Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2014, n. 14139
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Sentenza 12 novembre 2014

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Ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., in base al quale la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, è sufficiente che, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto non essendo, invece, necessaria la sopravvenuta impossibilità di ripetizione degli atti già assunti nel corso delle indagini ovvero dell'udienza preliminare, ipotesi questa già contemplata dal successivo art. 512 codice di rito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2014, n. 14139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14139
    Data del deposito : 12 novembre 2014

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