CASS
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2025, n. 16648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16648 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: RE PE - Presidente Sent. n. sez. 703/2025 LU LI UP - 15/04/2025 MA RI LM R.G.N. 6248/2025 ON AR SA ZI - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di GL EP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SA ZI;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della parte civile Allianz Spa, avv. Valentina Palamara, che ha chiesto il rigetto del ricorso e l’integrale conferma delle statuizioni civili, con condanna dell’imputato al risarcimento dei danni morali e delle spese del presente grado di giudizio, come da allegata nota;
lette le note di trattazione scritta del difensore del ricorrente, avv. EP Calzone, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 10 luglio 2023 dal Tribunale di Milano, ha Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ALESSANDRO LEOPIZZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2fe5ed6f943aa2d7 Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da Penale Sent. Sez. 2 Num. 16648 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 15/04/2025 2 riconosciuto le attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione della pena, e concesso il beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna di EP GL, per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione EP GL, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la tardività della querela, avuto riguardo alla normativa speciale prevista dall’art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e all’avvenuta comunicazione, già in data 28 aprile 2020, della contestazione del sinistro denunciato. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa contesta l’affermazione di responsabilità, in considerazione della superficialità del corredo motivazionale, che valorizza incongruamente la testimonianza dell’investigatore della Compagnia assicuratrice, e dell’ambiguità della piattaforma indiziaria (non è stata identificata la donna che chiamò il 118; non è mai stato sentito l’imputato; i testimoni oculari avrebbero descritto la dinamica del sinistro coerentemente con quanto esposto nel modulo di certificazione amichevole). 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo, preliminare motivo, totalmente assorbente rispetto alle ulteriori censure. 2. La Corte di appello, quanto alla condizione di procedibilità, ha affermato, condividendo le conclusioni del primo giudice, che la querela, depositata formalmente il 20 febbraio 2021, doveva ritenersi tempestiva, dal momento che l’investigatore privato TR aveva consegnato ad Allianz Spa la propria relazione finale solo l’8 gennaio 2021 e che solo alla luce di questa documentazione la persona offesa poté avere una conoscenza sufficientemente certa del fatto di reato, restando irrilevanti sul punto i precedenti, parziali accertamenti (pp. 3-4). 2.1. Questa conclusione, ancorata a precisi dati processuali, è coerente con il tradizionale orientamento di legittimità, secondo il quale – in linea generale – il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell’interessato, non avendo rilevanza il mero sospetto (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954-01. Peraltro, la prova del difetto di tempestività della querela resterebbe a carico di chi ne deduce la Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ALESSANDRO LEOPIZZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2fe5ed6f943aa2d7 Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da 3 tardività, di modo che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio;
cfr., Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165-01). 2.2. La Corte territoriale ha omesso, però, di fornire una compiuta risposta alle articolate deduzioni contenute nel primo motivo di gravame, fondate innanzitutto sulla normativa speciale contenuta nel cosiddetto Codice delle assicurazioni private. Invero, secondo l’art. 148, comma 2-bis, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per quanto qui rileva, «[ai] fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione […] qualora altri indicatori di frode […] siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, […] può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo [ovvero, rispettivamente, sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento in caso di danni a cose e novanta giorni in caso di danni a persone], di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato […]. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo [trenta giorni dalla comunicazione della decisione di condurre ulteriori approfondimenti], presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive». Il rapporto tra l’ordinaria disciplina codicistica e la norma speciale è stato risolto, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel senso che, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui al citato art. 148, n. 209 del 2005, il termine trimestrale per la proposizione della querela, previsto dall’art. 124 cod. pen., decorre – senza nessuna derogatoria compressione dell’ordinario Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ALESSANDRO LEOPIZZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2fe5ed6f943aa2d7 Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da 4 spatium deliberandi, ma senza prioritario riguardo al solo momento della piena conoscenza dell’illecito – dallo spirare del termine di trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (cfr. Sez. 7, ord. n. 10689 del 18/02/2025, Cicalese, non mass.; Sez. 7, ord. n. 22904 del 28/05/2024, Catenazzo, non mass.; Sez. 2, n. 6968 del 20/01/2022, Di Bitetto, non mass.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, non mass.; Sez. 5, n. 41021 del 05/10/2021, Parisi, non mass.; Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Ergo Assicurazioni s.p.a., Rv. 280993-01). 3. In presenza di tale lacuna motivazionale, la sentenza va dunque annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che, nel procedere ad un nuovo esame della tempestività della querela, valuterà, nella pienezza della giurisdizione di merito, la sequenza delle comunicazioni tra le parti e l’intera vicenda amministrativa, secondo la disciplina speciale sopra illustrata. Le ulteriori censure risultano – come detto – assorbite. L’annullamento della sentenza impone di rinviare al momento della decisione definitiva del processo ogni statuizione in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Spese della parte civile Allianz S.p.A. al definitivo. Così deciso il 15 aprile 2025. Il Consigliere estensore SA ZI Il Presidente RE PE
udita la relazione svolta dal Consigliere SA ZI;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della parte civile Allianz Spa, avv. Valentina Palamara, che ha chiesto il rigetto del ricorso e l’integrale conferma delle statuizioni civili, con condanna dell’imputato al risarcimento dei danni morali e delle spese del presente grado di giudizio, come da allegata nota;
lette le note di trattazione scritta del difensore del ricorrente, avv. EP Calzone, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 10 luglio 2023 dal Tribunale di Milano, ha Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ALESSANDRO LEOPIZZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2fe5ed6f943aa2d7 Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da Penale Sent. Sez. 2 Num. 16648 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 15/04/2025 2 riconosciuto le attenuanti generiche, con conseguente rideterminazione della pena, e concesso il beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna di EP GL, per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione EP GL, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la tardività della querela, avuto riguardo alla normativa speciale prevista dall’art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e all’avvenuta comunicazione, già in data 28 aprile 2020, della contestazione del sinistro denunciato. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa contesta l’affermazione di responsabilità, in considerazione della superficialità del corredo motivazionale, che valorizza incongruamente la testimonianza dell’investigatore della Compagnia assicuratrice, e dell’ambiguità della piattaforma indiziaria (non è stata identificata la donna che chiamò il 118; non è mai stato sentito l’imputato; i testimoni oculari avrebbero descritto la dinamica del sinistro coerentemente con quanto esposto nel modulo di certificazione amichevole). 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo, preliminare motivo, totalmente assorbente rispetto alle ulteriori censure. 2. La Corte di appello, quanto alla condizione di procedibilità, ha affermato, condividendo le conclusioni del primo giudice, che la querela, depositata formalmente il 20 febbraio 2021, doveva ritenersi tempestiva, dal momento che l’investigatore privato TR aveva consegnato ad Allianz Spa la propria relazione finale solo l’8 gennaio 2021 e che solo alla luce di questa documentazione la persona offesa poté avere una conoscenza sufficientemente certa del fatto di reato, restando irrilevanti sul punto i precedenti, parziali accertamenti (pp. 3-4). 2.1. Questa conclusione, ancorata a precisi dati processuali, è coerente con il tradizionale orientamento di legittimità, secondo il quale – in linea generale – il termine per proporre querela comincia a decorrere dalla data di piena cognizione dei fatti da parte dell’interessato, non avendo rilevanza il mero sospetto (Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, dep. 2016, Saba, Rv. 266954-01. Peraltro, la prova del difetto di tempestività della querela resterebbe a carico di chi ne deduce la Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ALESSANDRO LEOPIZZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2fe5ed6f943aa2d7 Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da 3 tardività, di modo che deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela, anche quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio;
cfr., Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165-01). 2.2. La Corte territoriale ha omesso, però, di fornire una compiuta risposta alle articolate deduzioni contenute nel primo motivo di gravame, fondate innanzitutto sulla normativa speciale contenuta nel cosiddetto Codice delle assicurazioni private. Invero, secondo l’art. 148, comma 2-bis, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per quanto qui rileva, «[ai] fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione […] qualora altri indicatori di frode […] siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, […] può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo [ovvero, rispettivamente, sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento in caso di danni a cose e novanta giorni in caso di danni a persone], di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato […]. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo [trenta giorni dalla comunicazione della decisione di condurre ulteriori approfondimenti], presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive». Il rapporto tra l’ordinaria disciplina codicistica e la norma speciale è stato risolto, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel senso che, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui al citato art. 148, n. 209 del 2005, il termine trimestrale per la proposizione della querela, previsto dall’art. 124 cod. pen., decorre – senza nessuna derogatoria compressione dell’ordinario Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: ALESSANDRO LEOPIZZI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2fe5ed6f943aa2d7 Firmato Da: ANDREA PELLEGRINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 627f66c00d1ad6da 4 spatium deliberandi, ma senza prioritario riguardo al solo momento della piena conoscenza dell’illecito – dallo spirare del termine di trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro (cfr. Sez. 7, ord. n. 10689 del 18/02/2025, Cicalese, non mass.; Sez. 7, ord. n. 22904 del 28/05/2024, Catenazzo, non mass.; Sez. 2, n. 6968 del 20/01/2022, Di Bitetto, non mass.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, non mass.; Sez. 5, n. 41021 del 05/10/2021, Parisi, non mass.; Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Ergo Assicurazioni s.p.a., Rv. 280993-01). 3. In presenza di tale lacuna motivazionale, la sentenza va dunque annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano che, nel procedere ad un nuovo esame della tempestività della querela, valuterà, nella pienezza della giurisdizione di merito, la sequenza delle comunicazioni tra le parti e l’intera vicenda amministrativa, secondo la disciplina speciale sopra illustrata. Le ulteriori censure risultano – come detto – assorbite. L’annullamento della sentenza impone di rinviare al momento della decisione definitiva del processo ogni statuizione in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Spese della parte civile Allianz S.p.A. al definitivo. Così deciso il 15 aprile 2025. Il Consigliere estensore SA ZI Il Presidente RE PE