Sentenza 11 maggio 2011
Massime • 1
La legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni di cui l'indagato abbia la disponibilità anche per interposta persona, necessita dell'apprezzamento in concreto del collegamento tra il reato e il soggetto. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale il sequestro era stato disposto in relazione ai reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e frode fiscale, ha precisato che tale valutazione può non essere necessaria se il sequestro è disposto in funzione preventiva, ai sensi dell'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., non ricollegandosi necessariamente ad un individuato autore del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2011, n. 24169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24169 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 11/05/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 968
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 28468/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
l) C.N. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 47/2009 TRIB. LIBERTÀ di BERGAMO, del 10/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Izzo Gioacchino, annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente ai sequestri operati con riferimento ai reati tributari consumanti ante 1/1/2009. Rigetto nel resto;
Udito il difensore Avv. Maniaci Fausto di Milano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo - con decreto 9 maggio 2009 ed in relazione allo indagato C.N. - ha disposto il sequestro, prodromico alla confisca per equivalente, per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e, con provvedimento 26 maggio 2009, ha esteso lo stesso istituto ai reati tributari, previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e 8, per il periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 244 del 2007. I due provvedimenti sono stati confermati dal Tribunale di Bergamo in sede di riesame con la ordinanza in epigrafe precisata. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno, innanzi tutto, puntualizzato quali fossero i limiti cognitivi del procedimento cautelare;
indi, hanno evidenziato che era riscontrabile il ed fumus commissi delicti avendo come referente gli accertamenti della Guardia di Finanza, l'interrogatorio del coindagato P.A. , le sommarie informazioni di Po.Se. e di M.G. , gli esiti di una perquisizione e le intercettazioni telefoniche. Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Rileva come il Tribunale del riesame,omettendo ogni riferimento alla realtà fattuale emergente dagli atti, non abbia correttamente svolto la sua funzione.
I Giudici non hanno verificato, neppure in astratto, la riconducibilità all'indagato delle ipotese delittuose per le quali era stato applicato il sequestro "per equivalente". Per quanto concerne la truffa, nei motivi di gravame, aveva evidenziato come nessuno degli artifizi o raggiri con i quali, secondo l'accusa, era commesso il reato gli fosse attribuibile;
con riguardo ai reati tributari, aveva contestato come non avesse avuto alcuna ingerenza nelle società coinvolte nell'illecito traffico: a queste confutazioni difensive, i Giudici non hanno fornito risposta. Il provvedimento menziona la chiamata in correità del P. senza rilevare che si era limitato a fornire al coindagato l'indirizzo di uno studio di consulenza;
inoltre, gli elementi indizianti ricordati dal Tribunale riguardano il reato associativo, ma non quelli per i quali è stato applicato il sequestro.
Nei motivi aggiunti segnala che le Sezioni Unite, con sentenza n. 1235/2011, hanno ritenuto che tra la fattispecie di frode fiscali e di truffa ai danni dello Stato sia configurabile un rapporto di specialità e la condotta fraudolenta sottesa alla evasione fiscale esaurisca il disvalore penale della condotta;
la sentenza fa venire meno il delitto ex art. 640 c.p.p., comma 2, al quale era collegato il provvedimento cautelare.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti in prosieguo precisati.
È stato puntualizzato che rientra nella nozione di violazione di legge (per la quale soltanto può essere proposto il ricorso per Cassazione a sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 2) anche la mancanza assoluta di motivazione o un iter argomentativo solo apparente che si pone in contrasto con l'obbligo sancito dall'art. 111 Cost., art. 125 c.p.p. (Sezioni Unite sentenza n25932/2008 ).
Tale è il caso in esame ove l'apparato motivazionale è assolutamente inidoneo a spiegare le ragioni addotte a sostegno della configurabilità dei contestati reati a carico del C. ; la lacuna dipende dalla percezione del ruolo di garanzia e di controllo dei Giudici di merito che hanno espressamente affermato che il loro compito era limitato alla verifica della possibilità di sussume l'ipotesi contestata in quella tipica.
L'affermazione, pur non inesatta, merita un commento. È vero che manca in tema di sequestri la trasposizioni delle condizioni generali per l'applicazione delle misure cautelari personali e che la Corte Costituzionale ha segnalato la opportunità di evitare un "processo nel processo"; ciò non significa che il Tribunale del riesame debba limitarsi a prendere atto delle ipotesi di reato formulare dalla accusa e valutarne la non arbitrarietà.
La giurisprudenza di questa Corte ( sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n 23/1996) ha precisato che alla giurisdizione compete un controllo non puramente formale di legalità: il Tribunale - pur nell'ambito delle indicazioni del fatto offerte al Pubblico Ministero - deve accertare la congruità degli elementi rappresentati a sostenere la provvisoria imputazione e tenere nel debito conto le contestazioni difensive.
Nel caso concreto, i Giudici hanno ritenuto configurabili i reati senza nemmeno menzionarli, indicando le emergenze probatorie agli atti senza un cenno, sia pur breve, del loro contenuto in riferimento alla posizione specifica dell'indagato. Tale mirata disamina può non essere necessaria se la misura è applicata a sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, disposto in funzione preventiva che non si ricollega necessariamente ad un individuato autore del reato. Diversa è la situazione nella ipotesi di sequestro prodromico alla confisca per equivalente su beni di cui l'indagato ha la disponibilità anche per interposta persona;
in questo caso, non si può prescindere da un collegamento tra il reato ed un soggetto che da quel reato abbia conseguito un profitto.
Inoltre, i Giudici, trascurando di prendere in esame le articolate censure dell'indagato, sono venuti meno al ruolo di garanzia e di controllo che la legge loro demanda.
Per queste considerazioni, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per un nuovo esame.
Per quanto concerne i motivi aggiunti, si ripete, che sono stati applicati due sequestri preventivi uno per il reato di frode fiscale ed uno per quello di truffa ai danni dello Stato per cui la censura dell'atto di ricorso è rilevante solo per l'ultimo delitto. Ora le Sezioni Unite, con sentenza n. 1235/2010 (le cui conclusioni il Collegio recepisce ed alla cui elaborata motivazione rimanda) hanno chiarito come il reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art.2, sia speciale rispetto a quello dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 1.
Il principio, tuttavia, non è applicabile quando dalla condotta di frode fiscale derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto alla evasione tributaria;
in questo caso, i reati concorrono non sussistendo rapporto di specialità tra le due norme, il quanto l'ulteriore evento di danno che l'agente si prefigura non inerisce al rapporto fiscale.
Nella ipotesi che ci occupa, la Corte (stante i limitati atti in sua visione) non è in grado di verificare se l'indagato abbia conseguito alcun vantaggio extratributario;
la questione sarà affrontata dai Giudici del rinvio che, in esito alla loro conclusione, prenderanno le consequenziali determinazioni sulla permanenza, o meno, del vincolo reale per delitto per il reato di truffa.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011