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Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42409 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TR IS DA nato il [...] AN DAE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito/letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro GAETA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42409 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 26/09/2023 4. RITENUTO IN FATTO 1.1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pescara - che aveva riconosciuto, per quanto qui di rilievo, ID IS PO e IDe NA colpevoli, in concorso, del reato a loro ascritto di lesioni personali volontarie aggravate dall'indebolimento permanente dell'organo dell'udito, con postumi superiori a 40 giorni ( capo 1), e il solo PO anche del delitto di tentata violenza privata (capo 2), per avere aggredito, all'interno della Casa circondariale di Pescara, un altro detenuto con schiaffi e pugni, e per averlo minacciato al fine di impedirgli di denunciare il fatto, condannandoli, all'esito del giudizio abbreviato, alle rispettive pene, operato l'aumento per la recidiva e la diminuzione per il rito, - ha rideterminato la pena nei confronti di PO, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorrono entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato AL TR, che, nell'interesse di NA, svolge tre motivi, mentre ne articola due il ricorso di PO. 3. Ricorso di NA. 3.1. vizi della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto sub 2, per avere concorso a minacciare la persona offesa al fine di costringerlo a non raccontare i fatti di cui al capo 1) e a non presentare denuncia per tali accadimenti. La sentenza impugnata - si sostiene - con motivazione superficiale, ha ravvisato il reato di minaccia senza individuare l'espressione intimidatoria che sarebbe stata pronunciata al cospetto del teste di polizia giudiziaria che ne ha riferito ( in assenza di denuncia da parte della p.o.), e senza la specificazione del male ingiusto prospettato, sostenendosi che si è al cospetto, in assenza di più rassicuranti elementi di prova, di un mero avvertimento, penalmente irrilevante. 3.2. assenza della condizione di procedibilità per il reato di cui al capo 2, avendo la persona offesa presentato querela per il solo reato di lesioni. Si invoca, quindi, il proscioglimento. 3.3. vizi della motivazione in punto di riconoscimento della recidiva contestata avendo la sentenza impugnata omesso di individuare elementi da cui trarre una maggiore pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena. 4. Ricorso PO. 4.1. vizi della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni di cui al capo 1. Ci si duole che la sentenza impugnata avrebbe immotivatamente attribuito al ricorrente la responsabilità delle lesioni patite dalla p.o. la quale venne attinta da più persone senza che sia stato possibile individuarne l'autore. La Corte di appello ha fondato la decisione sul racconto della p.o., in realtà poco dettagliato, e non riscontrato, giungendo a conclusioni non argomentate. 4.2. Il secondo motivo è declinato negli stessi termini del primo motivo formulato nell'interesse di NA. CONSIDERATO IN DIRITTO -2) 1. I ricorsi risultano declinati in termini non consentiti dinanzi al Giudice di legittimità, sia perché mirano a conseguire un inammissibile sindacato su scelte valutative compiute, non illogicamente, dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); sia perché risultano genericamente privi del dovuto confronto con gli argomenti spesi dalla Corte di appello a sostegno del proprio discorso giustificativo;
sia, ancora, perché manifestamente infondati. 2. Quanto ai motivi ( primo di NA e secondo di PO) con i quali viene denunciata la mancata dimostrazione della natura intimidatoria delle minacce, la Corte di merito ha richiamato la fonte probatoria, costituita dalla relazione di servizio del 9 maggio2018 dell'assistente capo Carità, nella quale è detto, chiaramente, che gli odierni imputati ebbero a minacciare la persona offesa affinché non riferisse quanto poco prima accaduto all'interno della Casa circondariale di Pescara, e, come ha correttamente annotato la Corte di appello, "E' evidente che astenersi dalla denuncia non fosse il contenuto, ma lo scopo della minaccia", a riscontro di un adeguato apprezzamento del profilo di prova in merito al proferinnento di minaccia allo scopo di tacitare la persona offesa e di paralizzare ogni iniziativa giudiziaria, e della corretta valutazione del fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen.. Ulteriori indagini finalizzate a un più approfondito apprezzamento del contenuto della minaccia, come invocate dalla difesa, restano precluse dalla scelta processuale in favore del rito contratto. 3. Manifestamente infondato, oltre che afflitto da irrimediabile genericità, e non prospettato al giudice di appello, il secondo motivo, con cui si eccepisce la assenza della condizione di procedibilità per il reato di cui al capo 2, sostenendosi che la persona offesa avrebbe presentato querela per il solo reato di lesioni, e non anche per la minaccia. 3.1. La deduzione non tiene conto della natura assegnata alla querela, quale condizione di procedibilità, nel senso che la sua funzione é essenzialmente quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, di tal che contenuto necessario e sufficiente per la sua validità é che il querelante manifesti l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 09/11/1993, dep. 1994, Frullano, Rv. 196479). Ciò che rileva è che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento, mentre la qualificazione dei fatti e la raccolta delle prove in ordine ad ulteriori ipotesi di reato configurabili, spetta all'autorità giudiziaria (Dà mihi factrum dabo tibi jus). 4. Il terzo motivo formulato dal difensore di NA, con cui si denuncia violazione dell'art. 99 cod. pen., oltre che vizi della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva, con applicazione del relativo aumento di pena, non si confronta effettivamente con la sentenza impugnata che, lungi dal mancare di argomentare la propria decisione sul punto, parificando le posizioni degli imputati, ha, sinteticamente ma efficacemente, posto in correlazione i precedenti penali numerosi, gravi e specifici (posto che la recidiva era contestata nella forma specifica, reiterata e infraquinquennale), con le gravi modalità del fatto contestato, da cui ha tratto, ragionevolmente, la prognosi di "una netta propensione alla consumazione di reati contro la persona"(pag. 7 sentenza impugnata). Ha, altresì, stigmatizzato la circostanza che il grave episodio di aggressione si è svolto all'interno di una casa circondariale (e, per questo, particolarmente allarmante quanto a gravità intrinseca e modalità), per affermare che "le numerose condanne a pena detentiva, che spiegano anche la presenza in un istituto di detenzione, non hanno esplicato nessuna efficacia preventiva ai fini della successiva consumazione di reati" (pag. 8). Trattasi di motivazione certamente congrua e sufficiente né la critica difensiva si è premurata di individuare una frattura effettiva nella tenuta del ragionamento che, come si è visto, non fonda esclusivamente, sulla presenza di precedenti, ma su una specifica e concreta analisi dell'indice di pericolosità espresso dalla condotta in esame alla luce dell'influenza prodotta dalla pregressa condotta delittuosa, coerentemente traendone una maggiore inclinazione a delinquere. La valutazione della Corte di appello è, dunque, coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di recidiva - intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato - si richiede al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690), essendo il giudice tenuto a verificare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e a valutare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale. (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). 5. Palesemente inammissibile il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di PO, con il quale si denuncia il vizio di motivazione con cui si è affermata la responsabilità del predetto in ordine al reato di lesioni come contestato al capo 1, non ritenendosi raggiunta la prova rassicurante della sua compartecipazione, in assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa. E' inammissibile il motivo, sia perché mira a una integrale rivisitazione del compendio probatorio da parte delgiudice di legittimità, sia perché propone argomentazioni manifestamente infondate, obliterando le chiare motivazioni della sentenza impugnata, che ha sottolineato come la persona offesa abbia precisato di essere stato colpito da PO con maggiore veemenza. Si tratta di dichiarazioni inequivoche e precise nell'identificazione del ricorrente in colui che lo colpì al volto con schiaffi violenti sulle orecchie e con un pugno sulla bocca, peraltro riscontrate dalla tipologia delle lesioni patite in relazione alle descritte modalità di aggressione. La difesa, che pure si duole della ricostruzione operata dalla Corte di appello, omette, tuttavia, di formulare censure riguardanti la credibilità della p.o. nè prospetta una qualche finalità calunniatrice. Di qui anche la genericità del motivo. