Sentenza 6 marzo 2000
Massime • 1
Sono pienamente utilizzabili a fini cautelari le dichiarazioni accusatorie rese da soggetto sentito come persona informata dei fatti che, successivamente e in diverso procedimento, assuma la qualità di indagato in procedimento per reato solo probatoriamente connesso con quello nell'ambito del quale le dichiarazioni accusatorie siano state rese e con questo solo eventualmente suscettibile di riunione. (Fattispecie relativa a un episodio di rissa, seguita a distanza di venti giorni da un tentato omicidio in danno di un partecipe ad essa, il cui legame non è stato ritenuto dalla S.C. riconducibile ad ipotesi previste dall'art. 12 c.p.p., bensì, al più, ad ipotesi di collegamento probatorio che può rilevare solo ai fini della disposizione di cui all'art. 192, comma quarto, cod. proc. pen., senza comportare effetti incidenti sulla posizione del dichiarante, esaminato in veste di parte offesa del più grave reato, in relazione al quale la qualità di indiziato che abbia assunto nell'altro procedimento è processualmente ininfluente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2000, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 06/03/2000
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 1691
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 44904/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL KA n. il 03.04.1990
avverso ordinanza del 09.10.1999 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Termano Abbate, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con ordinanza dell'8 ottobre 1999 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice di appello, confermava l'ordinanza del G.I.P. della stessa sede, reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AM IA.
Il Tribunale, premesso che costui era in stato di custodia cautelare solo in relazione al reato di tentato omicidio in danno di AZ AM, osservava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le risultanze investigative - ed, in particolare, la perizia medico-legale - imponevano di confermare la qualificazione giuridica del fatto.
D'altra parte, era infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del AZ e di M' IL SS, sentiti come persone informate sui fatti e non come persone indagate in procedimento connesso o collegato probatoriamente, poiché essi avevano assunto quest'ultima qualità nell'ambito di indagini svolte da un altro organo di polizia giudiziaria in un diverso procedimento (per il reato di rissa), che solo successivamente era stato riunito al primo.
Ricorre per cassazione la difesa, denunciando violazione degli artt.63 co.2 e 191 c.p.p.. Deduce che, ai fini dell'operatività della prima di dette norme, è del tutto irrilevante la circostanza che il dichiarante sia sottoposto ad indagine nell'ambito di un procedimento diverso, ove sussista, comunque, una connessione tale da determinare l'obbligo di adozione delle garanzie di difesa e l'incompatibilità con l'ufficio di testimone.
Ugualmente irrilevante, secondo il ricorrente, è il fatto che gli interroganti potessero non sapere che le persone interrogate erano sottoposte ad indagini nell'ambito di un procedimento connesso o collegato, poiché la "ratio" della norma si identifica nella necessità di assicurare la genuinità della deposizione. In relazione a tale esigenza, tutelata dall'art.63 co.2 c.p.p., è privo di fondamento anche il riferimento dell'ordinanza impugnata al contenuto non autoindiziante delle dichiarazioni rese dal AZ. Conclusivamente, si chiede con il ricorso l'annullamento del provvedimento gravato, previa declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal AZ e da M' IL SS.
Rileva la Corte che la censura contenuta nel ricorso è carente nella essenziale premessa processuale che sorregge l'articolata argomentazione proposta.
Non sussiste, infatti, nella specie un rapporto di connessione tra l'episodio avvenuto il 6 agosto 1998, in relazione al quale è stata adottata la misura cautelare a carico del AM, e la rissa che si sarebbe verificata il 16 luglio 1998, tale da giustificare l'assunto di una pretesa violazione dell'art.63 c.p.p.. Il legame tra i due fatti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art.12 c.p.p., essendo stato prospettato in chiave difensiva - ed in assenza di riscontri processuali, non compatibili con la fase in atto - soltanto che il primo è configurabile come antecedente eziologico del secondo, così da delinearne il movente.
Ma è evidente che una situazione siffatta è inidonea ad instaurare un rapporto di connessione che possa determinare il vizio denunciato, poiché il mero collegamento probatorio, ove sussistente, rileva unicamente ai fini della disposizione di cui al quarto comma dell'art.192 c.p.p. e non comporta effetti incidenti sulla posizione del dichiarante, che venga esaminato nel corso delle indagini preliminari quale parte offesa di uno specifico reato, in relazione al quale è processualmente ininfluente la veste di indiziato che la stessa persona può avere assunto in un altro, autonomo procedimento, solo in modo eventuale suscettibile di riunione con il primo, ai sensi dell'art.17 lett. d) c.p.p.. Pertanto, l'impugnazione va rigettata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copi del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art.94 co.1 ter n. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2000