Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9983 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 998 3IN NOME OggettoLA CORTE SUP MA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Lavorc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TREZZA - Presidente Dott. Vincenzo R.G. N. 905/99 VIGOLO Consigliere Cron.22587 Dott. Luciano Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Ud. 29/05/01 Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: GI ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO, in DIREZIONE persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e 2001 difende ope legis;
2532 controricorrente -1- avverso la sentenza del TO di SALERNO, emessa il 12/02/98 R.G.N. 15853/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato TARTAGLIA per delega SPAGNUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del 1° motivo del ricorso, accoglimento del 2° per quanto di ragione, assorbimento del 3° e 4° motivo. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 2.11.1995 al TO di Salerno il signor OR AN proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro di Salerno del 27.10.1995, con la quale gli era stato intimato il pagamento di lire 15.427.200 a titolo di sanzione amministrativa per l'assunzione di 14 lavoratori senza il tramite del collocamento, a seguito di verbale dell'Ispettorato medesimo del 27.7.1991. Esponeva che l'illecito gli era stato contestato nella supposta qualità di responsabile della società Sogeat, della quale non era rappresentante ad alcun titolo;
in subordine, contestava nel merito le risultanze del verbale ispettivo. L'Ispettorato del Lavoro si costituiva tardivamente, contestando le deduzioni dell'opponente. Al termine dell'istruttoria, con sentenza del 12/19 febbraio 1998, il TO rigettava l'opposizione. Il primo giudice osservava che l'opponente non aveva dimostrato la insussistenza della qualità di responsabile della Sogeat, risultante dal verbale ispettivo, non essendo sufficiente al riguardo la dichiarazione della teste Gibellino, secondo la quale egli era, all'epoca delle assunzioni, solo un dipendente della società con mansioni di direttore. Riteneva poi provata la violazione di legge, dovendosi escludere l'esistenza dei presupposti legittimanti l'assunzione diretta nei settori del turismo e dei pubblici esercizi (art. 23 legge n. 56/87), atteso che i lavoratori erano stati assunti per prestazioni lavorative non limitate ad un sol giorno né rientranti in lavori speciali. Reputava, infine, corretta anche la misura della sanzione irrogata, non 3 potendosi applicare alcuna riduzione per la continuazione (art. 8 1. 689/81 e succ. mod.). Per la cassazione della sentenza del TO ricorre, formulando quattro motivi di censura, illustrati con memoria, OR AN. La Direzione provinciale del lavoro di Salerno resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 414 c.p.c. e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la difesa del ricorrente deduce che il TO avrebbe dovuto rilevare di ufficio la tardività della costituzione dell'Amministrazione opposta, che non aveva depositato dieci giorni prima dell'udienza copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento; sostiene che tale situazione processuale comportava l'annullamento della ordinanza, non risultando dimostrato il fatto presupposto. Il motivo è infondato. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte che "nel procedimento di opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, il termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, fissato dall'art. 23, comma 2, 1. 24 novembre 1981 n. 689, per il deposito da parte dell'amministrazione dei documenti relativi all'infrazione ed alla sua contestazione, non ha natura perentoria, onde la sua inosservanza non implica alcuna decadenza" (Cass., 30 giugno 1997 n. 5831; 6 agosto 1992 n. 9310). Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2967 c.c. e 23 1. 24 novembre 1981, n. 689, la difesa del ricorrente assume che il TO ha errato nel porre a carico dell'opponente l'onere della prova negativa in ordine alla insussistenza della qualità di responsabile della società Sogeat. Sostiene che era onere dell'Amministrazione opposta, in qualità di attore sostanziale, dimostrare non solo la violazione di legge ma anche il soggetto autore della stessa, nella specie, quale rappresentante della persona giuridica datrice di lavoro. Deduce che l'AN era un semplice impiegato della società, che non era autorizzato a svolgere alcuna attività per conto della società e che non aveva compiuto alcuna assunzione;
che la Sogeat è una società di capitali iscritta nel registro delle imprese presso il Tribunale di Salerno e dotata di partita IVA, la cui rappresentanza, in base allo statuto sociale prodotto, spetta solo al presidente del consiglio di amministrazione;
che il TO ha omesso di esaminare il certificato della CCIA di Salerno del 5.11.1991, prodotto in atti, dal quale risulta che presidente del consiglio di amministrazione era Giancarlo Santoni e vice Beniamino Bonito;
