Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
Il termine, di complessivi dieci o quindici anni, per la revisione Della rendita per inabilità conseguente rispettivamente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, previsto dagli artt. 83 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo i quali l'ultima revisione può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro detto termine di dieci o quindici anni dalla data di costituzione della rendita) delimita l'ambito temporale di rilevanza dei mutamenti dello stato dell'assicurato successivi alla costituzione della rendita, con la conseguenza che alla revisione può procedersi (per fatti verificatisi entro l'indicato termine )entro l'ulteriore termine previsto dall'art. 137 ultimo comma d.P.R. n. 1124, citato per il solo assicurato e da ritenersi, però, applicabile anche all'INAIL, di un anno dal decorso del predetto periodo massimo di riferimento. Ne consegue che l'Inail non può procedere alla revisione della rendita per miglioramento qualora entro un anno dalla scadenza di detto periodo non abbia comunicato all'interessato l'inizio del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 7 legge n. 241 del 1990.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 39754 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, (ud. 09/11/2021, dep. 13/12/2021), n.39754 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere – Dott. PICCONE Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25412-2020 proposto da: INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA ROMEO, che lo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar Carlo Federico TUCCARI di ROMA del 31 luglio 2000, Rep. N. 54872;
- ricorrente -
contro
CE NZ, elettì vamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 320/99 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 25/05/00 - R.G.N. 226/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 188/99 il Pretore di L'Aquila, accogliendo la domanda proposta da ZO CE nei confronti dell'INAIL, condannava l'Istituto previdenziali a ricostruire in favore del ricorrente la rendita originariamente goduta, ridotta a seguito di revisione. L'appello dell'INAIL, cui resisteva l'assicurato, veniva rigettato dal Tribunale di L'Aquila con sentenza del 27 ottobre 1999/25 maggio 2000. I giudici di secondo grado, rilevato che l'INAIL aveva comunicato al ricorrente che, agli effetti di cui all'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, l'esito della revisione aveva evidenziato un miglioramento dei postumi, osservavano che gli artt. 83 e 137 del cit. d.P.R. precludono di attribuire efficacia al miglioramento quando questo si sia verificato oltre il termine di 10 anni (15 per le malattie professionali) dalla costituzione della rendita.
Escludevano che ricorresse l'ipotesi disciplinata dall'art. 55 della legge n. 88 del 9 marzo 1989.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico articolato motivo di censura, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). ZO CE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa dell'INAIL denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché degli artt. 112, 113 424 e 445 c.p.c. Denuncia, inoltre, omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Deduce che l'INAIL può disporre l'ultima revisione dopo scaduto il decennio (infortunio) o quindicennio (malattia professionale) dalla data di costituzione della rendita, nel rispetto del termine di prescrizione di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Assume che il Tribunale noti ha tenuto conto di tale principio, non considerando che, all'atto dell'ultima visita di revisione, le condizioni del CE erano diverse da quelle in precedenza accertate;
e che l'accertamento dell'Istituto non poteva ritenersi tardivo, attesa la ricordata facoltà di disporre l'ultima revisione entro tre anni e 210 giorni dalla scadenza del decennio o quindicennio. Sostiene che, pur nell'uso di formule predisposte, è irrilevante il riferimento all'attualità dei responsi diagnostici, dovendo il giudizio essere riferito, per presunzione legislativa, al termine finale di consolidamento dei postumi.
Deduce, ancora, che il Tribunale ha errato anche nell'escludere l'ipotesi di cui all'art. 55 della legge n. 88/89, dimenticando che, come ripetutamente affermato da questa Corte, oggetto del giudizio non è il legittimo esercizio di un potere amministrativo, ma l'esistenza dell'obbligazione ex lege.
Conseguentemente, il diniego di continuare a corrispondere la prestazione nella misura in precedenza riconosciuta, quale che ne sia la causa (anche a seguito di revisione), non è qualificabile che come rifiuto di adempimento, della cui legittimità si deve giudicare in relazione, esclusivamente, alla esistenza o meno del diritto.
Il Tribunale avrebbe quindi dovuto accertare, anche mediante consulenza tecnica, la sussistenza o meno del diritto dell'assicurato, indipendentemente dalle determinazioni adottate dall'INAIL nella fase amministrativa, e non disquisire sulla legittimità o meno del provvedimento dell'Istituto. Il ricorso è infondato.
Le revisioni della rendita possono essere richieste o disposte soltanto per modificazioni intervenute entro il termine di dieci o quindici anni dalla costituzione della rendita, a seconda che la rendita sia costituita per infortunio o per malattia professionale (artt. 83 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). Il ricorrente dimentica che si tratta di termini che, come chiarito dalla Corte, operano sul terreno del diritto sostanziale, segnando il periodo massimo entro il quale assumono rilevanza giuridica le modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita determinanti la diminuzione o l'aumento dell'attitudine al lavoro (Cass., 28 settembre 2000 n. 12900;25 novembre 2000 n. 15223). Tra scorsi i periodi specificati subentra la presunzione assoluta della immodificabilità dei postumi, di tal che ne' l'Istituto ne' il giudice possono rimettere in discussione la consistenza della misura di riduzione al lavoro così "consolidata".
Quanto, poi, al termine per richiedere l'ultima revisione, l'art. 137, ultimo comma, prescrive che la relativa domanda può essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni.
Questa Corte ha ritenuto che il termine annuale di decadenza, ancorché citato per il solo assicurato, sia applicabile anche all'INAIL; sicché l'Istituto può procedere alla revisione della rendita, per miglioramento intervenuto nel periodo massimo di riferimento, solo qualora, entro un anno dalla scadenza dello stesso, abbia comunicato all'interessato l'inizio del relativo procedimento (Cass., 11 maggio 2009 n. 6788, 25 novembre 2000 n. 15223). Tanto chiarito, rileva il Collegio che l'Istituto ricorrente avrebbe dovuto in primo luogo dedurre nel ricorso, in forza del noto principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, che il procedimento di revisione era stato avviato entro il termine di un anno dalla scadenza del termine comportante il cd. consolidamento dei postumi.
Nel ricorso non vi è traccia, però, delle date della costituzione iniziale della rendita o dell'avvio del procedimento relativo all'ultima revisione.
Nè la Corte può, in considerazione del carattere del giudizio di legittimità, procedere a tale accertamento di fatto mediante la consultazione degli atti prodotti nelle fasi di merito. E neppure può ritenersi irrilevante il fatto che l'Istituto abbia agito a seguito di una revisione o in forza dell'art. 55. comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'Istituto deve chiarire all'assicurato se abbia agito in forza di revisione o per rettifica di un errore diagnostico;
la natura del giudizio previdenziale di accertamento della esistenza di un diritto e non di verifica della legittimità del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale - non autorizza il giudice a cambiare i termini della controversia, addirittura accertando di Ufficio la sussistenza di un errore diagnostico mai comunicato in sede amministrativa.
Senza poi considerare le limitazioni alla rettifica per errore introdotte con l'art. 9 del d.leg.vo 23 febbraio 2000. n. 38 Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato e l'INAIL va condannato al rimborso, in favore del resistente delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Istituto al rimborso, nei confronti del resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 10,00 per spese ed in euro 1.500,00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003