Sentenza 20 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2002, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 4010 - SEZIONE LAVORO 021070 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill strani: D'A O Dott. Bruno Presidente R.G.N. 9915/99 9390PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. Dott. Mario - Rel. Consigliere Rep Dott. Giancarlo D'AGOSTINO . Consigliere Ud.10/01/02 Dott. Maura LA TERZA Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
CONSOLAZIONE, già elettivamente domiciliato LIVRIZZI in ROMA VIA STOPPANI 10, presso lo studio dell'avvocato PAPPALARDO PASQUALE C\O VECCHIO S. e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE 2002 SUPREMA DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende, 84 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 179/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 26/01/99 R.G.N. 2448/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità del ricorso. -2- 1 9915/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 17.12.1996 al Pretore del lavoro di Catania Consolazione Livrizzi, premesso di aver esperito senza esito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e chiedeva il ripristino del proprio diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, revocatale a seguito di visita medica del 24.2.1994. Il Ministero si costituiva e si opponeva alla domanda. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica medico-legale, con sentenza in data 8.4.1998 accoglieva il ricorso e condannava il Ministero alla corresponsione dell'indennità a decorrere dal 1.3.1994, con gli accessori di legge. iG . Avverso detta sentenza proponeva appello il Ministero dell'Interno assumendo che l'assistita aveva diritto all'indennità solo a decorrere dal luglio 1997, come accertato dal proprio consulente di parte. Il Tribunale di Catania, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello, osservando che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, sorrette da adeguata motivazione ed esente da vizi logici e tecnici, erano pienamente condivisibili, mentre le censure del Ministero non erano basate su argomentazioni specifiche, tali da far dubitare della esattezza del giudizio espresso dal perito d'ufficio. Per la cassazione di questa sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un L'intimata ha resistito conunico complesso motivo. controricorso. Motivi della decisione 2 Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità del controricorso in quanto l'avv. Pasquale Pappalardo, che lo ha sottoscritto, è privo di procura speciale ex art. 365 c.p.C. Nel predetto atto si fa riferimento alla procura "a margine del ricorso introduttivo del giudizio". Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, invece, la procura speciale per proporre ricorso per cassazione deve essere conferita con specifico riferimento alla fase processuale del giudizio di legittimità e perciò necessariamente dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, non potendo valere a tali effetti la procura posta in calce о а margine degli atti relativi al giudizio di merito (Cass. n. 4496 del 1995, Cass. n. 488 del 2000, Cass. n. 5044 del 2000). denuncia Djon. Con l'unico motivo del ricorso il Ministero violazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, nonché omessa e insufficiente motivazione, e lamenta che il Tribunale ha aderito acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado senza considerare: che detto perito ha fatto decorrere il beneficio dal marzo 1994 per la sola circostanza che а quella data è stata prescritta alla ricorrente una carrozzella ortopedica elettrica;
che dalla prescrizione di una carrozzella elettrica non può farsi discendere automaticamente l'impossibilità della deambulazione, potendo la stessa essere utilizzata solo saltuariamente;
che l'uso di detto presidio ortopedico, azionato da motore elettrico, prescinde dalla presenza di un accompagnatore;
che nella visita medica effettuata nel febbraio 1994 presso la Commissione Superiore operante presso il Ministero del Tesoro l'assistita era stata riconosciuta solo parzialmente inabile 3 nella misura del 50%; che lo stesso CTU all'atto della visita ha riscontrato che la periziata era affetta, non già da atrofia muscolare con impossibilità di movimento, bensì da ipotonotrofia dei muscoli degli arti inferiori con conseguente limitazioni dei movimenti da fermo. Il ricorso è infondato. Nonostante il formale richiamo а violazioni di legge, meramente enunciate e non svolte, le doglianze del ricorrente si risolvono nel contestare al Tribunale l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di primo grado, e quindi nel prospettare un difetto di motivazione della sentenza. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che in tema di accertamento di invalidità comportante l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, alla loro insorgenza, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di lavoro. Tale accertamento, pertanto, è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici e consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Nella specie il Tribunale ha riassunto nella sua sentenza il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado, rilevando che il perito ha espletato il mandato affidatogli procedendo ad accertamenti ed indagini completi sia sotto il profilo anamnestico che strumentale ed ha fornito esauriente relazione, corredata dalla necessaria documentazione 4 medica, pervenendo a conclusioni coerenti con le risultanze di tali accertamenti. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della invalidità del richiedente, quando il giudice accoglie le conclusioni del CTU, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di le contrarie dettagliatamente confutare argomentazioni della parte, devono considerarsi che implicitamente disattese (cfr. tra le tante, Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 7806 del 1998). La Corte ha altresì precisato che il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato Dis alle conclusioni del CTU, deve consistere nella adesione deficenze diagnostiche indicazione delle carenze e riscontrabili nella perizia, о nella precisazione delle affermazioni illogiche о scientificamente errate in essa contenute, 0 nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito 225 del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). 5 Orbene, le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, nella parte in cui recepisce e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in una generica doglianza avverso il giudizio di impossibilità di deambulazione della periziata;
le valutazioni del consulente tecnico non formano oggetto di alcuna critica sul piano medico- vengono evidenziati legale e tecnico-scientifico, né argomentativo della contraddizioni e vizi logici nell'iter sentenza, sicchè le censure si risolvono in una inammissibile richiesta di revisione della decisione del giudice di merito. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. In mancanza di rituale attività difensiva dell'intimata (vista la inammissibilità del controricorso e l'assenza del difensore all'udienza di discussione) non si deve provvedere delle spese di questo giudizioalla liquidazione di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Фрожив Овропімо либиhanselle La Corte, IL CANCELLIERE RIGETTA Depositato in Cancelleria LCBICOR oggi, 20 MAR 2002. IN ILA D ESE. IL CANCELLIERE الحمد ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASS/ O VIR (TO A SENSI DELL'ART. 1 DELL LEGGE 9. N