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito/letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pietro GAETA, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42409 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 26/09/2023 4. RITENUTO IN FATTO 1.1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Pescara - che aveva riconosciuto, per quanto qui di rilievo, ID IS PO e IDe NA colpevoli, in concorso, del reato a loro ascritto di lesioni personali volontarie aggravate dall'indebolimento permanente dell'organo dell'udito, con postumi superiori a 40 giorni ( capo 1), e il solo PO anche del delitto di tentata violenza privata (capo 2), per avere aggredito, all'interno della Casa circondariale di Pescara, un altro detenuto con schiaffi e pugni, e per averlo minacciato al fine di impedirgli di denunciare il fatto, condannandoli, all'esito del giudizio abbreviato, alle rispettive pene, operato l'aumento per la recidiva e la diminuzione per il rito, - ha rideterminato la pena nei confronti di PO, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorrono entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato AL TR, che, nell'interesse di NA, svolge tre motivi, mentre ne articola due il ricorso di PO. 3. Ricorso di NA. 3.1. vizi della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto sub 2, per avere concorso a minacciare la persona offesa al fine di costringerlo a non raccontare i fatti di cui al capo 1) e a non presentare denuncia per tali accadimenti. La sentenza impugnata - si sostiene - con motivazione superficiale, ha ravvisato il reato di minaccia senza individuare l'espressione intimidatoria che sarebbe stata pronunciata al cospetto del teste di polizia giudiziaria che ne ha riferito ( in assenza di denuncia da parte della p.o.), e senza la specificazione del male ingiusto prospettato, sostenendosi che si è al cospetto, in assenza di più rassicuranti elementi di prova, di un mero avvertimento, penalmente irrilevante. 3.2. assenza della condizione di procedibilità per il reato di cui al capo 2, avendo la persona offesa presentato querela per il solo reato di lesioni. Si invoca, quindi, il proscioglimento. 3.3. vizi della motivazione in punto di riconoscimento della recidiva contestata avendo la sentenza impugnata omesso di individuare elementi da cui trarre una maggiore pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena. 4. Ricorso PO. 4.1. vizi della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità per il delitto di lesioni di cui al capo 1. Ci si duole che la sentenza impugnata avrebbe immotivatamente attribuito al ricorrente la responsabilità delle lesioni patite dalla p.o. la quale venne attinta da più persone senza che sia stato possibile individuarne l'autore. La Corte di appello ha fondato la decisione sul racconto della p.o., in realtà poco dettagliato, e non riscontrato, giungendo a conclusioni non argomentate. 4.2. Il secondo motivo è declinato negli stessi termini del primo motivo formulato nell'interesse di NA. CONSIDERATO IN DIRITTO -2) 1. I ricorsi risultano declinati in termini non consentiti dinanzi al Giudice di legittimità, sia perché mirano a conseguire un inammissibile sindacato su scelte valutative compiute, non illogicamente, dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); sia perché risultano genericamente privi del dovuto confronto con gli argomenti spesi dalla Corte di appello a sostegno del proprio discorso giustificativo;
sia, ancora, perché manifestamente infondati. 2. Quanto ai motivi ( primo di NA e secondo di PO) con i quali viene denunciata la mancata dimostrazione della natura intimidatoria delle minacce, la Corte di merito ha richiamato la fonte probatoria, costituita dalla relazione di servizio del 9 maggio2018 dell'assistente capo Carità, nella quale è detto, chiaramente, che gli odierni imputati ebbero a minacciare la persona offesa affinché non riferisse quanto poco prima accaduto all'interno della Casa circondariale di Pescara, e, come ha correttamente annotato la Corte di appello, "E' evidente che astenersi dalla denuncia non fosse il contenuto, ma lo scopo della minaccia", a riscontro di un adeguato apprezzamento del profilo di prova in merito al proferinnento di minaccia allo scopo di tacitare la persona offesa e di paralizzare ogni iniziativa giudiziaria, e della corretta valutazione del fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen.. Ulteriori indagini finalizzate a un più approfondito apprezzamento del contenuto della minaccia, come invocate dalla difesa, restano precluse dalla scelta processuale in favore del rito contratto. 