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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2881/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2881/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] Parte_2
MA (ROMANIA) il 17/02/1988 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PAROLA MICHELE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: Parte_3
- - di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 28/09/2012, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 49, Parte I dell'anno 2012;
- che dal matrimonio sono nate le figlie a Cuneo (CN) il 09/06/2014 Persona_1
e a Cuneo (CN) il 17/12/2015; Persona_2
- che in data 07/02/2025 si è svolta l'udienza a trattazione scritta nell'ambito del ricorso congiunto per la separazione e che il Tribunale Cuneo, con sentenza n. 77/2025 emessa il 13/02/2025 e pubblicata il 27/02/2025 aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente;
2) La casa coniugale verrà affidata (con gli arredi ivi presenti, esclusi quelli eventualmente necessari al marito) in via esclusiva alla moglie ed il verserà, a titolo di contributo per Pt_1 il pagamento del canone locatizio (il contratto verrà “volturato” alla moglie), la somma di €
200,00 mensili. Detto versamento continuerà anche in caso di trasloco in altro alloggio;
3) I beni ad oggi sottoposti a comunione legale verranno sottoposti a comunione ordinaria nella misura del 50% per ciascun coniuge;
4) Le figlie minori, e , verranno affidati in modo Persona_1 Persona_2 condiviso ai genitori (con esercizio anche separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con facoltà di firma della sola madre in caso di atti urgenti1) e fisseranno la propria residenza prevalente ed abituale presso la madre;
5) Il padre avrà facoltà di frequentare e tenere i figli sia durante l'anno, sia durante le vacanze scolastiche, con le modalità ed i tempi stabiliti congiuntamente dai coniugi;
6) In caso di disaccordo, il diritto di visita verrà regolamentato, compatibilmente con le esigenze e gli orari lavorativi di entrambi i coniugi, sulla base delle seguenti regole: il padre,
a fine settimana alternati, potrà frequentare le figlie, senza però poterle tenere presso di sé per il pernottamento;
il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola alla cena;
nelle vacanze natalizie per metà del periodo festivo comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno, nelle vacanze pasquali per metà del periodo, durante il periodo estivo almeno 3 settimane, anche non consecutive, da comunicare
e concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
7) Il padre verserà entro e non oltre il 20 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento delle figlie minori, la somma mensile onnicomprensiva di € 800,00 (da intendersi quali €
400,00 per ciascuna figlia). Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT;
8) Il padre cede alla madre la propria quota di Assegno Unico per le figlie, autorizzandola a provvedere in tal senso presso l'INPS; 9) Ciascun genitore provvederà alle spese del mantenimento dei figli nei periodi in cui i predetti vivranno con il medesimo, secondo i criteri di affidamento prefissati;
10) Entrambi i genitori contribuiranno, nella quota del 50%, a tutte le spese di carattere straordinario (e comunque di importo complessivo superiore ad € 100,00), comprese quelle mediche (ove non rimborsate dal SSN), quelle scolastiche (incluso l'acquisto dei libri di testo
e del materiale di cancelleria di inizio anno scolastico), quelle ludiche e quelle sportive, nella misura che esse siano assolutamente necessarie o comunque concordate tra i coniugi. Si terrà conto del Protocollo applicato dal Tribunale di Torino(doc.7);
11) I genitori si danno reciprocamente il consenso all'espatrio delle figlie per vacanze e similari.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse stime sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_4
, nato il [...] a [...], e
[...] [...]
, nata il [...] Baia Mare Maramures Parte_3
(Romania), celebrato in Cuneo (CN) il 28/09/2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 49, parte I, Serie A, dell'anno 2012;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cuneo (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2881/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] Parte_2
MA (ROMANIA) il 17/02/1988 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. PAROLA MICHELE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: Parte_3
- - di aver contratto matrimonio concordatario in Cuneo (CN) il 28/09/2012, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 49, Parte I dell'anno 2012;
- che dal matrimonio sono nate le figlie a Cuneo (CN) il 09/06/2014 Persona_1
e a Cuneo (CN) il 17/12/2015; Persona_2
- che in data 07/02/2025 si è svolta l'udienza a trattazione scritta nell'ambito del ricorso congiunto per la separazione e che il Tribunale Cuneo, con sentenza n. 77/2025 emessa il 13/02/2025 e pubblicata il 27/02/2025 aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente;
2) La casa coniugale verrà affidata (con gli arredi ivi presenti, esclusi quelli eventualmente necessari al marito) in via esclusiva alla moglie ed il verserà, a titolo di contributo per Pt_1 il pagamento del canone locatizio (il contratto verrà “volturato” alla moglie), la somma di €
200,00 mensili. Detto versamento continuerà anche in caso di trasloco in altro alloggio;
3) I beni ad oggi sottoposti a comunione legale verranno sottoposti a comunione ordinaria nella misura del 50% per ciascun coniuge;
4) Le figlie minori, e , verranno affidati in modo Persona_1 Persona_2 condiviso ai genitori (con esercizio anche separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con facoltà di firma della sola madre in caso di atti urgenti1) e fisseranno la propria residenza prevalente ed abituale presso la madre;
5) Il padre avrà facoltà di frequentare e tenere i figli sia durante l'anno, sia durante le vacanze scolastiche, con le modalità ed i tempi stabiliti congiuntamente dai coniugi;
6) In caso di disaccordo, il diritto di visita verrà regolamentato, compatibilmente con le esigenze e gli orari lavorativi di entrambi i coniugi, sulla base delle seguenti regole: il padre,
a fine settimana alternati, potrà frequentare le figlie, senza però poterle tenere presso di sé per il pernottamento;
il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola alla cena;
nelle vacanze natalizie per metà del periodo festivo comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno, nelle vacanze pasquali per metà del periodo, durante il periodo estivo almeno 3 settimane, anche non consecutive, da comunicare
e concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno;
7) Il padre verserà entro e non oltre il 20 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento delle figlie minori, la somma mensile onnicomprensiva di € 800,00 (da intendersi quali €
400,00 per ciascuna figlia). Detta somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT;
8) Il padre cede alla madre la propria quota di Assegno Unico per le figlie, autorizzandola a provvedere in tal senso presso l'INPS; 9) Ciascun genitore provvederà alle spese del mantenimento dei figli nei periodi in cui i predetti vivranno con il medesimo, secondo i criteri di affidamento prefissati;
10) Entrambi i genitori contribuiranno, nella quota del 50%, a tutte le spese di carattere straordinario (e comunque di importo complessivo superiore ad € 100,00), comprese quelle mediche (ove non rimborsate dal SSN), quelle scolastiche (incluso l'acquisto dei libri di testo
e del materiale di cancelleria di inizio anno scolastico), quelle ludiche e quelle sportive, nella misura che esse siano assolutamente necessarie o comunque concordate tra i coniugi. Si terrà conto del Protocollo applicato dal Tribunale di Torino(doc.7);
11) I genitori si danno reciprocamente il consenso all'espatrio delle figlie per vacanze e similari.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse stime sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_4
, nato il [...] a [...], e
[...] [...]
, nata il [...] Baia Mare Maramures Parte_3
(Romania), celebrato in Cuneo (CN) il 28/09/2012, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 49, parte I, Serie A, dell'anno 2012;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cuneo (CN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi