nell'intervento straordinario previsto dalla legge n.219 del 1981; che tali immobili consistevano in un edificio di complessivi mq.165 e in un giardino pertinenziale di mq.235; che l'occupazione aveva comportato la distruzione del giardino e la forte diminuzione di valore dell'immobile, a seguito della realizzazione di un viadotto autostradale che passava sopra l'edificio e di un pilastro di sostegno del viadotto stesso;
che l'indennità di esproprio offerta dal concessionario era del tutto inadeguata, mentre quella di occupazione neppure era stata offerta.
Tanto premesso, il SO convenne il Funzionario delegato CIPE e la meridionale s.r.l. innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazionì presso la Corte d'appello di Napoli, opponendosi alla stima dell'indennità di esproprio e chiedendo che fossero congruamente determinate l'indennità di esproprio e quella di occupazione legittima. La meridionale s.r.l. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepirono la carenza di giurisdizione del giudice adito in merito all'istanza di determinazione dell'indennità di occupazione legittima e ciascuna di esse, la mancanza di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità delle domande (perché ancora non era stata determinata l'indennità di esproprio) e la loro infondatezza nel merito.
Con sentenza del 24 ottobre 1996-16 gennaio 1997, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché legittimata era la concessionaria società Meridionale, malgrado la mancata emissione del decreto di esproprio, riconobbe il diritto del SO alla determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione, nonché di quella di asservimento. Liquidò l'indennità di occupazione legittima con il criterio (definito convenzionale) degli interessi legali per anno sul valore di mercato pieno dell'area in espropriazione, con decorrenza dal 13 ottobre 1986 - epoca della perdita del possesso - ed, in più, un'indennità per il diminuito godimento dell'area sottoposta ad asservimento.
Contro tale sentenza, la Meridionale s.r.l. ha, proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Resistono il SO e la Presidenza del Consiglio con separati controricorsi, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la soc. La Meridionale critica la sentenza impugnata per assoluta mancanza di motivazione in merito alla affermata carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sostenendo che la decisione non ha dato conto delle questioni, prospettate dalla ricorrente, circa la natura meramente strumentale delle attività compiute da essa concessionaria.
La censura è infondata. Non è affatto rispondente a verità che la motivazione della sentenza impugnata in merito alla legittimazione passiva sia del tutto carente. Il giudice a quo, infatti, si è dilungato sul tema, peraltro uniformandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ai sensi degli artt.80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n.219, tutte le volte in cui l'attuazione delle opere esecutive del piano straordinario di edilizia residenziale nella città di Napoli siano state affidate ad un concessionario, all'ente concessionario è demandato il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche, occorrenti per la realizzazione del programma, ivi comprese quelle di espletamento delle procedure ablatorie, nelle quali il concessionario stesso, quale soggetto del rapporto espropriativo, diviene titolare di tutte le obbligazioni indennitarie (ossia anche di quella relativa all'occupazione legittima) che ad esso si ricollegano (cfr. Cass. n. 2644 del 1988;
n.917 del 1996; n.1178 del 1993).
In ordine logico, vanno poi esaminati il terzo motivo d'impugnazione e parte del quarto, con i quali la ricorrente sostiene, rispettivamente, che le opposizioni alla stima dell'indennità di esproprio e di quella di asservimento non potevano essere ammesse, non essendo ancora stato pronunciati i decreti di esproprio e quello di asservimento.
La censura è fondata. Come questa Corte ha stabilito con una sentenza, in corso di pubblicazione (emessa nella recente udienza del 26 febbraio 1999, in causa Baiano/CSIMAFID), la pronuncia del decreto di esproprio - così come, parallelamente, di quello di asservimento rappresenta condizione dell'azione di opposizione alla stima dell'indennità, tal che questa deve dichiararsi inammissibile se il provvedimento amministrativo totalmente o parzialmente ablatorio non sia stato emesso.
