TAR Bari, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 458
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che la circolare AGEA distingue tra decesso anteriore o posteriore alla presentazione della domanda. Nel caso di specie, il decesso è avvenuto prima della presentazione della domanda, rendendo superflua la comunicazione ex art. 4 del reg. UE 640/2014. Di conseguenza, il diniego basato sulla tardività di tale comunicazione è annullato.

  • Altro
    Diritto alla percezione degli aiuti

    Il Tribunale, pur annullando il diniego, non può accertare tout court la spettanza del contributo, in quanto l'oggetto della controversia verte su uno specifico requisito che concorre con altri, la cui sussistenza deve essere verificata dall'Organismo pagatore. L'annullamento comporta l'obbligo per l'Agenzia di riesaminare la domanda senza tener conto della comunicazione ex art. 4 cit., valutando la domanda come tempestiva, salve le ulteriori verifiche inerenti gli altri requisiti prescritti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 458
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 458
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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