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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/09/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1093/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
22/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1093/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A SCIACCA (AG) IL 13/01/1949, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CRAPARO SALVATORE
PARTE ATTRICE
CONTRO
NATA A LUCCA SICULA (AG) IL 09/06/1954, C.F.: CP
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. ALONGI ANNALISA
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.03.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.03.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la sorella spiegando le CP
1 seguenti domande:
“- Ritenere e dichiarare la sussistenza di tutti i danni nell'immobile della Sig.ra PT
e che gli stessi siano addebitabili integralmente alla condotta negligente,
[...] imprudente ed imperita della convenuta Sig.ra ; CP
- conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto della odierna attrice ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta di controparte e per
l'effetto condannare parte convenuta al pagamento della complessiva somma di €
25.500.00, IVA esclusa, o nella maggiore o minore somma che dovesse emergere in giudizio, per i lavori di ripristino dell'immobile di proprietà della Sig.ra PT
, per l'eliminazione definitiva di ogni rischio igienico sanitario nonché per
[...] risarcire tutti i danni al mobilio presente all'interno dello stesso da liquidare in via equitativa”.
Rappresentava, a tal fine, di essere proprietaria di un appartamento facente parte dello stabile sito in Sciacca, via Cannella n° 21, ubicato a piano terra, il cui piano sovrastante
è di proprietà della convenuta sorella CP
Questa, nel proprio appartamento convive con dei cani che arrecano danni all'appartamento sottostante di sua proprietà, consistenti in macchie di umidità e cattivo odore, nonché disagi consistenti nel mancato utilizzo del lastrico solare, in comproprietà tra esse sorelle.
I danni riguardano altresì il mobilio ivi esistente oltre ai soffitti, solai e pavimentazione.
Danni che, quindi, sono stati valutati in complessivi € 25.500,00 oltre IVA, e di cui, in forza del combinato disposto normativo degli artt. 2043 e 2051 c.c., deve farsi carico la convenuta unico soggetto responsabile degli stessi. CP
Costituitasi in giudizio, a ministero del proprio difensore, la convenuta CP
contestava l'assunto di parte attrice, rappresentando che i danni dalla stessa
[...] lamentati erano conseguenza della non corretta aerazione del proprio appartamento, chiuso ed abbandonato da almeno cinque anni, anche in considerazione del fatto che l'attrice vive da tempo in provincia di Milano senza fare ritorno in Sciacca.
Conseguentemente, nessuna responsabilità può imputarsi ad essa convenuta per i danni lamentati, con conseguente rigetto delle domande.
Chiedeva, infine ed in subordine, che l'imputazione di responsabilità per i danni lamentati, avvenga in relazione alle rispettive quote di comproprietà, a nulla rilevando l'eventuale proprietà esclusiva del lastrico solare in capo ad uno dei condomini.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito
2 per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti, nonché mediante assunzione della prova testimoniale dedotta sia da parte attrice che da parte convenuta.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in sede di decisione, ritenuta la necessità di disporre apposito accertamento peritale, il giudizio veniva rimesso sul ruolo disponendo C.T.U. tecnica.
Espletato anche tale atto istruttorio, il procedimento veniva nuovamente rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice nei limiti e per le motivazioni infra Parte_1 riportate, risultano fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Ella ha agito in giudizio rappresentando di aver subito danni alla sua proprietà, costituita dall'appartamento sito al piano terra dell'immobile condominiale il cui piano sovrastante è in proprietà della convenuta sorella, in conseguenza del comportamento omissivo colposo posto in essere dalla stessa per cui si sarebbero verificate infiltrazioni e macchie di umidità all'interno della sua proprietà.
Danni la cui responsabilità è imputabile alla convenuta che, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. in forza del quale il soggetto autore del fatto doloso o colposo che ha cagionato danni, è tenuto a risarcire gli stessi.
Nel caso di specie, con l'espletamento della C.T.U. tecnica, il cui elaborato è condivisibile essendo privo di vizi logici ed evidenti errori, è stato accertato che l'immobile di proprietà dell'attrice evidenzia la “Presenza di muffe, esfoliazioni dello strato di pittura ed infiltrazioni di acqua nelle pareti e nei soffitti”, e che “Le cause delle muffe e delle esfoliazioni sono da ricondurre alle infiltrazioni di acqua di lavaggio dei pavimenti del soprastante piano primo, di proprietà di parte convenuta, che si infiltra nei massetti sotto i pavimenti in diversi punti di captazione individuabili proprio dove le piastrelle del pavimento risultano lesionate o addirittura mancanti”.