La fondatezza della doglianza in merito all'ammissibilità dell'opposizione alla stima delle indennità di esproprio e di asservimento comporta l'assorbimento del secondo e del quarto motivo, nelle parti in cui investono la rideterminazione dell'indennità di esproprio e di asservimento per le costruzioni abusive. Resta tuttavia in piedi l'esame delle stesse doglianze nella misura in cui sono riferite alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, posto che la domanda per il suo conseguimento, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 1990, è disancorata dalla proponibilità di quella di opposizione alla stima. Va, a tal ultimo fine, esaminata innanzitutto quella parte del quarto motivo del ricorso, nella quale la ricorrente si duole che la Giunta, nell'accogliere la domanda di pagamento di un'indennità temporanea per il diminuito godimento temporaneo dell'immobile, sarebbe incorsa nei vizi di incompetenza funzionale (ossia in quello di aver emesso una pronuncia senza essere stata investita di potestà giurisdizionale) e di extrapetizione.
La tesi secondo la quale la Giunta Speciale sarebbe stata priva di giurisdizione in merito alla domanda di pagamento della "indennità temporanea per il diminuito godimento dell'area asservita" deve essere rigettata. A tal riguardo va, infatti, osservato che con molteplici decisioni, dalle quali non sussiste valido motivo per discostarsi, questa Corte ha stabilito che l'art.80 della legge 14 maggio 1981 n.219 non ha inciso sulla competenza giurisdizionale attribuita dal D.L.LT. 27 febbraio 1919 n.219 alla Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli, in quanto il rinvio formulato dalla prima norma agli artt.12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n.2892 investe sia la disciplina sostanziale che quella processuale prevista per le relative espropriazioni, compresa l'attribuzione della competenza in materia di determinazione giudiziale dell'indennità tanto di espropriazione quanto (in base all'art.18 della legge 219/1981) di occupazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 5804 del 1995; n. 6083 del 1994). Risulta poi dalla stessa sentenza impugnata che siffatta domanda fu effettivamente formulata dal proprietario (per cui, non ricorre un'ipotesi di extrapetizione), atteso che le trascritte conclusioni delle parti confermano che l'opponente, nella domanda introduttiva, dopo essersi doluto anche del f atto che il suolo di sua proprietà fosse stato sottoposto ad un viadotto, aveva chiesto che per tutto il pregiudizio subito (anche, quindi, per quello conseguente al ridotto godimento dell'immobile derivato dalla costruzione di quel viadotto) fossero congruamente determinate, oltre all'indennità di esproprio, anche quella di occupazione legittima. E la liquidazione di questa, come è evidente, è collegata appunto ad un diminuito godimento temporaneo dell'immobile.
Con il secondo motivo, inoltre, la ricorrente sostiene che il giudice a quo, eccedendo dai suoi poteri, abbia riconosciuto al proprietario il diritto alla indennità, pur facendo difetto la prova della legittimità urbanistica del manufatto dell'opponente e del perfezionamento della procedura amministrativa per la concessione del condono edilizio.
Con la prima parte del quarto motivo, essa deduce, poi, che l'indennità di esproprio non poteva essere stimata senza tener conto delle questioni relative all'illegittimità della costruzione realizzata sul suolo.
Le due doglianze possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro stretta connessione.
Sempre premettendo che questa decisione si limita a valutare la correttezza della sola liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, va rilevato che, l'art.80, VI co., della legge n.219 del 1981 (recante la normativa per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, nel cui ambito furono realizzatì gli interventi di cui è causa) fissa un criterio particolare di determinazione dell'indennità di esproprio (che funge usualmente da parametro per la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima), ossia quello stabilito dall'art. 13 della legge n.2892 del 1885.
