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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 05/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ATTANASIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3805/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401469192 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13431/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, per l'omessa dichiarazione della Tassa Rifiuti (Ta.
Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), per gli anni dal 2018 al 2022, per l'importo complessivo di euro 1.360,00.
Con il ricorso sono stati esposti i seguenti motivi.
In via preliminare, è stato eccepito l'omesso contraddittorio preventivo (art.
6-bis l. 212 del 2000).
In primo luogo, è stato eccepito il difetto di motivazione, in quanto la superficie catastale è stata erroneamente determinata.
In secondo luogo, è stata eccepita la carenza di soggettività passiva della ricorrente, in quanto l'immobile
è stato concesso in affitto/comodato alla società Roma turismo srl che possiede autonomi codice utente e codice contratto.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Roma Capitale non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia tributaria in esame concerne una fattispecie di omessa dichiarazione della TARI e della TEFA per una unità immobiliare sita nel Comune di Roma.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Come ha evidenziato la ricorrente, l'immobile in questione era stato concesso in affitto/comodato alla società “Roma turismo srl” che possiede autonomi codice utente e codice contratto.
Dalla documentazione in atti, risulta che il relativo contratto di locazione, con durata dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2028, era stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 14 giugno 2019.
Inoltre, risulta che la locataria, “Roma turismo srl”, con sede in Indirizzo_1 – 00184 Roma, è titolare del codice utente 0020195571.
Ne consegue la carenza di soggettività passiva della ricorrente, per il periodo in cui l'immobile è concesso in locazione.
Nondimeno, residua un lasso temporale in cui l'avviso di accertamento per gli anni dal 2018 al 2022 resta valido ed efficacie.
Infatti, la ricorrente resta tenuta al pagamento della TARI e della TEFA, dal 1° gennaio 2018 al 30 aprile 2019.
2. All'esito della precedente ricostruzione della fattispecie, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, si reputa opportuno disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ATTANASIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3805/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401469192 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13431/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, per l'omessa dichiarazione della Tassa Rifiuti (Ta.
Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), per gli anni dal 2018 al 2022, per l'importo complessivo di euro 1.360,00.
Con il ricorso sono stati esposti i seguenti motivi.
In via preliminare, è stato eccepito l'omesso contraddittorio preventivo (art.
6-bis l. 212 del 2000).
In primo luogo, è stato eccepito il difetto di motivazione, in quanto la superficie catastale è stata erroneamente determinata.
In secondo luogo, è stata eccepita la carenza di soggettività passiva della ricorrente, in quanto l'immobile
è stato concesso in affitto/comodato alla società Roma turismo srl che possiede autonomi codice utente e codice contratto.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Roma Capitale non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia tributaria in esame concerne una fattispecie di omessa dichiarazione della TARI e della TEFA per una unità immobiliare sita nel Comune di Roma.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Come ha evidenziato la ricorrente, l'immobile in questione era stato concesso in affitto/comodato alla società “Roma turismo srl” che possiede autonomi codice utente e codice contratto.
Dalla documentazione in atti, risulta che il relativo contratto di locazione, con durata dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2028, era stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 14 giugno 2019.
Inoltre, risulta che la locataria, “Roma turismo srl”, con sede in Indirizzo_1 – 00184 Roma, è titolare del codice utente 0020195571.
Ne consegue la carenza di soggettività passiva della ricorrente, per il periodo in cui l'immobile è concesso in locazione.
Nondimeno, residua un lasso temporale in cui l'avviso di accertamento per gli anni dal 2018 al 2022 resta valido ed efficacie.
Infatti, la ricorrente resta tenuta al pagamento della TARI e della TEFA, dal 1° gennaio 2018 al 30 aprile 2019.
2. All'esito della precedente ricostruzione della fattispecie, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, si reputa opportuno disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, come in motivazione. Spese compensate.