Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/1998, n. 595
CASS
Sentenza 19 febbraio 1998

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Le norme che disciplinano l'applicazione di misure cautelari hanno carattere processuale, ma, per la loro influenza immediata sullo "status libertatis", hanno rilevanza sostanziale, con la conseguenza che, in tale materia, si applicano le norme sulla successione di leggi nel tempo proprie delle disposizioni sostanziali. Pertanto, in caso di norme più favorevoli introdotte con decreto legge non convertito, si applicano le disposizioni vigenti nel momento della commissione del fatto, per effetto dell'art. 77, comma terzo, cost. e della sentenza della Corte costituzionale 19 febbraio 1995, n. 51, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma quinto, c.p., nella parte in cui rende applicabili, nel caso di decreto legge non convertito, le disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (I principi anzidetti sono stati affermati in una fattispecie relativa all'art. 2 del decreto legge 14 luglio 1994, n. 440, non convertito, che aveva introdotto il comma 3 bis nell'art. 275 c.p.p., con il quale si era inibita l'adozione di provvedimenti di custodia cautelare per delitti diversi da quelli indicati nel comma 3 dello stesso articolo e dell'art. 380 c.p.p.: la Corte ha conseguentemente valutato corretta la soluzione dei giudici di merito che non avevano ritenuto caducati gli effetti di una misura cautelare per effetto della entrata in vigore del decreto-legge citato).

Nell'apprezzare se, rispetto al soddisfacimento delle esigenze cautelari, ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere risulti inadeguata, deve aversi riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 273 e seguenti c.p.p., non trascurando l'entità del tempo trascorso dalla commissione del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/1998, n. 595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 595
    Data del deposito : 19 febbraio 1998

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