Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., in base al quale la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, è sufficiente che, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto non essendo, invece, necessaria la sopravvenuta impossibilità di ripetizione degli atti già assunti nel corso delle indagini ovvero dell'udienza preliminare, ipotesi questa già contemplata dal successivo art. 512 codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2014, n. 14139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14139 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 12/11/2014
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 2139
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 13071/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT TE ID N. IL 19/10/1984;
avverso la sentenza n. 114/2012 CORTE APPELLO di BARI, del 06/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva ritenuto MI ER DA responsabile del reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, perché, in concorso con la contestuale condotta colposa della persona offesa, cagionava il decesso di CZ ZE UL. Al predetto era addebitato di aver percorso a bordo della propria autovettura la SS. Adriatica in direzione da Foggia verso Candela alla velocità di 90-100 km orari, superiore al limite di 40 km/h previsto, e comunque eccessiva avuto riguardo all'ora tarda e all'assenza di illuminazione stradale, talché, a seguito di un'azione di disturbo posta in essere dalla CZ, trasportata, la quale aveva messo le mani sul volante, l'auto sbandava verso il margine sinistro della strada, andando a urtare violentemente contro il guard rail, strisciando contro lo stesso e superandolo, per poi ribaltarsi sul tettuccio. La CZ era deceduta per le lesioni riportate. Al contempo l'imputato era assolto dal reato di cui all'art. 189 C.d.S., comma 6, a lui pure contestato.
2. La ricostruzione dei fatti si fondava sulla deposizione di LC EL, che sedeva sul sedile i posteriore dell'auto insieme con il marito LC LE, secondo la quale la CZ, che sedeva sul sedile anteriore accanto al conducente, aveva iniziato a litigare con quest'ultimo, toccando il volante. Il MI aveva perso il controllo e l'autovettura, sbandando, si era capovolta più volte. Rilevavano i giudici del merito che se la velocità fosse stata quella consentita o inferiore a quella di marcia, il TR avrebbe controllato la traiettoria, evitando l'urto o, in ogni caso, le conseguenze rovinose dello stesso.
3. Con ricorso per cassazione l'imputato deduce:
1) mancanza o illogicità della motivazione. Osserva che, pur ammettendo la circostanza del mancato rispetto del limite provvisorio di velocità di 40 km/h, dalla dinamica dell'incidente era emersa chiaramente la gravita del comportamento imprevedibile e imprudente della vittima, la quale si era resa unica responsabile del fatto, sicché, anche se l'imputato avesse rispettato il limite di velocità, l'incidente si sarebbe in ogni caso verificato;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 606 lett. b), comma 1, con riferimento al mancato annullamento dell'ordinanza di acquisizione delle s.i.t. di SM OA UT, teste al quale il P.M. aveva rinunciato, posto che la rinuncia di un teste di lista comporta soltanto la sua esclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. In ordine al primo motivo si evidenzia, in primo luogo, che al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte di legittimità in giudice del fatto. È da rilevare, poi, che nel caso in disamina la Corte di legittimità offre una ricostruzione degli accadimenti coerente con le risultanze istruttorie e da conto, con argomentazioni logiche, della inidoneità del contributo causale della vittima a determinare l'esonero del ricorrente dalla condotta colposa contestualmente posta in essere.
3. In ordine al secondo motivo d'impugnazione, preme richiamare in questa sede il principio giurisprudenziale in forza del quale "ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art. 511 c.p.p., comma 2, secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, in quest'ultima espressione è compreso ogni caso in cui, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto (per mancata comparizione dell'esaminando, per mancata ammissione della testimonianza, per rinuncia da parte di chi l'aveva chiesto e così via), e non solo il caso che l'esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione (già contemplato dal successivo art. 512)" (in tal senso Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 3491 del 31/01/2000 Rv. 215515, conformi). A ciò si aggiunga che, nel prospettare la doglianza, il ricorrente non ha indicato le ragioni in forza delle quali la deposizione della predetta teste sia rilevante, talché il rilievo non può ritenersi connotato dai caratteri delle decisività.
5. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Ne consegue per il ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015