Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
La recente ristrutturazione del comparto dirigenziale del pubblico impiego, pur subordinando - nell'ambito di una logica prettamente manageriale -la riconferma dell'incarico dei dirigenti al perseguimento di determinati obiettivi, non li esonera dall'osservanza dei doveri che incombono sui pubblici dipendenti, in virtù dell'ordinario rapporto di servizio. Ne consegue che integra la fattispecie del falso ideologico in atto pubblico la timbratura del tesserino magnetico con false annotazioni in codice, operata da un dirigente della pubblica amministrazione (nella specie titolare dell'ufficio legale di un ente comunale), per insussistenti esigenze giustificative dell'uscita anticipata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2003, n. 21193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21193 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
dr. Renato Luigi CALABRESE Presidente
dr. Andrea COLONNESE Consigliere
dr. Aniello NAPPI Consigliere
dr. Luciano PANZANI Consigliere
dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 13/11/2002 da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano;
avverso l'ordinanza del 4 novembre 2002 con la quale lo stesso Tribunale, pronunciando come giudice del riesame, su istanza di:
GI VA, nato a [...] il [...];
ha revocato la misura degli arresti domiciliari imposta al ricorrente con provvedimento del 14 ottobre 2002;
letta la memoria difensiva depositata dall'avv. Paolo Fava nell'interesse dell'indagato;
sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 14 ottobre 2002, il G.I.P. del Tribunale di Bolzano ordinava la custodia cautelare, nella forma degli arresti domiciliari, nei confronti dell'avv. VA IA, titolare dell'ufficio legale del Comune di Bolzano ed indagato per i reati di truffa in danno della stessa Amministrazione e di falso ideologico in atto pubblico. Tali contestazioni costituivano il compendio di una complessa attività d'indagine, sostanziatasi nei ripetuti appostamenti e pedinamenti da parte della p.a. nonché nell'acquisizione di sommarie informazioni e riscontri documentali, in esito ai quali era emerso che il IA era solito uscire dall'ufficio, simulando necessità di ufficio, attraverso registrazione elettronica del tesserino personale con il codice corrispondente all'esigenze di servizio, per intrattenersi quotidianamente in esercizi pubblici anche per due ore, ovvero recandosi senza ragione alcuna presso uffici pubblici. In qualche occasione era stato visto entrare dalla porta principale di uffici giudiziari ed uscire subito dopo da ingressi secondari ovvero cambiare itinerari, con mezzi pubblici, come per sfuggire a temute osservazioni.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dello stesso IA, il Tribunale di Bolzano accoglieva l'istanza, ritenendo l'insussistenza degli indizi riguardanti le ipotesi di reato in contestazione e reputando, comunque. inesistenti le esigenze cautelari.
2. - Avverso l'anzidetta pronuncia, il P.M. di Bolzano propone ricorso per cassazione, che affida ai motivi di seguito specificati. In particolare, la censura si muove lungo la doppia direttrice della reclamata esistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle ribadite esigenze cautelari, sub specie di pericolo di reiterazione delittuosa e di inquinamento probatorio che avevano giustificato la pur meno afflittiva misura cautelare.
2.1 - Sotto il primo profilo. parte ricorrente richiama un composito quadro normativo, costituito da normativa primaria e secondaria in tema di dirigenza pubblica, a conferma degli obblighi dei IA di assicurare una continua presenza in ufficio ed insiste nell'assunto che la timbratura del tesserino per insussistenti esigenze giustificative dell'uscita anticipata integra la fattispecie del falso ideologico in atto pubblico. La censura é sicuramente fondata. Ed invero, la struttura argomentativa dell'ordinanza impugnata muove da un'interpretazione assai opinabile della normativa riguardante il settore dirigenziale del pubblico impiego, e segnatamente delle norme statutarie, della speciale legislazione regionale e della contrattazione collettiva. In estrema sintesi, può osservarsi in questa sede, pur nei limiti della sommaria valutazione qui consentita, che, se é vero che la ratio della recente ristrutturazione del comparto dirigenziale muove nel senso dell'attribuzione ai dirigenti, in una logica prettamente manageriale, della responsabilità del perseguimento di determinati obiettivi, al cui effettivo conseguimento resta poi subordinata la riconferma nell'incarico, non é men vero che lo stesso pubblico funzionario, in quanto legato all'amministrazione da precisi vincoli contrattuali, non possa ritenersi in toto esonerato dall'osservanza dei doveri che incombono sui pubblici dipendenti nell'ambito di un ordinario rapporto di pubblico impiego. E senza discostarsi dalle peculiarità della fattispecie in esame, basterà considerare che il contratto individuale intercorso tra il IA e l'Amministrazione prevedeva espressamente un monte ore lavorative settimanale, superato il quale il dirigente, in casi espressamente previsti, era facultato al lavoro straordinario (clausole V e VI dell'integrazione del contratto del 30.3.2001, versato in atti). Inoltre, la stessa negoziazione gli imponeva il perseguimento di determinati obiettivi (attività consolidata e revisione dei testi dei regolamenti comunali per quanto attiene alla legittimità e alla tecnica legislativa), che, seppure svincolati dall'osservanza di determinate modalità, postulavano pur sempre, nella logica peculiare di qualsivoglia incarico dirigenziale, l'ottimizzazione delle risorse personali dell'ufficio, impensabile senza una diuturna attività dì controllo e di stimolo dei collaboratori, assai difficilmente conseguibile dai tavolini di un pubblico esercizio. D'altro canto, di ciò era pienamente avvertito il IA, se é vero che. nelle sue quotidiane uscite, non mancava di adottare opportuni accorgimenti, ora timbrando il tesserino magnetico con false annotazioni in codice, ora adottando svariate manovre depistanti rispetto a possibili (ed evidentemente) temute osservazioni.
In conclusione, parte ricorrente ha sicuramente ragione nel lamentare elle ingiustifIcatamente il giudice del riesame abbia negato la sussistenza di un quadro indiziario di pregnante e grave significatività in funzione delle ipotesi di reato in contestazione. 2.2 - Nondimeno, l'indubbia fondatezza di tale censura non comporta per ciò solo l'accoglimento del ricorso, in quanto l'ordinanza impugnata non può che resistere sul piano della valutazione delle esigenze cautelari che, seppur con motivazione ridondante e superflua nell'economia di quell'impostazione, sono state motivatamente negate dal giudice del riesame. E l'apprezzamento delle esigenze di custodia cautelare esprime una valutazione squisitamente di merito, sottratta come tale al sindacato di legittimità ove risulti sorretta da motivazione congrua e pertinente, oltreché rispettosa dei parametri di giudizio dettati dal legislatore. Il che non può negarsi sia avvenuto nel caso di specie, con specifico riferimento alle esigenze (al di là di assai opinabili dissertazioni sull'impossibilità della reiterazione di meccanismi truffaldini in ragione della natura del soggetto truffato) e, soprattutto, al pericolo - ritenuto insussistente - di inquinamento delle prove.
3. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 MAGGIO 2003.