Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 1
Ai fini della esclusione dell'estinzione del reato oggetto di decreto penale di condanna, la necessaria identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni e non anche ai delitti, sicché l'ulteriore delitto è sempre di ostacolo all'estinzione.
Commentario • 1
- 1. Art. 460 - Requisiti del decreto di condannahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2010, n. 16875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16875 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 10/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 431
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 28715/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VERONA, nei confronti di:
1) DE IN N. IL 04/05/1971 C/;
avverso l'ordinanza n. 174/2009 GIP TRIBUNALE di VERONA, del 27/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
lette le conclusioni del PG annullare l'ordinanza impugnata. OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica di Verona ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale della medesima città in data 27.6.2009 lamentando, con unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 460 c.p.p., u.c. avendo il Giudice dell'esecuzione dichiarato l'estinzione del reato di cui al decreto penale del G.I.P. di Verona in data 22.12.2001 - esecutivo il 14.3.2002 - ritenendo che la successiva condanna riportata da NT EN nel biennio per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non fosse ostativa alla concessione del beneficio in quanto attinente a reato di indole diversa rispetto al precedente. Il ricorso è fondato.
Come rileva il procuratore della Repubblica ricorrente la disposizione dell'art. 460 c.p.p., u.c. prevede che il reato è estinto se l'imputato non commette nel biennio una contravvenzione della medesima indole. Tale requisito non è invece richiesto ove il reato successivamente commesso sia, come nel caso di specie, un delitto in quanto il requisito della identità di indole per il reato successivamente commesso è riferito esclusivamente alle contravvenzioni.
L'ordinanza del gip deve essere pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010