Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/12/2002, n. 17565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17565 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
ee 74710 A1 7 5 5 / 02 1C OGGETTO OPOLO IT ANO Imposte dirette: eventi sismici del 1984: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE agevolazioni SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA Scomposta dai Magistrati: R.G. N. 3814/2001 SACCUCCI Presidente Bruno PAPA Cons. relatore Dott. Enrico MERONE Consigliere Cron. 61285 Dott. Antonio Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Rep. Ud. 15.5.2002 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI C. SSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso iscritto al n. 3814 R.G. 2001, proposto 74700 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via del Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
NI EM;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria in data 1° dicembre 1999, depositata col n. 264/02/99 il 14 dicembre 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 15 maggio 2002: 2119 1 it Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Premesso - in fatto - che: EM IN, residente in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 159/1984, come convertito dalla legge 363/1984, nella successiva dichiarazione dei redditi detrasse dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa;
l'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminò in tali sensi l'imponibile e notificò cartella di pagamento per la maggior somma;
il ricorso del contribuente fu accolto, e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza precisata in epigrafe, ha respinto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria;
per la cassazione ricorre quest'ultima, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge 133/1999; 3, comma 2-bis, del d.l. 791/1985; 13, comma 1, della legge 449/1997; 10 della legge 46/1986; 2 del d.P.R. 597/1973; la parte intimata non svolge difese. Considerato - in diritto - che: il ricorso deve essere rigettato;
l'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791, come convertito dalla legge 28 febbraio 1986 n. 46, prevede che le 2 somme relative ai pagamenti delle imposte dirette sospesi, a mente dell'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985, per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici - non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r.: secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, in virtù della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, deve essere considerata come introduttiva di un'agevolazione ulteriore, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 4945/2000, 8659, 10237, 11248/2001); non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso dev'essere rigettato, senza statuizioni sulle spese, per mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2002. Il Cons. estensore I! Presidente Enrico Papa - Bruno Saccucci می شاد иношо исчист IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo NI Oggi 10 DIC. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo NI 3 PW