Sentenza 14 giugno 2019
Massime • 1
L'utilizzo dell'auto di servizio per fini privati integra il reato di peculato e non quello di peculato d'uso, in quanto tale condotta è vietata in assoluto, dovendosi presumere l'esclusiva destinazione del bene a uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale si era affermata la configurabilità del reato di peculato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva ripetutamente utilizzato l'autovettura di rappresentanza e il relativo autista per recarsi in Roma e attendere ai suoi impegni di deputato nonchè, in un'occasione, per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino con la propria coniuge durante il viaggio di nozze).
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- 2. Peculato: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 314 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2019, n. 26330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26330 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2019 |
Testo completo
26330-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: Sent. n.sez.844 - Anna Petruzzellis - Presidente - - Orlando Villoni UP 21/05/2019- -Ercole Aprile R.G.N. 7708/2019 Relatore - Gaetano De Amicis Riccardo Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da PI HE, nato ad [...] lo [...] avverso la sentenza del 25/05/2018 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Vincenzo Domenico Ferraro, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. も Ap RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 31/03/2013 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato HE PI in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 314 cod. pen., per avere, nella sua qualità di sindaco del comune di Agevola, reiteratamente utilizzato per undici volte, tra il 17 dicembre 2007 e - il 25 ottobre 2008 la vettura di rappresentanza per organi istituzionali - wolkswagen passat, così appropriandosene e facendo uso per fini diversi da quelli connessi alla sua carica, in particolare per recarsi a Roma ad attendere ai suoi impegni di deputato della Camere e per recarsi una volta all'aeroporto di Fiumicino con la moglie in viaggio di nozze.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il PI, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli articoli del codice penale contestati, e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale confermato la condanna di primo grado in assenza di prova circa le finalità privatistiche dell'uso della vettura e senza considerare le dichiarazioni dell'autista RI in ordine all'impiego dell'auto per portare dei plichi al sindaco.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 314, comma 2, cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contradditorietà, per avere la Corte partenopea ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto come peculato d'uso, con ogni conseguenza in ordine alla intervenuta prescrizione del reato.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte campana omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rimodulazione della durata della applicata pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, benché con l'appello fosse stato proposto uno specifico motivo attinente al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è fondato, sia pur nei limiti di seguito indicati. 2 Ap L 4. Il primo motivo del ricorso è stato formulato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. La sentenza impugnata ricostruisce, ancorché per relationem, le vicende in fatto con motivazione esaustiva, basata sulle emergenze processuali e sulla documentazione acquisita, quali dichiarazioni di Procolo Chiocchia, in servizio presso i carabinieri di Agerola e i tabulati Telepass, fondamentali per il controllo degli orari di ingresso e di uscita dai caselli autostradali di Napoli e di Roma;
al contrario, rilievi formulati dal ricorrente si risolvono in censure che attingono alla ricostruzione del fatto. Il prevenuto solo formalmente ha indicato come motivo di impugnazione una violazione di legge o il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, non avendo prospettato alcuna reale contraddizione logica o manifesto contrasto tra premesse e conclusioni;
si è limitato a criticare il significato che la Corte d'appello di Napoli aveva dato al contenuto delle risultanze probatorie, ovvero che doveva ritenersi raggiunta la prova certa dell'utilizzo dell'autovettura del comune, in maniera reiterata, da parte del PI, per recarsi a Roma, dalle poco credibili dichiarazioni dell'autista ST il quale negava di conoscere i motivi degli accompagnamenti e dalle ammissioni dell'imputato stesso che ha tentato di limitare le occasioni degli spostamenti cercando delle giustificazioni poco convincenti. Non può trovare accoglimento neppure l'eccezione sollevata dalla difesa, secondo la quale, affinché possa dirsi integrato il reato di peculato, sarebbe necessario che la condotta abusiva abbia leso la funzionalità della P.A. ed abbia arrecato un danno patrimoniale apprezzabile. Ebbene, è attuale l'orientamento della Corte di legittimità secondo il quale la natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse protetto dalla norma, diverso da quello patrimoniale, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018, C., Rv. 273445). Nel caso in esame, ha dimostrato la Corte territoriale che la durata della disponibilità della vettura e l'elevato numero dei chilometri percorsi avevano inciso concretamente sulla funzionalità della pubblica amministrazione tale da arrecarle un danno patrimoniale apprezzabile per l'usura del mezzo, per il pagamento del costo del noleggio della vettura e del carburante consumato. Dunque, il prevenuto non solo si era appropriato di cosa mobile 3 Aq avuta in ragione dell'ufficio svolto, ma aveva anche distratto il bene stesso, utilizzando l'autovettura per ragioni meramente personali. A tal proposito, occorre evidenziare che giurisprudenza consolidata, ha ricompreso, altresì, la condotta di "distrazione” nel più ampio concetto di "appropriazione" dal momento che imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (così Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Cherchi, Rv. 260070).
5. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso relativo alla riqualificazione del reato contestato in termini di peculato d'uso. Dalla motivazione della sentenza gravata si evince che l'uso della autovettura da parte del PI non fosse stata momentanea poiché gli episodi ascrittigli, come analizzati anche dal Tribunale di prime cure, erano piuttosto numerosi e avevano riguardato percorsi molto lunghi. E' bene sottolineare che la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 314 cod. pen. ha un'applicazione specifica e ristretta a un uso effettivamente momentaneo della cosa inteso come uso limitato nel tempo;
mentre, integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che utilizzi un bene mobile per un consistente periodo di tempo per finalità extra-istituzionali, al di fuori di ogni controllo sulla sua destinazione pubblicistica (così Sez. 6, n. 53974 del 15/11/2016, Freda, Rv. 268588); essendosi pure ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di peculato, l'uso dell'auto di servizio per fini privati è, in via generale, vietato dovendosi presumere la sua esclusiva destinazione ad uso pubblico in assenza di provvedimenti che consentano puntuali e documentate deroghe a tale impiego, la cui esistenza ed il cui contenuto devono essere specificamente provati (così, ex multis, Sez. 3, n. 57517 del 27/09/2018, Romano, Rv. 274679).
6. E' fondato, invece, il terzo motivo del ricorso, in quanto, essendo stata irrogata una pena finale inferiore a tre anni, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici non poteva essere applicata nella misura di cinque anni ai sensi dell'art 29 cod. pen., ma doveva avere la durata corrispondente a quella della pena principale. Peraltro, devoluta al giudice dell'appello la cognizione sul trattamento sanzionatorio, la questione relativa alla durata della pena accessoria doveva essere esaminata d'ufficio. 4 Ap L Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena accessoria, con rideterminazione della sua durata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria che ridetermina in anni uno e mesi dieci. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 21/05/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Ercole Aprile Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 GIU 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 5