Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2002, n. 7920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7920 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
A CORTE SUPREM 7.92 0/ 02 O 4 L 7 L 3 . ) REPUBBLICA ITALIANA O B N E , E 1 C E 9 N A 9 1 O P IN NOME DEL POPOLO ITA - I I 1 Z 1 D A - R 1 E T 2 S C I L I G Oggetto E D 9 R 3 O SEZIONE SECONDA CIVILE A G D Comptorventile E E T N N . E T S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S E ( Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 20233/99 - Cron. 21835 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. - Rel. Consigliere - Ud. 30/01/02 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. NC MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA NA LE, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato STEFANO RIELLO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MA NZ;
intimato avversO la sentenza n. 919/99 del Giudice di pace di CASERTA, depositata il 11/06/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 151 udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni -1- SETTIMJ;
udito il P.M Generale Dott il rigetto del . in persona del Sostituto Procuratore . Raffaele CENICCOLA che ha concluso per ricorso. -2- AP SP AL c/ AR NC RG 20233/99 -1- Oggetto: compravendita autoveicolo, obbligazioni conse- quenziali, trascrizione al PRA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 16.9.98, NC AR conveniva innanzi al giudice di pace di Caserta AL AP SP onde ottenere che in capo a quest'ultimo fos- se trascritto presso il PRA di Caserta il trasferimento della proprietà dell'autovettura Mercedes 250 tg AC237HM allo stesso venduta già dal 1°.
3.95. All'udienza del 21.12.98, il convenuto si presenta- va e rendeva l'interrogatorio deferitogli ammettendo di essere divenuto proprietario del veicolo ma di averlo ri- venduto a terzi, onde chiedeva termine per potersi costi- tuire e chiamare in causa il terzo. Secondo la narrativa dell'impugnata sentenza all' udienza del 9.2.99 si presentava per conto di AP SP AL l'Avv. Di Francesco, il quale benché non munito di procura, chiedeva che il terzo venisse chiamato ad iniziativa del giudice essendo il suo assistito decaduto dalla possibilità di chiamarlo e chiedeva rinvio per po- ter perfezionare costituzione e chiamata. Accordato il rinvio il terzo non veniva chiamato e, all'udienza del 14.5.99, sulle conclusioni in epigrafe (dell'attore, n.d.e.) la causa veniva trattenuta per la decisione>>. A AP SP AL c/ AR NC RG 20233/99 -2- Con sentenza 11.6.99, il giudice di pace di Caserta rilevato che il AP SP non era stato autorizzato a stare in giudizio di persona;
che l'Avv. Di Francesco, presentatosi alle udienze per conto ma non in nome dello stesso, non aveva esibito la procura perché potesse dirsi instaurata la rappresentanza processuale;
che dovevano, pertanto, essere dichiarata nulla la costituzione a ver- bale dell'Avv. Di Francesco, essere revocata l'ordinanza con la quale era stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, essere dichiarata la contumacia del convenuto;
che fosse rimasto provato il trasferimento del veicolo in discussione dall'attore al convenuto;
che su quest'ultimo incombesse l'obbligo d'intestarsi al PRA il veicolo stes- so e che tale obbligo fosse rimasto inadempiuto;
che del- la pretesa rivendita non si potesse tener conto non es- sendo stato chiamato in causa l'assunto terzo subacqui- dichiarava il contumace AL AP SP pro-rente - prietario dell'autoveicolo Mercedes 250 tg AC237HN ed or- dinava al Conservatore del PRA di Caserta le relative an- notazioni. Avverso tale decisione AL AP SP propo- neva ricorso per cassazione con due motivi. L'intimato non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE AAP SP AL c/ AR NC RG 20233/99 -3- Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando falsa applicazione dell'art. 319 CPC - siviolazione e duole che il giudice di pace lo abbia dichiarato contuma- ce nonostante l'Avv Di Francesco, conformemente alla pre- visione dell'invocata norma, avesse formalizzato la CO- stituzione all'udienza del 9.2.99 presentando la procura, rilasciatagli in calce all'ordinanza ammissiva dell'in- terrogatorio formale, allo stesso giudice di pace che, constatatane la regolarità, aveva disposto la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 107 CPC. Il motivo non merita accoglimento. Nel verbale dell'udienza 9.2.99, oltre alla generi- ca frase E' presente l'Avv. Michele Di Francesco, il quale si costituisce per il sig. AP SP AL>>, non è, in vero, contenuta alcuna espressa menzione del fatto che il detto legale abbia presentato al giudice di pace il documento contenente la procura, come prescritto dall'art. 319/I seconda ipotesi, tanto meno, che ile, detto giudice abbia constatato la regolarità della costi- tuzione. D'altra parte, come questa Corte ha già evidenzia- to, l'esistenza della procura non può essere desunta da un verbale d'udienza о da qualsiasi atto difensivo nel quale un determinato legale sia indicato come procuratore d'una parte, essendo tale indicazione idonea a produrre AP SP AL c/ AR NC RG 20233/99 -4-/ effetti giuridici soltanto ove avvalorata da un atto pub- blico o da una scrittura privata autenticata dai quali risulti, ex art. 83 CPC, l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale in data certa antecedente al compimento dell'atto nel quale l'esercizio di quel potere si estrinseca;
nella specie, poiché del deposito o, quan to meno, della produzione della procura in giudizio non risulta alcuna attestazione da parte dell'ufficio, giudi- ce o cancelliere che fosse, l'apparente data del suo ri- lascio al 9.2.99 non ha alcun requisito di certezza e, quindi, non è idonea a suffragare un legittimo esercizio del potere di rappresentanza processuale da parte dell' Avv. Di Francesco nel corso del giudizio. Correttamente è stata, dunque, dichiarata la contu- macia dell'odierno ricorrente. -- denunziando Con il secondo motivo, il ricorrente - siviolazione e falsa applicazione dell'art. 307 CPC duole che il giudice di pace, pur avendo disposto la chiamata in causa del terzo ex art. 107 CPC con ordinanza 9.2.99, una volta accertata l'inottemperanza al suo stes- SO ordine e pur conscio della necessità della presenza del terzo, non abbia dichiarato estinto il giudizio ex art. 307 CPC. Il motivo non merita accoglimento. AP SP AL c/ AR NC RG 20233/99 Non solo, infatti, all'ipotesi in esame non trova applicazione l'art. 307 CPC ma l'art. 270/II CPC che pre- vede la cancellazione dal ruolo e non l'estinzione, ma lo stesso giudice di pace, con successiva ordinanza riserva- ta 6.4.99, ha revocato l'ordinanza 9.2.99 invocata dal ricorrente e questi, con il ricorso in esame, non ha im- pugnato tale ulteriore provvedimento, onde non può fonda- tamente dolersi d'una decisione che in quella revoca, non impugnata, ha il suo logico ed indefettibile presupposto. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. non v'ha Parte intimata non essendosi costituita, luogo a pronunzia sulle spese.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 30.1.20 Il1 Presidente Franco Santanter Il est. Hettney IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAG. 2007 Roma IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania