CASS
Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13413 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da DA LE n. a Torino il 30/06/1989 avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 30/9/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NN AR De AN;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. AR Karen Garrini, che ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di LE DA avverso il provvedimento del G.u.p. del Tribunale di Milano che in data 16/07/2025, in accoglimento dell’istanza di UT BA S.p.A., aveva revocato il sequestro preventivo della somma di euro 389.978,63 disponendone la restituzione all’Istituto di credito. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13413 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/03/2026 2. Ha proposto ricorso per cassazione LE DA tramite il difensore Avv. AR Karen Garrini, deducendo il formale unico motivo di seguito enunziato nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: violazione degli artt. 263 e 325 cod. proc. pen. nonché dell’art. 55 D.lgs 159/2011 e art. 1, comma 65, L. 147/2013; mancanza di motivazione o motivazione apparente. 2.1. Secondo il difensore, il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla eccepita carenza di legittimazione della UT BA in relazione alla quale l’ordinanza impugnata non si è confrontata con gli argomenti spesi nell’atto di appello, limitandosi ad affermazioni generiche senza chiarire se l’istituto bancario debba considerarsi terzo estraneo al procedimento oppure persona offesa. 2.2. I giudici d’appello hanno del tutto trascurato la circostanza che la UT BA non avrebbe comunque potuto allegare alla propria istanza provvedimenti definitivi e irrevocabili volti a stabilire la proprietà delle somme in sequestro presso il notaio Voccia attesa la pendenza di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, I sez. civile, di Milano n. 553/2025. 2.3. Inoltre, risulta essere stata disattesa la giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittimo il permanere del sequestro penale nonostante la pronuncia in primo grado del giudice civile investito della risoluzione della controversia sulla proprietà della cosa sequestrata a favore del soggetto che ne chiedeva la restituzione. Il difensore deduce ulteriormente che le somme in questione sono state sequestrate presso il Notaio Voccia, il quale non è stato sentito nell’udienza camerale fissata dal G.u.p. con conseguente violazione dell’art. 263, comma 2, cod. proc. pen. 2.4. Parimenti, l’ordinanza impugnata ha disatteso la questione relativa alla carenza di interesse della UT BA a formulare istanza di restituzione a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale del riesame di Milano dell’originario provvedimento di sequestro in relazione al capo b) della rubrica, disponendo la restituzione del denaro vincolato all’odierna ricorrente, sulla base di considerazioni che collidono con il giudicato cautelare sul punto. Secondo la ricorrente, il G.u.p. del Tribunale di Milano, in luogo di disporre la restituzione delle somme, avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza di una controversia sulla proprietà delle cose in sequestro rimettendone la risoluzione al giudice civile, mantenendo nel frattempo la misura. 2.5. Il difensore deduce, altresì, la violazione degli artt. 321, comma 3, e 325 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta duplicazione delle istanze di restituzione delle somme da parte dell’istituto di credito che aveva portato a sostenere che le stesse fossero identiche e la seconda istanza non presentasse alcun elemento di novità rispetto alla prima;
stante la mancata impugnazione della prima ordinanza resa dal G.i.p. di Milano di contenuto reiettivo, ne sarebbe risultata preclusa la reiterazione in assenza di elementi di novità. 2.6. Il difensore eccepisce ulteriormente: - che l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione civile doveva soccombere dinanzi al vincolo ex art. 1, comma 63, lett. c) L. 147/2023 pattiziamente imposto in relazione alla somma, costituente residuo del prezzo di compravendita, affidata in custodia al notaio Voccia;
- che il provvedimento di assegnazione della somma all’istituto bancario alla data del 26/09/2024 era privo di efficacia esecutiva;
- che, alla data di emissione del decreto di sequestro preventivo in data 12/09/2024, il provvedimento di assegnazione del giudice civile non era ancora venuto ad esistenza. 2.7. Conseguentemente, poiché il titolo esecutivo costituito dall’assegnazione delle somme da parte del giudice dell’esecuzione risultava essere successivo all’adozione del sequestro penale, doveva trovare applicazione l’art. 55 del codice antimafia che prevede l’improcedibilità di tutte le azioni esecutive pendenti al momento dell’esecuzione del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle censure prospettate in sede di appello cautelare che il Tribunale del Riesame ha analiticamente scrutinato e disatteso sulla base di corretti argomenti giuridici rispetto ai quali la ricorrente esprime mero dissenso. 1.1. L’ordinanza impugnata ha fornito adeguata risposta a tutti i rilievi in questa sede riproposti sia con riguardo all’addotto difetto di legittimazione attiva e alla connessa carenza di interesse della UT BA che con riguardo al rapporto tra sequestro penale e procedura di espropriazione forzata presso terzi intrapresa dall’istituto bancario sulla scorta della sentenza n. 7200/2023 del Tribunale di Milano, provvisoriamente esecutiva, che – riconosciuto l’indebito oggettivo – aveva condannato DA LE ai sensi dell’art. 2789 cod. civ. alla reintegrazione della garanzia pignoratizia lesa. 1.2. I giudici della cautela hanno chiarito, con puntuali riferimenti giurisprudenziali, che al momento dell’esecuzione del sequestro preventivo la procedura esecutiva promossa da UT BA si era già conclusa con trasferimento immediato al creditore pignorante del credito spettante al debitore esecutato a seguito dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. La giurisprudenza civile ha in proposito precisato che, a seguito dell'assegnazione al creditore procedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del primo all'originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente;
ne deriva che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi saranno dovuti al tasso legale (e non a quello, in ipotesi superiore, eventualmente pattuito con l'originario creditore), salvo l'ulteriore risarcimento a norma dell'art. 1224, comma 2, cod. civ., ove il creditore procedente dimostri di aver subìto un danno ulteriore (Cass. Sez. 6, 11/03/2019, n. 6957, Rv. 653275-01; Cass. Sez. 3, n. 9888 del 19/09/1995, Rv. 494077-01). Si è, inoltre, chiarito che avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, 06/06/2023, n. 15822, Rv. 667838-01; Sez. 3, Ord. n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812-01; Sez. 3, n. 4505 del 24/02/2011, Rv. 617249-01). 1.3. L’ordinanza impugnata ha dato, inoltre, ampio ed esatto conto a pag. 12 delle ragioni d’inapplicabilità nella specie del disposto di cui all’art. 55 d. Lgs 159 /2011 che, mediante il rinvio all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., sancisce la prevalenza del sequestro penale, per gli interessi pubblici ad esso sottesi, rispetto al pignoramento civile e alla mera aspettativa civilistica correlata, e dell’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto la nuova disciplina sul deposito obbligatorio del prezzo, di imposte e di altre somme inerenti l’atto stipulato presso il notaio. Al riguardo, va debitamente rimarcato che il notaio è mero depositario della somma e non parte del rapporto obbligatorio garantito con la conseguenza che appare del tutto insussistente la violazione del contraddittorio dedotta dalla difesa in relazione all’udienza camerale dinanzi al primo giudice. 1.4. La ricorrente omette il confronto con le puntuali considerazioni reiettive svolte dal collegio cautelare esprimendo mero dissenso rispetto a valutazioni che appaiono conformi al dettato normativo e aderenti alle emergenze in atti. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN AR De AN DR PE
udita la relazione del Cons. NN AR De AN;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. AR Karen Garrini, che ha illustrato i motivi chiedendone l’accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di LE DA avverso il provvedimento del G.u.p. del Tribunale di Milano che in data 16/07/2025, in accoglimento dell’istanza di UT BA S.p.A., aveva revocato il sequestro preventivo della somma di euro 389.978,63 disponendone la restituzione all’Istituto di credito. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13413 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/03/2026 2. Ha proposto ricorso per cassazione LE DA tramite il difensore Avv. AR Karen Garrini, deducendo il formale unico motivo di seguito enunziato nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: violazione degli artt. 263 e 325 cod. proc. pen. nonché dell’art. 55 D.lgs 159/2011 e art. 1, comma 65, L. 147/2013; mancanza di motivazione o motivazione apparente. 2.1. Secondo il difensore, il collegio cautelare ha reso una motivazione solo apparente in ordine alla eccepita carenza di legittimazione della UT BA in relazione alla quale l’ordinanza impugnata non si è confrontata con gli argomenti spesi nell’atto di appello, limitandosi ad affermazioni generiche senza chiarire se l’istituto bancario debba considerarsi terzo estraneo al procedimento oppure persona offesa. 2.2. I giudici d’appello hanno del tutto trascurato la circostanza che la UT BA non avrebbe comunque potuto allegare alla propria istanza provvedimenti definitivi e irrevocabili volti a stabilire la proprietà delle somme in sequestro presso il notaio Voccia attesa la pendenza di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, I sez. civile, di Milano n. 553/2025. 2.3. Inoltre, risulta essere stata disattesa la giurisprudenza di legittimità secondo cui è legittimo il permanere del sequestro penale nonostante la pronuncia in primo grado del giudice civile investito della risoluzione della controversia sulla proprietà della cosa sequestrata a favore del soggetto che ne chiedeva la restituzione. Il difensore deduce ulteriormente che le somme in questione sono state sequestrate presso il Notaio Voccia, il quale non è stato sentito nell’udienza camerale fissata dal G.u.p. con conseguente violazione dell’art. 263, comma 2, cod. proc. pen. 2.4. Parimenti, l’ordinanza impugnata ha disatteso la questione relativa alla carenza di interesse della UT BA a formulare istanza di restituzione a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale del riesame di Milano dell’originario provvedimento di sequestro in relazione al capo b) della rubrica, disponendo la restituzione del denaro vincolato all’odierna ricorrente, sulla base di considerazioni che collidono con il giudicato cautelare sul punto. Secondo la ricorrente, il G.u.p. del Tribunale di Milano, in luogo di disporre la restituzione delle somme, avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza di una controversia sulla proprietà delle cose in sequestro rimettendone la risoluzione al giudice civile, mantenendo nel frattempo la misura. 2.5. Il difensore deduce, altresì, la violazione degli artt. 321, comma 3, e 325 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta duplicazione delle istanze di restituzione delle somme da parte dell’istituto di credito che aveva portato a sostenere che le stesse fossero identiche e la seconda istanza non presentasse alcun elemento di novità rispetto alla prima;
