Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00458/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Giampiero IN, Emanuele LL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale AGEA del 23.03.2023, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 24.03.2023, di diniego di erogazione degli aiuti finanziari per i produttori agricoli di cui all’art. 32 reg. UE n.1307/2013, maturati per l’anno 2016 (domanda unica di pagamento-DUP 60265087001 del 15.07.2016, prot. n. AGEA.ADU.2016.1118732);
e per l'accertamento del diritto dell'agricoltore alla percezione degli aiuti e dell'obbligo per l'EA di provvedere alla completa erogazione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa IR NO e uditi per le parti i difensori Pasquale Caso, su delega orale di G. IN ed E. LL, per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Piersabino Salvemini per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le odierne ricorrenti sono le uniche eredi del loro padre (essendo successivamente deceduta anche la loro madre, di lui moglie), titolare di impresa agricola in Puglia, -OMISSIS- (FG) (fascicolo aziendale n. -OMISSIS-).
Ambiscono ad ottenere gli aiuti finanziari di cui all’art. 32 reg. UE n. 1307/2013, maturati per l’anno 2016 dal loro dante causa (padre), come da domanda (c.d. DPU) presentata per l’annualità in questione ed il cui rifiuto è stato reso noto con la nota impugnata.
Giova premettere per una migliore comprensione della res controversa che l’erogazione dei contributi in esame è soggetto a domanda annuale da presentarsi dall’operatore agricolo (titolare dell’impresa).
Per l’anno 2016 il termine di scadenza inizialmente fissato al 15.05.2016 è stato prorogato al 15.06.2016 (11.07.2016 con penalità): la circostanza è incontestata.
Il padre e de cuius, titolare dell’attività, è deceduto il 29.05.2016 (ossia allorchè non era ancora spirato il termine di presentazione).
Non avendo ancora provveduto alla presentazione prima del decesso (in quanto ancora in termine), a ciò ha provveduto una delle figlie in qualità di coerede delegata che, tuttavia, l’ha inoltrata tardivamente (15.07.2016).
Allegano le ricorrenti che il ritardo sia imputabile al tardivo aggiornamento del fascicolo digitale sul SIAN: infatti, una volta deceduto il padre, la domanda non poteva che essere presentata dagli eredi, non essendo più in vita il titolare; tuttavia, il sistema informatico avrebbe recepito l’aggiornamento in favore dei successori mortis causa solo il 15.07.2016, così da consentire la presentazione da parte dell’erede solo a partire da tale data; aggiornamento in alcun modo governabile dagli eredi, in quanto dipendente esclusivamente dalle comunicazioni tra comune di iscrizione anagrafica del de cuius (Roma), anagrafe tributaria e SIAN, tanto che la inimputabilità del ritardo e la retrodatazione della domanda al 15.06.2016 è stata riconosciuta dalla stessa EA con atto di correzione inserito a sistema digitale.
Aggiungono che di ciò vi è evidenza documentale, in quanto consultando la DPU digitale, nella sez. “correzioni” è indicato: “autorizzazione OP causa di forza maggiore DU pervenute in ritardo inizio validità 15.06.2016 EA ORPUM - PROT. 0063962 del 02.08.2018” (doc 11 di parte ricorrente: Estratto del procedimento della sez. Correzioni/Dichiarazioni_Allegati, dep. il 07.06.2023).
Sennonchè, dopo interlocuzioni relative ad ulteriori problematiche (che in questa sede non vengono in evidenza), l’erede delegata, nel tentativo di accelerare la liquidazione del dovuto (e su indicazione di non meglio indicato operatore dell’EA: la circostanza non è documentata ma neppure smentita dall’Agenzia resistente), ha inoltrato, in data 25.11.2020, comunicazione ex art. 4 reg. UE n.640/2014 (di sussistenza di cause eccezionali in particolare consistenti nel decesso del titolare).
In risposta alle ulteriori diffide del legale della richiedente, con la nota in questa sede gravata, del 23.03.2023, l’EA ha declinato la possibilità di accordare gli aiuti perché “l'erede risulta aver presentato la domanda “Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del reg. UE 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali)” n. 60276156837 del 25/11/2020 oltre il termine di scadenza, fissato al 20/12/2019 dalle Istruzioni Operative n. 77 del 20 dicembre 2018. Non sussistono pertanto le condizioni per il pagamento della DUP n. 60265087001, di cui in oggetto”.
Contro il diniego così comunicato ricorrono le eredi rappresentando di aver ultroneamente ed erroneamente presentato la comunicazione ex art. 4 cit., in realtà non dovuta, perché prevista, dalle stesse istruzioni EA e dalle sue circolari, nella diversa ipotesi di decesso successivo alla presentazione della domanda (nel caso controverso, invece, il decesso è anteriore), sicchè di essa l’EA non avrebbe dovuto tener conto, riconoscendo l’errore e basandosi, invece, solo sulla domanda già presentata dall’erede e già riconosciuta come tempestiva.