Evidente appare, allora, la circostanza che la causa originatrice dei danni lamentati dall'attrice è l'infiltrazione di acqua dal pavimento del piano primo, in proprietà della convenuta, il quale presenta ammaloramenti, lesioni e piastrelle mancanti che permettono inequivocabilmente il verificarsi del fenomeno infiltrativo denunciato, con conseguente ammaloramento dell'immobile sottostante che presenta muffe, esfoliazioni dello strato di pittura, ed infiltrazioni nelle pareti e nei soffitti.
Orbene, al principio generale di cui all'art. 2043 cod. civ., ut supra richiamato, si
3 aggiunge anche il principio della responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa, giusto il disposto di cui all'art. 2051 cod. civ. per cui il custode è responsabile dei danni tranne che non provi la sussistenza di un caso fortuito, nonché la responsabilità oggettiva derivante dal difetto di manutenzione con conseguente rovina di edificio ex art. 2053 cod. civ. che impone al proprietario del bene il dovere di manutenere il proprio immobile al fine di evitare che lo stesso possa arrecare danni a terzi.
Nel caso di specie, come detto, è stato accertata la carenza di manutenzione del pavimento dell'immobile in proprietà della convenuta, da cui derivano le infiltrazioni ed ammaloramenti conseguenti dell'appartamento sottostante.
E' lo stesso C.T.U. che, una volta preso atto della mancata manutenzione, descrive quelle che sono le opere manutentive da eseguire nell'appartamento di parte convenuta al fine di cessare ulteriori infiltrazioni, possibile causa di ulteriori futuri danni nell'appartamento dell'attrice Parte_1
Danni attuali della proprietà di quest'ultima che, come detto, consistono nella presenza di infiltrazioni, ammaloramenti, esfoliazioni e presenza di muffe nell'appartamento sottostante, per la cui eliminazione è necessaria l'esecuzione delle opere espressamente indicate dal nominato C.T.U. nella propria relazione e con il computo metrico ivi riportato.
Computo metrico dei danni dal quale, giusta le emergenze fotografiche in atti dimostranti l'abbandono dell'immobile da tempo, per come ben accertato dal nominato
C.T.U., vanno escluse (non potendosi imputare alla convenuta) le seguenti voci: smontaggio ed allontanamento mobilio per complessivi € 3.150,00 oltre IVA;
revisione impianto elettrico per complessivi € 2.300,00 oltre IVA.
Ciò in quanto non v'è prova agli atti, il cui onere resta a carico della parte attrice, in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra fatto ed evento.
In conclusione, pertanto, stante la responsabilità gravante sulla parte convenuta questa va condannata alla refusione dei danni subiti dall'attrice CP nella misura della residua somma di € 6.180,31 oltre IVA. Parte_1
Importo questo che in forza del disposto normativo di cui all'art. 1227 cod. civ., stante che già dal lontano 2016 (cfr. diffida in atti) si lamentavano detti danni e che nessuna opera di manutenzione urgente finalizzata alla eliminazione degli stessi e ad ovviare all'eventuale loro aggravamento, va ridotta nella misura di corresponsabilità pari al
20% imputabile alla medesima attrice che, quindi, ha diritto ad essere risarcita nella misura della complessiva residua somma di € 4.944,25 oltre IVA.
4 Alla soccombenza, segue anche quella alle spese di lite che, in ragione di quanto sopra motivato, vanno liquidate in complessivi € 2.567,95, di cui € 425,00 per la fase di studio,
€ 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria ed € 595,70 per la fase decisionale, ed € 271,25 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Vanno infine poste a carico di ambedue le parti processuali, in misura dell'80% in capo alla parte convenuta ed in misura del 20% in capo alla parte attrice, le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Accoglie le domande di parte attrice e dichiara, nei limiti e per Parte_1 quanto precisato in parte motiva, che i danni subiti dall'appartamento di proprietà della stessa, sito in Sciacca, via Cannella n° 21, ubicato a piano terra, sono imputabili, nella misura determinata in parte motiva, al comportamento colposo ed omissivo tenuto dalla convenuta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2043 CP
e 2053 cod. civ.;
- Condanna, all'esito e per l'effetto, la convenuta al risarcimento dei CP danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice che liquida, Parte_1 in ragione del concorso ex art. 1227 cod. civ. a questa imputabile, nella complessiva residua somma di € 4.944,25 oltre IVA, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- Condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attrice CP
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.567,95, di Parte_1 cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria ed € 595,70 per la fase decisionale, ed € 271,25 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico di ambedue le parti processuali, in misura dell'80% in capo alla parte convenuta ed in misura del 20% in capo alla parte attrice, le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Sciacca, 22/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
5 regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
22/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1093/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A SCIACCA (AG) IL 13/01/1949, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CRAPARO SALVATORE
PARTE ATTRICE
CONTRO
NATA A LUCCA SICULA (AG) IL 09/06/1954, C.F.: CP
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. ALONGI ANNALISA
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.03.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 25.03.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la sorella spiegando le CP
1 seguenti domande:
“- Ritenere e dichiarare la sussistenza di tutti i danni nell'immobile della Sig.ra PT
e che gli stessi siano addebitabili integralmente alla condotta negligente,
[...] imprudente ed imperita della convenuta Sig.ra ; CP
- conseguentemente ritenere e dichiarare il diritto della odierna attrice ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta di controparte e per
l'effetto condannare parte convenuta al pagamento della complessiva somma di €
25.500.00, IVA esclusa, o nella maggiore o minore somma che dovesse emergere in giudizio, per i lavori di ripristino dell'immobile di proprietà della Sig.ra PT
, per l'eliminazione definitiva di ogni rischio igienico sanitario nonché per
[...] risarcire tutti i danni al mobilio presente all'interno dello stesso da liquidare in via equitativa”.
Rappresentava, a tal fine, di essere proprietaria di un appartamento facente parte dello stabile sito in Sciacca, via Cannella n° 21, ubicato a piano terra, il cui piano sovrastante
è di proprietà della convenuta sorella CP
Questa, nel proprio appartamento convive con dei cani che arrecano danni all'appartamento sottostante di sua proprietà, consistenti in macchie di umidità e cattivo odore, nonché disagi consistenti nel mancato utilizzo del lastrico solare, in comproprietà tra esse sorelle.
I danni riguardano altresì il mobilio ivi esistente oltre ai soffitti, solai e pavimentazione.
Danni che, quindi, sono stati valutati in complessivi € 25.500,00 oltre IVA, e di cui, in forza del combinato disposto normativo degli artt. 2043 e 2051 c.c., deve farsi carico la convenuta unico soggetto responsabile degli stessi. CP
Costituitasi in giudizio, a ministero del proprio difensore, la convenuta CP
contestava l'assunto di parte attrice, rappresentando che i danni dalla stessa
[...] lamentati erano conseguenza della non corretta aerazione del proprio appartamento, chiuso ed abbandonato da almeno cinque anni, anche in considerazione del fatto che l'attrice vive da tempo in provincia di Milano senza fare ritorno in Sciacca.
Conseguentemente, nessuna responsabilità può imputarsi ad essa convenuta per i danni lamentati, con conseguente rigetto delle domande.
Chiedeva, infine ed in subordine, che l'imputazione di responsabilità per i danni lamentati, avvenga in relazione alle rispettive quote di comproprietà, a nulla rilevando l'eventuale proprietà esclusiva del lastrico solare in capo ad uno dei condomini.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito
2 per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti, nonché mediante assunzione della prova testimoniale dedotta sia da parte attrice che da parte convenuta.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in sede di decisione, ritenuta la necessità di disporre apposito accertamento peritale, il giudizio veniva rimesso sul ruolo disponendo C.T.U. tecnica.
Espletato anche tale atto istruttorio, il procedimento veniva nuovamente rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice nei limiti e per le motivazioni infra Parte_1 riportate, risultano fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Ella ha agito in giudizio rappresentando di aver subito danni alla sua proprietà, costituita dall'appartamento sito al piano terra dell'immobile condominiale il cui piano sovrastante è in proprietà della convenuta sorella, in conseguenza del comportamento omissivo colposo posto in essere dalla stessa per cui si sarebbero verificate infiltrazioni e macchie di umidità all'interno della sua proprietà.
Danni la cui responsabilità è imputabile alla convenuta che, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. in forza del quale il soggetto autore del fatto doloso o colposo che ha cagionato danni, è tenuto a risarcire gli stessi.
Nel caso di specie, con l'espletamento della C.T.U. tecnica, il cui elaborato è condivisibile essendo privo di vizi logici ed evidenti errori, è stato accertato che l'immobile di proprietà dell'attrice evidenzia la “Presenza di muffe, esfoliazioni dello strato di pittura ed infiltrazioni di acqua nelle pareti e nei soffitti”, e che “Le cause delle muffe e delle esfoliazioni sono da ricondurre alle infiltrazioni di acqua di lavaggio dei pavimenti del soprastante piano primo, di proprietà di parte convenuta, che si infiltra nei massetti sotto i pavimenti in diversi punti di captazione individuabili proprio dove le piastrelle del pavimento risultano lesionate o addirittura mancanti”.