In base a questa norma, uno dei due elementi della media in rapporto alla quale deve essere determinata quell'indennità è dato dal valore venale dell'immobile, ossia dal valore che l'immobile avrebbe potuto avere in una libera contrattazione di mercato. Ciò posto, nella sentenza impugnata è detto che gli immobili di proprietà del SO erano stati costruiti abusivamente intorno al 1966, che avevano formato oggetto di un'istanza di condono, ma non che fosse stata rilasciata una concessione edilizia in sanatoria. Malgrado questa presa d'atto, la Giunta Speciale determinò l'indennità di occupazione senza spiegare se ed in quale misura i parametri per la valutazione degli immobili fossero stati scelti tenendo conto della loro particolare condizione edilizia, ma si limitò ad affermare che, a tal fine, erano stati presi in considerazione terreni simili a quelli da valutare ubicati nella stessa zona. Non risulta però che questi suoli versassero nella stessa condizione di quelli occupati.
Ed invero, la Giunta ha mostrato di dare peso solo al fatto che il proprietario aveva inoltrato domanda di condono. Questa sola indicazione, tuttavia, non è da sola sufficiente per determinare il valore di un immobile versante in quella condizione urbanistica. Ed invero, l'art.33 della legge 28 febbraio 1985 n.47 contempla anche ipotesi di opere assolutamente insuscettibili di sanatoria;
l'art.35, poi, pone un termine perentorio per presentare la domanda di con cessione in sanatoria;
mentre l'ultimo comma dell'art.31 della stessa legge dispone che per le opere ultimate anteriormente al 1^ settembre 1967 che avrebbero richiesto il rilascio della licenza di costruzione, gli interessati potevano conseguire la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, di una certa somma (determinata a norma del successivo art.34). L'art.34 stabilisce, infine, che il versamento della somma stabilita a titolo di oblazione costituisce condizione per ottenere la concessione. Orbene, non risulta che la Giunta Speciale abbia eseguito alcuno di tali accertamenti nel senso suddetto, laddove è chiaro che la condizione urbanistica dell'immobile non può non incidere anche nella scelta dei parametri per la valutazione del suo valore venale. Le doglianze circa l'insufficiente motivazione della sentenza, sotto questo profilo devono, in conclusione, ritenersi fondate. Nella seconda parte del quarto motivo, la ricorrente osserva, ancora: a) che la liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea era stata effettuata sulla base di criteri "convenzionali", inapplicabili nella specie, in mancanza di una convenzione tra proprietario ed occupante;
b) che erroneamente il dies a quo dell'occupazione era stato riferito alla pronuncia del decreto di occupazione e cioè ad un momento antecedente a quello dell'immissione in possesso dell'immobile.
La doglianza sub a) va rigettata, poiché il giudice a quo, laddove ha definito "convenzionale" la misura degli interessi legali utilizzati per il calcolo della liquidazione dell'indennità di occupazione, ha inteso riferirsi, con locuzione certamente impropria ma dall'evidente significato, alla pratica consueta di liquidare l'indennità predetta sulla base degli interessi legali sull'indennità di esproprio.
Fondata deve ritenersi invece la critica di cui alla lettera b)r giacché il termine iniziale dell'occupazione legittima - come è stato stabilito in una recente sentenza (Cass. 28 settembre 1998 n. 11773), che ha modificato il precedente orientamento giurisprudenziale formatosi con riguardo alle occupazione realizzate in base all'art.71 della legge n.2359 del 1865 - va riferito non già al momento della pronuncia del decreto di occupazione temporanea, bensì al tempo in cui l'occupante si è immesso nel possesso dell'immobile, giacché solo da questo momento il proprietario perde la facoltà di godimento e di utilizzazione dello stesso. Ed invero, le occupazioni per le quali è prevista la presa di possesso dell'immobile entro un preciso termine a pena di perdita dell'efficacia, il periodo di occupazione decorre, per espressa disposizione legislativa, dalla "data di immissione del possesso" (art.20 della legge n.865 del 1971). Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei limiti indicati. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, con rinvio della causa alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, che, nell'adeguarsi ai principi innanzi enunciati, provvederà anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione della Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte d'appello di Napoli;
accoglie, per quanto di ragione, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, dichiarando assorbito per quanto di ragione il secondo motivo, rigetta gli altri;
cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa alla predetta Giunta Speciale, in altra composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999