Sentenza 9 dicembre 2013
Massime • 1
Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen., per presentare richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, considerato che le ipotesi in cui quest'ultima non opera, in deroga al regime ordinario, sono espressamente previste dal legislatore e hanno carattere eccezionale, e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2013, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/12/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3968
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 9914/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA CH RA MA N. IL 18/01/1960;
avverso l'ordinanza n. 990/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 16/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
OS OE AU NA presentava richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale emessa dal Tribunale di Milano il 11.11.2008, irrevocabile il 13.7.2010, che la condannava alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di contraffazione di documenti al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno.
Con ordinanza del 16.12.2011 la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice competente sulla impugnazione, dichiarava inammissibile la richiesta in quanto la condannata aveva avuto conoscenza del provvedimento sin dal 6.9.2011, data di conferimento della procura speciale al proprio difensore di fiducia, ed aveva depositato la richiesta in data 14.10.2011, oltre il termine di trenta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 175 c.p.p., comma 2 bis. Avverso la sentenza il difensore ricorre per erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p.: la ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento soltanto in data successiva, con l'acquisizione del fascicolo processuale;
in ogni caso la Corte di appello non ha considerato il periodo di sospensione feriale dei termini. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, per presentare richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale stabilita dalla L. n. 742 del 1969, art. 1, considerata la portata generale dell'istituto, per cui le ipotesi in cui esso non opera, espressamente previste dalla legge, hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva, (conforme Sez. 5^, n. 34155 del 22/09/2006, Rasedialj ed altro, Rv. 235206). Ne consegue la erroneità della decorrenza del termine individuata dal giudice dell'esecuzione nella data del 6.9.2011. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Milano affinché verifichi la tempestività o tardività della proposizione dell'istanza tenendo presente l'applicabilità dell'istituto della sospensione feriale dei termini processuali.
A norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014