Sentenza 19 febbraio 1998
Massime • 2
Le norme che disciplinano l'applicazione di misure cautelari hanno carattere processuale, ma, per la loro influenza immediata sullo "status libertatis", hanno rilevanza sostanziale, con la conseguenza che, in tale materia, si applicano le norme sulla successione di leggi nel tempo proprie delle disposizioni sostanziali. Pertanto, in caso di norme più favorevoli introdotte con decreto legge non convertito, si applicano le disposizioni vigenti nel momento della commissione del fatto, per effetto dell'art. 77, comma terzo, cost. e della sentenza della Corte costituzionale 19 febbraio 1995, n. 51, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma quinto, c.p., nella parte in cui rende applicabili, nel caso di decreto legge non convertito, le disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (I principi anzidetti sono stati affermati in una fattispecie relativa all'art. 2 del decreto legge 14 luglio 1994, n. 440, non convertito, che aveva introdotto il comma 3 bis nell'art. 275 c.p.p., con il quale si era inibita l'adozione di provvedimenti di custodia cautelare per delitti diversi da quelli indicati nel comma 3 dello stesso articolo e dell'art. 380 c.p.p.: la Corte ha conseguentemente valutato corretta la soluzione dei giudici di merito che non avevano ritenuto caducati gli effetti di una misura cautelare per effetto della entrata in vigore del decreto-legge citato).
Nell'apprezzare se, rispetto al soddisfacimento delle esigenze cautelari, ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere risulti inadeguata, deve aversi riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 273 e seguenti c.p.p., non trascurando l'entità del tempo trascorso dalla commissione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/1998, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 19.2.1998
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " OL DI RG " N. 595
3. " TO IB " REGISTRO GENERALE
4. " RI TE " N. 35175/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RU PA, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza in data 16-6-1997 del Tribunale di Salerno;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore, avv. Manfredo Rossi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 16-6-1997, il Tribunale di Salerno, decidendo ex art. 310 cpp, confermava il provvedimento 18-4-1997 della Prima sezione penale di esso ufficio, che aveva rigettato l'istanza di AR US, tendente a ottenere la revoca (o la sostituzione con gli arresti domiciliari) della misura della custodia cautelare in carcere, disposta nei suoi confronti con ordinanza 11-1-94 del GIP (Giudice per le indagini preliminari) per il reato di corruzione (artt. 110-319-321 c.p.). In motivazione, il Tribunale poneva in particolare evidenza: come l'istanza 15-2-97 fosse da ritenere "richiesta di revoca"; come fosse da ritenere "non cessato lo stato di latitanza" del US (fermato in Francia, con fermo tramutato in arresto provvisorio a fini estradizionali), non essendovi stata l'estradizione dello stesso;
come il decreto-legge n. 440/94 avesse cessato di aver efficacia ex tune in quanto non convertito in legge;
come non vi fosse stata, perciò, alcuna caducazione della misura cautelare di massimo rigore (con conseguente permanenza dello stato di latitanza); come non vi fossero state acquisizioni successive atte a smentire la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ritenuta dal provvedimento iniziale); come il pericolo di fuga fosse concretamente comprovato dalla latitanza;
come il pericolo di reiterazione criminosa fosse da ribadire, sulla base dei numerosi e gravi precedenti (ben sette ordinanze di custodia cautelare per fatti della stessa indole), e non potesse considerarsi escluso solo per l'intervenuta dismissione dell'ufficio e/o carica pubblica;
come la misura della custodia in carcere apparisse adeguata alle esigenze cautelari del caso (con irrilevanza, in proposito, dell'età di anni 70).