che la licenza di esercizio rilasciata dal comune di Salerno il 20.12.1985 indica come amministratore della società IO AI. Lamenta ulteriore violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il primo giudice disatteso anche la testimonianza della signora ER IB, la quale aveva confermato che l'AN era soltanto un dipendente della società con le mansioni di direttore. Anche il secondo motivo è infondato. Va preliminarmente ricordato che, per gli illeciti amministrativi, opera il principio secondo il quale l'autore della violazione, e quindi il diretto destinatario della ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e 5 ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo, o comunque rappresentante, di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine dell'eventuale responsabilità solidale in via sussidiaria - di quest'ultima - nella relativa obbligazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (cfr. Cass., 30 ottobre 1986 n. 6369). Non riveste, quindi, carattere decisivo se il signor AN fosse o meno il “responsabile” della Sogeat, nel senso di legale rappresentante della società; era importante, invece accertare se il ricorrente (ad esempio quale direttore di una struttura alberghiera) avesse comunque assunto personale, poi retribuito dalla società, come spesso avviene nella prassi delle gestioni alberghiere. Il TO ha implicitamente ritenuto, sulla scorta della istruttoria espletata, che le assunzioni fossero riconducibili all'AN, anche se poi ha errato nel porre a carico di costui l'onere della prova di non essere il legale rappresentante della società. Atteso che la qualità di legale rappresentante della società costituisce però un elemento irrilevante ai fini della attribuzione dell'illecito amministrativo, e che la assunzione dei 14 lavoratori di cui all'ordinanza opposta da parte di OR AN viene in questa sede semplicemente negata, ma non viene dedotto che dall'istruttoria espletata fosse emersa la sua estraneità alle dette assunzioni (perché, ad esempio, le relative disposizioni venivano date dall'amministratore delegato o da altro legale rappresentante), il motivo va rigettato. Con il terzo motivo viene denunciata violazione dell'art. 23, terzo 6 comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Si sostiene che la società aveva fatto ricorso, nel primo trimestre 1991, ad assunzioni temporanee, mai superiori ad un giorno, per soddisfare esigenze urgenti e precarie (come risulterebbe dalla testimonianza di ER IB), provvedendo sempre alla immediata comunicazione all'ufficio di collocamento locale. Non ricorreva, pertanto, l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio di collocamento. Il motivo è infondato. Non viene riportato il contenuto della testimonianza IB, dalla quale risulterebbe che le assunzioni di cui si tratta riguardarono servizi di durata non superiore ad un giorno, con l'obbligo, quindi, della sola comunicazione successiva, come previsto dall'art. 23, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Né viene, in effetti, denunciato omesso esame di una testimonianza decisiva;
l'affermazione che nella specie operava la speciale disciplina di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 56/87 rimane svincolata da una vera e propria censura avverso la sentenza del TO, che ha ritenuto, invece, che “i lavoratori in questione furono assunti per prestazioni lavorative non limitate ad un sol giorno ...". "Con il quarto motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la difesa del ricorrente deduce che l'amministrazione aveva individuato l'infrazione in una serie di omissioni contestuali, per cui avrebbe dovuto procedere alla irrogazione di un'unica sanzione, senza poterla riferire a ciascun singolo episodio. Lamenta 7 che il TO non ha accolto tale deduzione, ritenendo congrua la sanzione irrogata nella misura di lire 1.000.000 per ciascuna delle 15 infrazioni contestate. Anche quest'ultimo motivo è infondato. Non vi è stata violazione dell'art. 10 della legge n. 689/91, norma, peraltro, che costituisce un limite che il legislatore ha dato a se stesso ("la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a venti milioni”), con disposizione analoga agli articoli 24 e 26 del codice penale. Se poi si intende, in realtà, lamentare violazione dell'art. 8 della legge n. 689/91, sull'illecito amministrativo continuato, va rilevato che tale norma regola il concorso formale di illeciti amministrativi e non opera "quando sia diversamente stabilito dalla legge”; e, nel caso di assunzioni senza l'autorizzazione dell'ufficio di collocamento, la legge - l'art. 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'art. 26 della legge n. 56 del 1987 - dispone che i datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite dell'ufficio di collocamento "sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato". È evidente che, essendo la sanzione commisurata a ciascuna persona assunta irregolarmente, non può operare la continuazione prevista dal primo comma dell'art. 8 della legge n. 689/81 (cfr., fra le tante, Cass., 7 aprile 1999 n. 3343; 27 febbraio 1996 n. 1502). L'assunzione di 14 lavoratori non per il tramite dell'Ufficio di collocamento non costituisce una sola azione od omissione, ma tante azioni quante sono le assunzioni (vengono posti in essere inver 8 quattordici contratti di lavoro individuali); siamo, quindi, nell'ambito del concorso materiale di illeciti, e non in quello del concorso formale. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, atteso che l'Amministrazione convenuta ha notificato il controricorso il 30 novembre 1999 (mentre il ricorso è stato notificato il 7 gennaio 1999) e, quindi, oltre i termini di cui all'art. 370, primo comma, c.p.c.; e non ha svolto altra attività difensiva.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 29 maggio 2001. Il cons. estensore Il Presidente Viniciuse Tresse IL CANCELLIERE/ ج Depositato in Cancelleria 23 LUG. 2001 I oggi, D CANCELLIERE , O L L O B A S I S D J A C O C C I A R O A B D O I K I H P 9