Evidente appare, allora, la circostanza che la causa originatrice dei danni lamentati dall'attrice è l'infiltrazione di acqua dal pavimento del piano primo, in proprietà della convenuta, il quale presenta ammaloramenti, lesioni e piastrelle mancanti che permettono inequivocabilmente il verificarsi del fenomeno infiltrativo denunciato, con conseguente ammaloramento dell'immobile sottostante che presenta muffe, esfoliazioni dello strato di pittura, ed infiltrazioni nelle pareti e nei soffitti.
Orbene, al principio generale di cui all'art. 2043 cod. civ., ut supra richiamato, si
3 aggiunge anche il principio della responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa, giusto il disposto di cui all'art. 2051 cod. civ. per cui il custode è responsabile dei danni tranne che non provi la sussistenza di un caso fortuito, nonché la responsabilità oggettiva derivante dal difetto di manutenzione con conseguente rovina di edificio ex art. 2053 cod. civ. che impone al proprietario del bene il dovere di manutenere il proprio immobile al fine di evitare che lo stesso possa arrecare danni a terzi.
Nel caso di specie, come detto, è stato accertata la carenza di manutenzione del pavimento dell'immobile in proprietà della convenuta, da cui derivano le infiltrazioni ed ammaloramenti conseguenti dell'appartamento sottostante.
E' lo stesso C.T.U. che, una volta preso atto della mancata manutenzione, descrive quelle che sono le opere manutentive da eseguire nell'appartamento di parte convenuta al fine di cessare ulteriori infiltrazioni, possibile causa di ulteriori futuri danni nell'appartamento dell'attrice Parte_1
Danni attuali della proprietà di quest'ultima che, come detto, consistono nella presenza di infiltrazioni, ammaloramenti, esfoliazioni e presenza di muffe nell'appartamento sottostante, per la cui eliminazione è necessaria l'esecuzione delle opere espressamente indicate dal nominato C.T.U. nella propria relazione e con il computo metrico ivi riportato.
Computo metrico dei danni dal quale, giusta le emergenze fotografiche in atti dimostranti l'abbandono dell'immobile da tempo, per come ben accertato dal nominato
C.T.U., vanno escluse (non potendosi imputare alla convenuta) le seguenti voci: smontaggio ed allontanamento mobilio per complessivi € 3.150,00 oltre IVA;
revisione impianto elettrico per complessivi € 2.300,00 oltre IVA.
Ciò in quanto non v'è prova agli atti, il cui onere resta a carico della parte attrice, in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra fatto ed evento.
In conclusione, pertanto, stante la responsabilità gravante sulla parte convenuta questa va condannata alla refusione dei danni subiti dall'attrice CP nella misura della residua somma di € 6.180,31 oltre IVA. Parte_1
Importo questo che in forza del disposto normativo di cui all'art. 1227 cod. civ., stante che già dal lontano 2016 (cfr. diffida in atti) si lamentavano detti danni e che nessuna opera di manutenzione urgente finalizzata alla eliminazione degli stessi e ad ovviare all'eventuale loro aggravamento, va ridotta nella misura di corresponsabilità pari al
20% imputabile alla medesima attrice che, quindi, ha diritto ad essere risarcita nella misura della complessiva residua somma di € 4.944,25 oltre IVA.
4 Alla soccombenza, segue anche quella alle spese di lite che, in ragione di quanto sopra motivato, vanno liquidate in complessivi € 2.567,95, di cui € 425,00 per la fase di studio,
€ 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria ed € 595,70 per la fase decisionale, ed € 271,25 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Vanno infine poste a carico di ambedue le parti processuali, in misura dell'80% in capo alla parte convenuta ed in misura del 20% in capo alla parte attrice, le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Accoglie le domande di parte attrice e dichiara, nei limiti e per Parte_1 quanto precisato in parte motiva, che i danni subiti dall'appartamento di proprietà della stessa, sito in Sciacca, via Cannella n° 21, ubicato a piano terra, sono imputabili, nella misura determinata in parte motiva, al comportamento colposo ed omissivo tenuto dalla convenuta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2043 CP
e 2053 cod. civ.;
- Condanna, all'esito e per l'effetto, la convenuta al risarcimento dei CP danni subiti dall'immobile di proprietà di parte attrice che liquida, Parte_1 in ragione del concorso ex art. 1227 cod. civ. a questa imputabile, nella complessiva residua somma di € 4.944,25 oltre IVA, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
- Condanna la convenuta alla refusione, in favore dell'attrice CP
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.567,95, di Parte_1 cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria ed € 595,70 per la fase decisionale, ed € 271,25 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Pone a carico di ambedue le parti processuali, in misura dell'80% in capo alla parte convenuta ed in misura del 20% in capo alla parte attrice, le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto.
Sciacca, 22/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle
5 regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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