Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4015
CASS
Sentenza 21 marzo 2001

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Massime1

In tema di prelievi di corresponsabilità sui cereali, la facoltà, riconosciuta dal decreto ministeriale n. 242 del 1989 alle associazioni di categoria, di predisporre moduli conformi agli allegati dello stesso decreto per l'adempimento dell'obbligo di invio al competente servizio provinciale dell'agricoltura, nei termini previsti dalla normativa ministeriale, della documentazione relativa ai prelievi stessi - la cui violazione è sanzionata dall'art. 63, secondo comma, della legge n. 428 del 1990 - , non comporta il conferimento alle associazioni medesime, che sono e restano organismi privati, anche del compito di illustrare agli associati il senso della legge, esonerandoli dall'incombenza di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri. Non è, pertanto, ravvisabile errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere nella ipotesi in cui la inosservanza di tali adempimenti sia determinata da chiarimenti forniti dalle predette associazioni.( Nella specie, il ricorrente, il quale aveva inviato la documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali oltre il termine previsto, aveva dedotto la propria ignoranza incolpevole del precetto, sostenendo che la propria associazione di categoria aveva assicurato che il termine in questione non era perentorio. La S.C., alla stregua del principio di cui alla massima, ha escluso la ravvisabilità dell'errore scusabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4015
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4015
    Data del deposito : 21 marzo 2001

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