stante la mancata impugnazione della prima ordinanza resa dal G.i.p. di Milano di contenuto reiettivo, ne sarebbe risultata preclusa la reiterazione in assenza di elementi di novità. 2.6. Il difensore eccepisce ulteriormente: - che l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione civile doveva soccombere dinanzi al vincolo ex art. 1, comma 63, lett. c) L. 147/2023 pattiziamente imposto in relazione alla somma, costituente residuo del prezzo di compravendita, affidata in custodia al notaio Voccia;
- che il provvedimento di assegnazione della somma all’istituto bancario alla data del 26/09/2024 era privo di efficacia esecutiva;
- che, alla data di emissione del decreto di sequestro preventivo in data 12/09/2024, il provvedimento di assegnazione del giudice civile non era ancora venuto ad esistenza. 2.7. Conseguentemente, poiché il titolo esecutivo costituito dall’assegnazione delle somme da parte del giudice dell’esecuzione risultava essere successivo all’adozione del sequestro penale, doveva trovare applicazione l’art. 55 del codice antimafia che prevede l’improcedibilità di tutte le azioni esecutive pendenti al momento dell’esecuzione del sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle censure prospettate in sede di appello cautelare che il Tribunale del Riesame ha analiticamente scrutinato e disatteso sulla base di corretti argomenti giuridici rispetto ai quali la ricorrente esprime mero dissenso. 1.1. L’ordinanza impugnata ha fornito adeguata risposta a tutti i rilievi in questa sede riproposti sia con riguardo all’addotto difetto di legittimazione attiva e alla connessa carenza di interesse della UT BA che con riguardo al rapporto tra sequestro penale e procedura di espropriazione forzata presso terzi intrapresa dall’istituto bancario sulla scorta della sentenza n. 7200/2023 del Tribunale di Milano, provvisoriamente esecutiva, che – riconosciuto l’indebito oggettivo – aveva condannato DA LE ai sensi dell’art. 2789 cod. civ. alla reintegrazione della garanzia pignoratizia lesa. 1.2. I giudici della cautela hanno chiarito, con puntuali riferimenti giurisprudenziali, che al momento dell’esecuzione del sequestro preventivo la procedura esecutiva promossa da UT BA si era già conclusa con trasferimento immediato al creditore pignorante del credito spettante al debitore esecutato a seguito dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. La giurisprudenza civile ha in proposito precisato che, a seguito dell'assegnazione al creditore procedente della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del primo all'originario creditore/debitore pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, al creditore procedente;
ne deriva che, in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi saranno dovuti al tasso legale (e non a quello, in ipotesi superiore, eventualmente pattuito con l'originario creditore), salvo l'ulteriore risarcimento a norma dell'art. 1224, comma 2, cod. civ., ove il creditore procedente dimostri di aver subìto un danno ulteriore (Cass. Sez. 6, 11/03/2019, n. 6957, Rv. 653275-01; Cass. Sez. 3, n. 9888 del 19/09/1995, Rv. 494077-01). Si è, inoltre, chiarito che avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 3, 06/06/2023, n. 15822, Rv. 667838-01; Sez. 3, Ord. n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812-01; Sez. 3, n. 4505 del 24/02/2011, Rv. 617249-01). 1.3. L’ordinanza impugnata ha dato, inoltre, ampio ed esatto conto a pag. 12 delle ragioni d’inapplicabilità nella specie del disposto di cui all’art. 55 d. Lgs 159 /2011 che, mediante il rinvio all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., sancisce la prevalenza del sequestro penale, per gli interessi pubblici ad esso sottesi, rispetto al pignoramento civile e alla mera aspettativa civilistica correlata, e dell’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto la nuova disciplina sul deposito obbligatorio del prezzo, di imposte e di altre somme inerenti l’atto stipulato presso il notaio. Al riguardo, va debitamente rimarcato che il notaio è mero depositario della somma e non parte del rapporto obbligatorio garantito con la conseguenza che appare del tutto insussistente la violazione del contraddittorio dedotta dalla difesa in relazione all’udienza camerale dinanzi al primo giudice. 1.4. La ricorrente omette il confronto con le puntuali considerazioni reiettive svolte dal collegio cautelare esprimendo mero dissenso rispetto a valutazioni che appaiono conformi al dettato normativo e aderenti alle emergenze in atti. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 18 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN AR De AN DR PE