Deducono un unico articolato motivo di ricorso in tal senso rubricato: Violazione di legge. Violazione del reg. (CE) 73/2009. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90. Violazione dell’art. 10 bis della L. n.241/1990. Difetto/insufficenza di motivazione. Violazione della circolare AGEA.2016.16382 del 07/07/2016. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto dei presupposti, di istruttoria, illogicità, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Nel costituirsi a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, l’Agenzia non ha prodotto una relazione, né una memoria difensiva, limitandosi alla costituzione formale accompagnata dalla documentazione sostanzialmente ripetitiva di quella già versata dalle ricorrenti.
All’udienza in data 08.04.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato ed il diniego va annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’Agenzia inerenti i controlli relativi al soddisfacimento degli altri prescritti requisiti.
Come efficacemente rappresentato dalla difesa delle ricorrenti, le stesse istruzioni dell’EA contenute nella circolare n.16382 del 07.07.2016, tesa ad illustrare il procedimento da seguirsi in caso di morte del produttore, distinguono tra decesso precedente o posteriore alla presentazione della domanda.
Solo in quest’ultimo caso (che non ricorre nella odierna controversia) è necessaria la presentazione della comunicazione ex art. 4 reg. UE 640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali); indicano, infatti, le predette istruzioni circolari: “Se il de cuius è deceduto successivamente alla presentazione della domanda, l’erede provvede alla presentazione di una comunicazione delle circostanze eccezionali per attivare il pagamento della domanda del de cuius, altrimenti sospeso, e percepire i relativi benefici comunitari” (v. pag. 5 circolare n. 16382 del 07.07.2016).
L’ipotesi non ricorre nel caso di specie in quanto il de cuius è mancato (29.05.2016), prima della presentazione della domanda (15.07.2016 retrodatata al 15.06.2016).
La stessa circolare, in un precedente passaggio chiarisce, invece che “Se il decesso del de cuius si è verificato prima della presentazione della domanda e, comunque, entro i termini perentori stabiliti dalla regolamentazione UE o dalla normativa nazionale per la presentazione della stessa, l’erede, sulla base della documentazione sopra indicata, nel rispetto dei termini di presentazione degli atti amministrativi previsti dalla vigente normativa, viene registrato nel fascicolo aziendale del de cuius che viene pertanto sbloccato per consentire la presentazione degli atti amministrativi e l’aggiornamento del fascicolo in termini di conduzione e di piano di coltivazione. Tale procedura si applica anche nel caso in cui l’erede già detenga un proprio fascicolo aziendale.
Completato l’aggiornamento del fascicolo con i propri dati, l’erede provvede alla stampa della scheda di validazione, che sottoscrive.
Se il de cuius è deceduto prima della presentazione della domanda, l’erede provvede alla compilazione, presentazione e sottoscrizione della domanda”.
La tardività della comunicazione in questione, assunta a motivo ostativo del riconoscimento del beneficio, dunque, non può essere tale (cioè ostativa), in quanto trattasi di adempimento superfluo e non dovuto, di cui l’Agenzia, pertanto, non può tener né deve conto, pur se erroneamente presentata dal richiedente.
Sulla scorta di quanto sin qui esposto, il diniego va annullato, poiché basato su erronea ragione.
Non può riconoscersi tout court, tuttavia, come ambito dalle ricorrenti, la spettanza del contributo, in quanto l’oggetto della controversia verte su di uno specifico requisito che concorre con quelli ulteriori, la cui sussistenza non può che essere verificata dall’Organismo pagatore.
Al fine di evitare futuro contenzioso nonché per individuare correttamente l’effetto conformativo della odierna pronuncia di annullamento, ad essa consegue l’obbligo di riesaminare la domanda senza tener conto della comunicazione ex art. 4 cit., valutando la domanda come tempestiva, in quanto ciò è stato già riconosciuto, e salve le ulteriori verifiche inerenti gli altri requisiti prescritti, non esaminati in questa sede.
Le spese derogano alla soccombenza da un lato in considerazione della minima attività difensiva svolta dalla resistente, dall’altro in ragione del comportamento della richiedente (che ha agito su delega anche dell’altra odierna ricorrente) che ha concorso, stimolandolo, all’adozione del provvedimento erroneo, rappresentando ciò le eccezionali ragioni necessarie per la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva e per l’effetto annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’EA.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 08.04.2026 con l'intervento dei magistrati:
IN ND, Presidente
IR NO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NO | IN ND |
IL SEGRETARIO