Sentenza 12 gennaio 1998
Massime • 1
Qualora il giudice di appello provveda in camera di consiglio al di fuori dei casi previsti dall'art 599 c.p.p., ove nessuna delle parti abbia formulato riserve ed opposizioni a detta trasformazione, deve escludersi che la relativa nullità sia deducibile mediante ricorso per cassazione. Infatti trattasi di nullità riconducibile nell'ambito dell'art.181 c.p.p., che va eccepita dalle parti prima del compimento dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/1998, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1)Dott. ANGELO GIULIANO Presidente del 12/1/1998
2)Dott. GIOVANNI PIOLETTI Consigliere SENTENZA
3)Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO " N. 13
4)Dott. FERDINANDO IMPOSIMATO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. SALVATORE SALVAGO " N. 25163/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: PI IZ, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 3.2.1997 della Corte di appello di Roma Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e motivi
Il 3.2.1997, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 7.5.1996 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato PI IZ alla pena di g.15 di reclusione e L.
2.500.000 di multa perché colpevole del reato di omesso versamento all'erario, quale legale rappresentante della s.r.l. Gest.Italia Service, ritenute effettivamente operate per un totale complessivo di L.25.410.000. La PI ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli art.178 e segg. nonché 599 cod.proc.pen. per avere la Corte di merito retroattivamente trasformato in rito camerale il rito ordinario seguito dai primi giudici con conseguente violazione del proprio diritto di difesa.
Il ricorso è infondato.
È opportuno, anzitutto, precisare che la Corte di appello non ha modificato il rito da ordinario in camerale nell'udienza fissata per la trattazione dell'appello ne' a tale trasformazione ha attribuito efficacia retroattiva, ma già con il decreto di citazione notificato all'imputata, ha invitato quest'ultima "a comparire all'udienza che questa Corte di appello terrà in camera di consiglio il 3.2.1997..."; per cui il giudizio di impugnazione si è interamente svolto con il rito di cui all'art.599 cod. proc. pen. come già preannunciato dal menzionato decreto di citazione nella cui intestazione era, peraltro, già specificato che la citazione avveniva "per il giudizio di appello davanti la Corte in camera di consiglio".
Nel caso deve. quindi, trovare applicazione il principio più volte enunciato da questa Corte che, qualora il giudice di appello provveda in Camera di Consiglio al di fuori dei casi previsti dall'art. 599, comma primo, cod. proc. pen., ove nessuna delle parti abbia formulato riserve ed opposizioni a detta trasformazione, deve escludersi che la relativa nullità sia deducibile mediante ricorso per cassazione. Infatti, seppur a norma dell'art. 598 cod. proc. pen. valgono per il giudizio d'appello le norme relative a quello di primo grado, in quanto applicabili, e fra queste rientri quella di cui all'art. 471, primo comma, cod. proc. pen. secondo la quale "l'udienza è pubblica,
a pena di nullità", tuttavia, trattandosi di nullità riconducibile nell'ambito dell'art. 181 cod. proc. pen., la stessa va eccepita dalle parti presenti prima del compimento dell'atto, secondo quanto previsto dal comma secondo dell'art. 182 cod. proc. pen., verificandosi altrimenti la decadenza dalla sua deducibilità, a norma del comma terzo del medesimo articolo;
così come è avvenuto nel caso concreto in cui ne' l'imputata ne' il proprio difensore hanno lamentato durante il giudizio di impugnazione il suo erroneo svolgimento con il rito camerale (sent. n. 6361 del 23-06-1993; n. 2512 del 25-02-1994). D'altra parte, nel caso l'avvenuta celebrazione del giudizio con il rito camerale non ha comportato alcuna conseguenza riduttiva in merito all'intervento ed all'assistenza dell'imputata, come è invece avvenuto nella fattispecie da quest'ultima invocata ed esaminata dalla sentenza n. 12 del 1995 di questa Corte; posto che la ricorrente ha regolarmente proposto la menzionata istanza di riunione con altri procedimenti, respinta dal giudice di appello anche perché questi avevano per oggetto imputazioni diverse. Laddove la Corte di appello ha rigettato il motivo di gravame con cui la stessa si dichiarava estranea alla gestione della società proprio perché la PI non aveva prodotto la documentazione annunciata a sostegno del motivo, come pure le era consentito anche nel rito camerale dal disposto dell'art.599, 3^ comma cod.proc.pen. Al rigetto del ricorso consegue l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1998