Sentenza 25 gennaio 2001
Massime • 1
Il tenore letterale dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 non legittima un'interpretazione che ammetta alla pensione di inabilità solo i soggetti impossibilitati ad espletare qualsiasi attività lavorativa, anche non proficua, dato che, alla luce dei precetti contenuti negli artt. 1 e 38 Cost., deve ritenersi che il lavoro che non consente il conseguimento della prestazione previdenziale è quello che, espletato in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato e non dequalificanti, abbia il requisito della remuneratività, e sia quindi idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.). (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto alla pensione di inabilità di soggetto - già espletante attività di carpentiere - che era affetto da neoplasia con prognosi infausta e aveva subito un intervento di cistectomia totale con deviazione urinaria cutanea; il giudice di merito aveva disatteso il parere del consulente tecnico, che aveva formulato un giudizio di invalidità al cento per cento, dando rilevanza alle buone condizioni generali e alla possibilità di svolgimento di attività non gravose, come quelle di custodia o di portineria).
Commentario • 1
- 1. Il diritto del coniuge superstite agli assegni al nucleo familiareVita Ettore · https://www.diritto.it/ · 28 luglio 2011
L'inabilità a proficuo lavoro si presume dopo i sessantacinque anni? Gli ANF al coniuge superstite e la sentenza 7668/96 della Corte di Cassazione. Al coniuge spettano per se stesso gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti (detta SO) a due condizioni: sia minorenne ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; sia percettore di redditi entro i limiti definiti annualmente dalla legge. Invero la normativa che ha istituito gli ANF, per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione del relativo fondo pensionistico, in luogo degli assegni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 550/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 16/12/97 R.G.N. 3608/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.7.1997 l'Inps proponeva appello avverso la sentenza resa l'11.4.1997 dal Pretore di Cagliari che aveva riconosciuto il diritto di ME SA alla pensione di inabilità con gli arretrati a partire dalla domanda ed accessori. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 16.12.1997 accoglieva l'appello assolvendo l'Istituto ricorrente dalle domande dell'assicurato.
Osservava il Tribunale che le conclusioni del ctu, coincidenti con il giudizio di totale inabilità formulato dalla commissione per l'invalidità civile nella seduta del 17.10.1995 "pur corrette sotto il profilo medico sanitario, non erano condivisibili sotto il profilo medico - legale perché non tengono conto del fatto che l'inabilità presuppone l'impossibilità dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, mentre nel caso di specie le condizioni generali di salute dell'assicurato, in assenza di recidive o metastasi, sono ben compatibili con lo svolgimento di attività non gravose, come l'attività di custodia, o di portineria, ecc.. Del resto, aggiunge il Tribunale, il giudizio di totale inabilità espresso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile è ancorato - a differenza della valutazione in esame - ad un giudizio di invalidità di tipo tabellare nell'ambito del quale assume un rilievo decisivo la diagnosi di "neoplasia a prognosi probabilmente sfavorevole" di cui al d.m. 5.2.1992, cod. 9325 (che valuta al 100% l'invalidità).
Avverso detta sentenza il SA ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
L'Istituto intimato ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducendo la violazione dell'art. 2 della legge 12.6.1984, n. 222, nonché l'error in procedendo e motivazione insufficiente e contraddittoria, lamenta il ricorrente che del tutto illogicamente il Tribunale ha considerato privo di valore il giudizio espresso dalla commissione medica USL, dimenticando che, anche se l'invalidità di tipo tabellare, di cui al citato d.m. del 1992 riguarda gli invalidi civili, essa esprime pur sempre uno stato di invalidità (del 100%) che non consente nessuna attività.
Rammenta il ricorrente che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa deve tener conto della situazione attitudinale del soggetto, della possibilità di lavoro proficuo, e non di un qualsiasi lavoro (cita Cass. 5646/98, 2397/93). Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve premettersi, in via di principio, che effettivamente la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del D.Lgs 23 novembre 1988 n. 509 e dell'art. 3 terzo comma della legge 29 dicembre 1990 n. 407, trova applicazione per stabilire l'incidenza delle infermità sulla capacità lavorativa nel settore della invalidità civile e delle relative prestazioni assistenziali, ma non ha efficacia vincolante nella diversa materia delle prestazioni previdenziali erogate dall'Inps, con l'impossibilità, pertanto, di una applicazione automatica, in tale materia, delle percentuali di invalidità indicate in detta tabella (Cass. 24.6.1990, n. 6544). Ciò non significa, peraltro, che, ove il parere della commissione medica USL, in applicazione del d.m. 5 febbraio 1992, condiviso anche dal c.t.u., indichi un grado assai elevato invalidità (nella fattispecie, il 100%) confermando una diagnosi di grave affezione ("neoplasia a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica") da tale parere il giudice di merito possa discostarsi senza una motivazione particolarmente approfondita.
A questo criterio logico - giuridico non si è attenuto il Tribunale di Cagliari il quale, a fronte di tali riscontri medico - legali, dopo aver preso atto delle conclusioni peritali (da cui risulta che il SA, oltre ad essere affetto da morbo di Basedow, nel 1995 dopo aver praticato un ciclo chemioterapico, subì un intervento di cistectomia totale con deviazione urinaria cutanea, il che comporta la necessità di asportare con frequenza la sacca che contiene le urine, operazione, questa da eseguirsi con accortezza per evitare infezioni urinarie) ha ritenuto sufficiente l'esistenza di "discrete condizioni generali" e l'assenza di recidive o metastasi per affermare l'esistenza di residue capacità di proficuo lavoro, tali da escludere la dedotta inabilità.
La motivazione del Tribunale è anche insufficiente, perché, affermando una tale residua capacità lavorativa, non spiega in cosa consistessero tali pur esigue capacità, non essendo sufficiente la possibilità di espletamento di un qualsiasi lavoro, anche non "proficuo".
Questa Corte in analoghe occasioni (Cass., 8.11.1994, n. 9245;
Cass., 26.2.1993, n. 2397) ha ritenuto che il tenore dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 - in cui manca il riferimento al lavoro proficuo - non legittima una interpretazione che ammetta alla pensione di inabilità solo i soggetti impossibilitati ad espletare qualsiasi attività: deve infatti ritenersi - alla luce dei precetti contenuti negli artt. 1 e 38 della Costituzione - che il lavoro che non consente il ricorso alla prestazione previdenziale, è quello che abbia il requisito della remuneratività. Il sistema previdenziale è, infatti, finalizzato a garantire una prestazione di supplenza nei confronti di soggetti che per motivi medico - biologici perdano l'autosufficienza, il cui parametro deve, tuttavia, restare quello di una esistenza libera e dignitosa (art.36 Cost.) quale solo il lavoro "proficuo" può assicurare.
In ogni caso avrebbe dovuto trattarsi di una capacità residua di lavoro in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato (carpentiere), e non dequalificanti, quali quelli ipotizzati (attività di mera custodia, o di attesa): anche a tale riguardo manca nella sentenza di appello una adeguata motivazione, tanto più necessaria in presenza di una affezione tumorale la cui prospettiva statisticamente infausta potrebbe ulteriormente compromettere la propensione del soggetto alla prosecuzione di ogni altro impegno lavorativo.
Pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, che si designa nella Corte di appello di Cagliari, la quale provvederà anche in ordine al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2001