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Sentenza 15 marzo 2023
Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2023, n. 10999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10999 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
15 MAR 2023 SENTENZA sui ricorsi proposti da: DO AR nato a [...] il [...] RI RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Ferdinando Lignola: Inammissibilità dei ricorsi. DE TATA iN C,4,»CLLI"ki Penale Sent. Sez. 3 Num. 10999 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con sentenza di patteggiamento del 30 maggio 2022 applicava a ZZ AR la pena di anni 2, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, relativamente ai reati unificati con la continuazione contestatigli in rubrica;
applicava, inoltre a RI Ra la pena di anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione per i reati unificati con la continuazione contestatigli in rubrica. 2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Entrambi. Violazione di legge (Art. 3 e 4 I. n. 146 del 2006, ora art. 61 bis cod. pen.) per erronea qualificazione giuridica del fatto relativamente all'aggravante del reato transnazionale. La pena è stata concordata relativamente al reato aggravato e il giudice non ha motivato sulla effettiva sussistenza dell'aggravante. L'aggravante ex art. 4, I. 146 del 2006 può applicarsi solo se il reato alla quale è riferita abbia il carattere della trasnazionalità, e per i reati associativi la Cassazione ha precisato che l'aggravante può applicarsi quando "il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa" (Sez. U, Sentenza n. 18374 del 31/01/2013 Cc. (dep. 23/04/2013) Rv. 255035 - 01). Nel caso in giudizio non sussiste alcun elemento per affermare che all'estero fosse presente un gruppo associativo diverso e distinto da quello contestato al capo A dell'imputazione. All'estero risultavano semplicemente conti correnti intestati ad alcune società, sempre riferibili ai coimputati DI NN e LL Luigi, ritenuti promotori e capi dell'associazione per delinquere contestata al capo A dell'imputazione. In ogni caso, non è stato mai contestato e tantomeno accertato l'interlocuzione o il collegamento con altro, diverso gruppo criminale di altri soggetti che dall'estero faccia capo e collabori con l'ipotizzata associazione in Italia. Manca, dunque, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ulteriore rispetto all'associazione a delinquere contestata nel presente processo al capo A. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 - 01). L'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in cluAk-v-z-- I sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Il ricorso sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto sulla sussistenza dell'aggravante, ma non specifica elementi in fatto dai quali sia ricavabile una tale prospettata violazione di legge;
il ricorso in modo aspecifico si limita ad esporre la questione solo sotto un profilo teorico, con il richiamo della giurisprudenza in materia, ma non rappresenta elementi concreti dai quali desumere un errore manifesto della qualificazione del fatto. La qualificazione del fatto, inoltre, così come risultante nell'imputazione, non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore, essendo contestato in ogni reato fine la condotta e i collegamenti con soggetti operanti all'estero, per la sussistenza dell'aggravante dell'art. 4 della I. 146 del 2006. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2022
lette le conclusioni del PG, Ferdinando Lignola: Inammissibilità dei ricorsi. DE TATA iN C,4,»CLLI"ki Penale Sent. Sez. 3 Num. 10999 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova con sentenza di patteggiamento del 30 maggio 2022 applicava a ZZ AR la pena di anni 2, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, relativamente ai reati unificati con la continuazione contestatigli in rubrica;
applicava, inoltre a RI Ra la pena di anni 1, mesi 10 e giorni 20 di reclusione per i reati unificati con la continuazione contestatigli in rubrica. 2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Entrambi. Violazione di legge (Art. 3 e 4 I. n. 146 del 2006, ora art. 61 bis cod. pen.) per erronea qualificazione giuridica del fatto relativamente all'aggravante del reato transnazionale. La pena è stata concordata relativamente al reato aggravato e il giudice non ha motivato sulla effettiva sussistenza dell'aggravante. L'aggravante ex art. 4, I. 146 del 2006 può applicarsi solo se il reato alla quale è riferita abbia il carattere della trasnazionalità, e per i reati associativi la Cassazione ha precisato che l'aggravante può applicarsi quando "il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa" (Sez. U, Sentenza n. 18374 del 31/01/2013 Cc. (dep. 23/04/2013) Rv. 255035 - 01). Nel caso in giudizio non sussiste alcun elemento per affermare che all'estero fosse presente un gruppo associativo diverso e distinto da quello contestato al capo A dell'imputazione. All'estero risultavano semplicemente conti correnti intestati ad alcune società, sempre riferibili ai coimputati DI NN e LL Luigi, ritenuti promotori e capi dell'associazione per delinquere contestata al capo A dell'imputazione. In ogni caso, non è stato mai contestato e tantomeno accertato l'interlocuzione o il collegamento con altro, diverso gruppo criminale di altri soggetti che dall'estero faccia capo e collabori con l'ipotizzata associazione in Italia. Manca, dunque, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ulteriore rispetto all'associazione a delinquere contestata nel presente processo al capo A. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Ferdinando Lignola, ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601; vedi anche Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 - 01). L'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in cluAk-v-z-- I sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Il ricorso sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto sulla sussistenza dell'aggravante, ma non specifica elementi in fatto dai quali sia ricavabile una tale prospettata violazione di legge;
il ricorso in modo aspecifico si limita ad esporre la questione solo sotto un profilo teorico, con il richiamo della giurisprudenza in materia, ma non rappresenta elementi concreti dai quali desumere un errore manifesto della qualificazione del fatto. La qualificazione del fatto, inoltre, così come risultante nell'imputazione, non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore, essendo contestato in ogni reato fine la condotta e i collegamenti con soggetti operanti all'estero, per la sussistenza dell'aggravante dell'art. 4 della I. 146 del 2006. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2022