Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2002, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
0068882 A CORTE SUPREMA DI3562/02 REPUBBLICA ITALIANA OPOLOIN NOME DEL POPOL ASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. n. 4905/2000 Dott. Bruno Saccucci Cron.8448 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Consigliere C.C. 18 dicembre Dott. Salvatore Di Palma 2001Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO SENTENZA Accertamenti e con- sul ricorso proposto il 24 febbraio 2000 da: trolli II.DD./ liquida- Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rap- zione in base a dichia- presentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, razione/termine / na- presso la quale domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 tura/jus superveniens ricorrente ом
contro
D'FR AO - residente in [...] intimato E N avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della O I E Z A L S I S A -- n. 13/99. V Campania - sez. XXI I C I N 8 8 8 ° 9 7 C D E A M Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 E N R P U O I S P E dicembre 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
T R M O C A C lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio 2 9 9 8 proc. n. 4905/2000 R.G. 1 Velardi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'FR AO ricorreva avverso la cartella esattoriale relativa all'IRPEF liquidata d'ufficio per l'anno 1989 ai sensi dell'art. 36-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e deduceva che la rettifica era stata operata oltre il termine di decadenza previsto dalla norma ed aveva ricompreso nel reddito imponibile degli oneri deducibili. Il ricorso era accolto dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Sa- lerno e la decisione, appellata dall'Ufficio II.DD., era confermata il 13 gennaio/26 febbraio 1999 dalla Commissione Tributaria Regiona- le della Campania sul rilievo della natura perentoria del termine sta- bilito dall'art. 36-bis, d.p.r. n. 600/73, e del carattere innovativo dell'art. 28, 1. 27 dicembre 1997, n. 449, che ad esso aveva attribuito il diverso carattere ordinatorio. حده Il Ministero delle Finanze ricorreva per la cassazione della sentenza con un motivo e l'intimato non si costituiva. La controversia veniva trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, 2° co., c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo di nullità della sentenza impugnata ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, nonché dell'art. 28, 1. 27 dicembre 1997, n. 449, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, costituito dalla natura non perentoria del termine stabilito per la rettifica formale delle dichiarazioni dei reddi- proc. n. 4905/2000 R.G. ti. Il motivo è manifestamente fondato. E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, quello per cui, in tema di liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente, l'art. 28 della legge n. 449 del 1997 ha dettato che: "il comma 1 dell'art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare fino alla data stabilita nell'art. 16 d.lg. 9 luglio 1997 n. 241, deve essere inter- pretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere or- dinatorio, non è stabilito a pena di decadenza". La natura interpretativa della norma, oltre ad essere espressamente enunciata dalla rubrica dell'articolo stesso, è desumibile dal contenu- to della disposizione, privo di carattere autonomo e consistente esclu- OJA sivamente nel richiamo dell'art. 36-bis e nella precisazione di come tale ultimo articolo deve essere interpretato nella parte relativa al termine ivi previsto, e dal collegamento temporale della medesima la giurisprudenza della Corte di cassazione che aveva fornito con una chiave di lettura dell'art. 36-bis diversa da quella indicata dal le- gislatore (cfr.: Cass. civ., sez. trib., sent. 28 maggio 2001, n. 7213; Cass. civ., sez. trib., sent. 2 agosto 2000, n. 10134; Cass. civ., sez. I, sent. 23 novembre 1999, n. 12995; Cass. civ., sez. I, sent. 7 luglio 1999, n. 7058). Alla manifesta fondatezza del motivo seguono la cassazione della sentenza impugnata e, a norma dell'art. 384, 1° co., c.p.c., il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. proc. n. 4905/2000 R.G. 3 Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente. Compensa tra le parti le spese del giudizio Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 18 dicembre 2001. Il consigliere est. Il presidente dott. Massimo Oddo dett. Bruno Saccucci Кишо!تمم Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Innocentza Battista ORIGINALEPERDEPUSHATO IN CANCELLERIA 12 MORL 2002.Roma REC1 ocenzo Pettista proc. n. 4905/2000 R.G.