3. Manifestamente infondato, oltre che afflitto da irrimediabile genericità, e non prospettato al giudice di appello, il secondo motivo, con cui si eccepisce la assenza della condizione di procedibilità per il reato di cui al capo 2, sostenendosi che la persona offesa avrebbe presentato querela per il solo reato di lesioni, e non anche per la minaccia. 3.1. La deduzione non tiene conto della natura assegnata alla querela, quale condizione di procedibilità, nel senso che la sua funzione é essenzialmente quella di consentire all'autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, di tal che contenuto necessario e sufficiente per la sua validità é che il querelante manifesti l'istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 09/11/1993, dep. 1994, Frullano, Rv. 196479). Ciò che rileva è che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento, mentre la qualificazione dei fatti e la raccolta delle prove in ordine ad ulteriori ipotesi di reato configurabili, spetta all'autorità giudiziaria (Dà mihi factrum dabo tibi jus). 4. Il terzo motivo formulato dal difensore di NA, con cui si denuncia violazione dell'art. 99 cod. pen., oltre che vizi della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva, con applicazione del relativo aumento di pena, non si confronta effettivamente con la sentenza impugnata che, lungi dal mancare di argomentare la propria decisione sul punto, parificando le posizioni degli imputati, ha, sinteticamente ma efficacemente, posto in correlazione i precedenti penali numerosi, gravi e specifici (posto che la recidiva era contestata nella forma specifica, reiterata e infraquinquennale), con le gravi modalità del fatto contestato, da cui ha tratto, ragionevolmente, la prognosi di "una netta propensione alla consumazione di reati contro la persona"(pag. 7 sentenza impugnata). Ha, altresì, stigmatizzato la circostanza che il grave episodio di aggressione si è svolto all'interno di una casa circondariale (e, per questo, particolarmente allarmante quanto a gravità intrinseca e modalità), per affermare che "le numerose condanne a pena detentiva, che spiegano anche la presenza in un istituto di detenzione, non hanno esplicato nessuna efficacia preventiva ai fini della successiva consumazione di reati" (pag. 8). Trattasi di motivazione certamente congrua e sufficiente né la critica difensiva si è premurata di individuare una frattura effettiva nella tenuta del ragionamento che, come si è visto, non fonda esclusivamente, sulla presenza di precedenti, ma su una specifica e concreta analisi dell'indice di pericolosità espresso dalla condotta in esame alla luce dell'influenza prodotta dalla pregressa condotta delittuosa, coerentemente traendone una maggiore inclinazione a delinquere. La valutazione della Corte di appello è, dunque, coerente con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di recidiva - intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato - si richiede al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690), essendo il giudice tenuto a verificare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, e a valutare se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale. (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). 5. Palesemente inammissibile il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di PO, con il quale si denuncia il vizio di motivazione con cui si è affermata la responsabilità del predetto in ordine al reato di lesioni come contestato al capo 1, non ritenendosi raggiunta la prova rassicurante della sua compartecipazione, in assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa. E' inammissibile il motivo, sia perché mira a una integrale rivisitazione del compendio probatorio da parte delgiudice di legittimità, sia perché propone argomentazioni manifestamente infondate, obliterando le chiare motivazioni della sentenza impugnata, che ha sottolineato come la persona offesa abbia precisato di essere stato colpito da PO con maggiore veemenza. Si tratta di dichiarazioni inequivoche e precise nell'identificazione del ricorrente in colui che lo colpì al volto con schiaffi violenti sulle orecchie e con un pugno sulla bocca, peraltro riscontrate dalla tipologia delle lesioni patite in relazione alle descritte modalità di aggressione. La difesa, che pure si duole della ricostruzione operata dalla Corte di appello, omette, tuttavia, di formulare censure riguardanti la credibilità della p.o. nè prospetta una qualche finalità calunniatrice. Di qui anche la genericità del motivo. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore