Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
In tema di prelievi di corresponsabilità sui cereali, la facoltà, riconosciuta dal decreto ministeriale n. 242 del 1989 alle associazioni di categoria, di predisporre moduli conformi agli allegati dello stesso decreto per l'adempimento dell'obbligo di invio al competente servizio provinciale dell'agricoltura, nei termini previsti dalla normativa ministeriale, della documentazione relativa ai prelievi stessi - la cui violazione è sanzionata dall'art. 63, secondo comma, della legge n. 428 del 1990 - , non comporta il conferimento alle associazioni medesime, che sono e restano organismi privati, anche del compito di illustrare agli associati il senso della legge, esonerandoli dall'incombenza di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri. Non è, pertanto, ravvisabile errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere nella ipotesi in cui la inosservanza di tali adempimenti sia determinata da chiarimenti forniti dalle predette associazioni.( Nella specie, il ricorrente, il quale aveva inviato la documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali oltre il termine previsto, aveva dedotto la propria ignoranza incolpevole del precetto, sostenendo che la propria associazione di categoria aveva assicurato che il termine in questione non era perentorio. La S.C., alla stregua del principio di cui alla massima, ha escluso la ravvisabilità dell'errore scusabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
le E A N L l L O V.1469 I E e Z D A g 9 R " T . 7 n S 1 T I 3 R G . A o E ' N L R L M REPUBBLICA ITALIANA 7 u A E 6 9 D D 1 I IN NOME DEL POPOLO0 4 0 1 5 7 0 1 - E L 5 S - T N 3 N E E E S S ZIONE A CO G I E Oggetto ་ G A E 1 L 194zione SEZIONE TERZA CIVILE amministrative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18392/98 Dott. Angelo Presidente GIULIANO Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere- Cron. 8550 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere - Dott. Italo PURCARO - Consigliere Rep. - - Consigliere Ud.25/09/00 -Dott. Giuliano LUCENTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IA GIULIANO DI IAGIANCARLO & C. SNC, in persona del socio legale rappresentante pro tempore, corrente in Cerea (VR), elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27 presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SILVIO TOSI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI .2000 FORESTALI, ISPETTORATO REPRESSIONE FRODI DI MODENA;
1468 - intimati avverso la sentenza n. 2/98 della Pretura di VERONA SEZ DIST LEGNAGO, emessa il 13/01/98 e depositata il 12/02/98 (R.G. 20184/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 25/09/00 dal LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza-ingiunzione del 6/3/1997 il direttore dell'Ufficio repressione frodi di Modena ha intimato al OL Schiavi Giugliano, s.n.c., in persona del legale rappresentante Schiavi RL, il pagamento della somma di L. 4.300.000, a titolo di sanzione amministra- tiva, addebitandogli di avere, in violazione dell'art. 63 co. II della legge 29.12.1990, n. 428, inviato al servizio provinciale dell'agricoltura dell'alimentazione, oltre il termine previsto, la docu- mentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali. La società OL Schiavi ha proposto op- posizione dinanzi al Pretore di Verona. Con sentenza del 13.1.1998 il Pretore ha rigettato la opposizione. Ricorre la OL Schiavi con quattro motivi. L'intimato Ufficio Repressione Frodi di Modena non ha 2 svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la società ricorrente assume che l'art. 63 co. II della legge n. 428 del 1990 sanzione- rebbe soltanto la omessa e non anche la ritardata tra- smissione della documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità. Lamenta, quindi, d'essere stata, in violazione dell'art. 63 cit., intimata del pagamento della sanzione amministrativa, pur avendo inviato detta documentazione al competente servizio provinciale dell'agricoltura con solo qualche giorno di ritardo ri- spetto al termine previsto. La doglianza non ha fonda- mento poiché l'assunto che la sorregge: 1) contrasta insanabilmente col tenore letterale del dettato norma- tivo, che sanziona l'inottemperanza dell'obbligo di in- vio della documentazione "nei temini prescritti”; 2) è, P inoltre, contraddetto dal rilievo che se si prescindes- se dai termini stabiliti dalla normativa ministeriale l'inosservanza dell'obbligo di invio della documenta- zione non sarebbe in alcun caso configurabile, stante - implicita nell'assunto la possibilità per l'obbligato di ottemperare all'obbligo in un qualsiasi mo- stesso - mento indefinito nel tempo. Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la interpretazione dell'art. 63 co. II, che qui si ritiene 3 di dovere esprimere, comporterebbe la applicazione del- la stessa sanzione a due condotte di diversa gravità, consistenti rispettivamente nel mancato e nel ritardato invio della documentazione relativa al prelievo di cor- responsabilità. Eccepisce, quindi, la illegittimità - per contrasto dell'art. 63 co. II così interpretato - con l'art. 3 della Costituzione. L'eccezione è manife- stamente infondata. Ai fini sanzionatori l'art. 63 co. II della legge considera soltanto la inosservanza del termine previsto dalla normativa ministeriale per l'invio della documentazione di che trattasi e l'inosservanza si realizza sia quando la documentazione non si affatto inviata al competente ufficio dell'agricoltura, sia quando sia inviata dopo la sca- denza del termine. Ne consegue che non è dato ravvisare in quest'ultima ipotesi una condotta (asseritamente me- no grave) contemplata dalla legge e punita con la stes- sa sanzione prevista per la condotta (asseritamente più grave) di chi ometta del tutto di inviare la documenta- zione, ma deve ravvisarsi un fatto assolutamente privo di rilevanza giuridica, essendosi la infrazione già ve- rificata in tutti i suoi estremi nel momento stesso in cui il termine per l'invio della documentazione sia inutilmente spirato. Col terzo e col quarto motivo, che essendo connessi 4 vanno congiuntamente esaminati, la ricorrente afferma che la sua associazione di categoria (che, in quanto abilitata dall'art. 14 del d.m. 13.06.1989 n. 242 a predisporre i moduli relativi alla documentazione da inviare al servizio provinciale dell'agricoltura avreb- - -ad avviso della stessa ricorrente acquisito per be ciò solo un "potere chiarificatore e comunque esplica- tivo della complessa problematica posta in essere con il decreto stesso") non soltanto aveva assicurato agli associati che il termine in discorso non era "perentorio", ma aveva per di più trasmesso con ritardo la documentazione all'ufficio competente. Sostiene, quindi, d'essere incorsa in errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere e lamenta che il Pretore, in violazione degli artt. 3 della legge 24/11/1981, n. 689, 5 Cod Pen. 112 e 115 Cod. Proc. Civ., abbia esclu- so la ravvisabilità nel caso di specie dell'estremo della ignoranza incolpevole del precetto, senza neppure ammettere la prova testimoniale dedotta a sostegno di tali allegazioni difensive. La doglianza priva di fondamento. Dal fatto puro e semplice che il decreto ministeriale n. 242 ha attribuito alle associazioni di categoria (oltre che agli stessi interessati) la facol- tà di predisporre moduli conformi agli allegati del de- creto stesso non può evidentemente desumersi che a det 5 associazioni (che sono e restano organismi privati) sia stato demandato anche il compito di illustrare agli as- sociati il senso della legge, esonerandoli (come la ri- corrente sembra pretendere) dall'incombenza di verifi- personalmente la consistenza dei loro doveri. care L'art. 63 co. II della legge n. 428 non dispone, inol- tre, che la documentazione in argomento debba essere all'ufficio dell'agricoltura per il tramiteinviata dell'associazione di categoria e, quindi, la ricorrente non può addurre a propria discolpa il ritardo in cui assume sia incorsa la sua associazione. Non a torto, dunque, il Pretore ha escluso che nella specie potesse ravvisarsi l'ignoranza incolpevole del precetto, previ- sta dall'art. 3 della legge n. 689, ed ha denegato la prova testimoniale, inammissibile per ininfluenza. Il ricorso va, dunque rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'Ufficio intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 25.9.2000 Il11/ Presidente Il nsigliere est. 11 CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 21 MAR. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE E R Giovanni Giambattista P U E S ещ T R N E O O C E N A L O I L Z E A D R " T 9 7 IS . 1 T 3 G R . E 'A N R L 7 L A 8 E D 9 -1 D E I -5 T S N 3 N E E E S S E G " I G A E L