Proponevano ricorso per cassazione i difensori del US, deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:
1) "Violazione dell'art. 299 cpp in relazione all'art. 311 cpp, per non aver dato esecuzione al D.L. 14-7-94 n. 440": per un breve periodo di tempo la normativa sarebbe stata operante e avrebbe dovuto esser applicata;
avrebbe dovuto farsi riferimento al principio "tempus regitactum"; avrebbe dovuto essere emesso un nuovo provvedimento custodiale;
2) "Violazione dell'art. 274 cpp in relazione all'art. 311 cpp, per omessa valutazione dell'effettiva sussistenza delle esigenze cautelari": a seguito della estinzione del precedente procedimento (ex DL 440/94), avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione ex novo;
le esigenze cautelari ex art. 274 lett. a) cpp, avrebbero dovuto essere escluse per la lontananza dei fatti nel tempo;
il riferimento a precedenti arresti sarebbe del tutto ininfluente per rapporto alle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cpp;
il rischio di fuga (ex art. 274 lett. c cpp) sarebbe da escludere, essendo il US sottoposto in Francia a controllo giudiziario;
3) "Violazione dell'art. 275 c. 4 e dell'art. 284 cpp in relazione all'art. 311 cpp, per la negata concessione degli arresti domiciliari": la motivazione per relationem (rispetto al provvedimento impugnato) sarebbe inadeguata e insufficiente. Con "motivi nuovi" (3-2-98) la difesa del US riprendeva e sviluppava i predetti argomenti:
a) citando alcuni casi nei quali, pur essendo gli interessati latitanti, il DL 440/94 avrebbe determinato prima la modifica e poi il ripristino del provvedimento cautelare;
b) richiamando orientamenti giurisprudenziali e dottrinari che escluderebbe - asseritamente - la possibilità di considerare il US tuttora latitante;
c) ribadendo che non si sarebbero valutate le reali esigenze cautelari e l'età del ricorrente (tanto più che la Cassazione avrebbe annullato il provvedimento ex art. 310 cpp in un caso analogo, con altra sentenza del 29-1-98). Con memoria del 17-2-98, la difesa del US ribadiva come costui avesse compiuto i settanta anni di età (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 275 c. 4 cpp). All'odierna udienza il Procuratore generale e il difensore hanno illustrato, rispettivamente, le conclusioni sintetizzate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di AR US è da disattendere per quanto concerne la pretesa erronea mancata applicazione delle norme di cui al Decreto Legge n. 440/94. Come esattamente sottolineato dal provvedimento impugnato, infatti, le norme che disciplinano l'applicazione di misure cautelari sono norme processuali, per le quali vige il principio tempus regit actum, ma che - per la loro influenza immediata sullo status libertatis - , hanno una rilevanza sostanziale (con conseguente applicazione delle norme sulla successione nel tempo delle leggi sostanziali. Ciò posto si reputa applicabile, nel caso di specie, il disposto dell'art. 2 u.c. c.p., con riferimento ai decreti legge non convertiti, che cessano di avere efficacia ex tune con reviviscenza o riespansione retroattiva della legge sospesa in tutto o in parte dallo stesso decreto legge. Tanto deriva dall'art. 77 c.3 Cost., e, per quanto riguarda i fatti pregressi cioè commessi prima dell'entrata in vigore del decreto legge non convertito, si applica la legge vigente al tempo della loro commissione, anche se il decreto è più favorevole. Detta soluzione è stata sancita dalla Corte Costituzionale (sent. 51/85), che ha dichiarato illegittimo l'art. 2 c.5 c.p., nella parte in cui prevede l'applicabilità del decreto non convertito, se più favorevole al reso, ai fatti anteriori. Non può, quindi, sostenersi la automatica caducazione della misura cautelare di massimo rigore imposta con l'ordinanza 11.1.94 in relazione a ipotesi per le quali successivamente, nel luglio 1994, venne interdetta l'adozione di misure custodiali inframurarie (secondo quanto desumibile dall'art. 2 DL 440/94, in modifica al testo previgente dell'art. 275 cpp con introduzione del comma 3 bis). La non conversione in legge del detto decreto ha impedito l'evolversi del principio di successione di leggi penali nel tempo, tant'è che nel periodo ancora successivo alla caducazione del decreto si instaurava un filone giurisprudenziale di ripristino della custodia cautelare in carcere per quelle misure sostituite con gli arresti domiciliari (Cass. I, 13-12-94, Marchitelli). Tale ultima circostanza (sostituibilità con misura meno gravosa) non si è poi potuta verificare medio tempore con riferimento all'ordinanza in esame, attesa la perdurante inesiguibilità di essa per la perdurante latitanza del US.
Come già rilevato in un caso analogo da altra decisione di questa stessa sezione della Corte Suprema (Cass. VI, sent. 335, cc. 29-1-98, US), risulta, invece, fondato il motivo concernente il vizio di motivazione sul punto dell'adeguatezza della misura cautelare. Il Tribunale, invero, dopo aver ritenuto la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga, ha escluso la sostituibilità della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, non potendosi esprimere alcun giudizio di valore positivo della personalità del prevenuto, attesa l'assenza "di dati fattuali sui quali far leva per segnalare la maturazione di esigenze e/o finalità di risocializzazione o emenda dal reato. A ciò si aggiunga la proporzionalità della misura maggiormente afflittiva rispetto alla irroganda pena".
Le predette valutazioni, peraltro, non rilevano ai fini della scelta della misura.
Nel caso di specie, infatti, si tratta di valutare se, rispetto al soddisfacimento della esigenza ravvisata, ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere risulti inadeguata (art. 275 c. 3 cpp). Nel compiere detto apprezzamento deve aversi riguardo ai criteri stabiliti dagli artt. 273 e ss. cpp, non trascurando neppure l'importanza del tempo trascorso dalla commissione del reato, secondo quanto espressamente prevede l'art. 292 c. 2 lett. c) cpp: elemento che non può non essere considerato adeguatamente anche nel particolare caso di specie.
Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, conclusivamente, che l'ordinanza impugnata debba essere annullata in ordine al punto relativo all'adeguatezza della misura cautelare applicata (custodia in carcere), con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame in proposito, e con rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura cautelare applicata e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998