Sentenza 27 marzo 2007
Massime • 1
L'esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale implica il necessario svolgimento in Italia, in quanto i centri di servizio sociale per adulti sono deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non é ricompresa tra le funzioni statali esercitabili all'estero da parte di uffici consolari.
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- 1. Msiura alternativa nell'UE solo se c'è collaborazione del condannato (Cass. 16942/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
L'affidamento in prova al servizio sociale può svolgersi anche fuori dal territorio nazionale, ma sul territorio dell'UE, a condizione che sussistano le altre condizioni previste dalla legge (tra le quali la collaborazione del condannato). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (ud. 25/05/2020) 04-06-2020, n. 16942 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - Dott. TARDIO Angela - Consigliere - Dott. BONI Monica - Consigliere - Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere - Dott. RENOLDI Carlo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: M.M., nato ad (OMISSIS); avverso l'ordinanza del Tribunale di …
Leggi di più… - 2. Affidamento in prova anche nell'Unione europea (Cass. 5469/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
Sulla base della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo, 15 febbraio 2016, n. 38, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive il condannato può essere affidato in prova ai servizi sociali in uno degli Stati che ha dato attuazione a tale decisione quadro. Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 5469 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/01/2022 SENTENZA …
Leggi di più… - 3. Misura alternativa all'estero e consenso del condannato (Cass.15091/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2022
L'affidamento in prova, che si prospetta quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione, pare assimilabile, al di là del dato letterale, a una "sanzione sostitutiva" prevista dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI, ossia una sanzione (misura) che impone obblighi e impartisce prescrizioni, implicando esso, per l'appunto, obblighi e prescrizioni che costituiscono di norma il contenuto del trattamento alternativo: per come ne sono strutturati i contenuti, non vi sarebbero effettivi impedimenti alla sua esecuzione nel paese che aderisce alla decisione quadro, quando obblighi e prescrizioni …
Leggi di più… - 4. Misure alternativa all'estero, si può fare? (Cass. 15091/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 gennaio 2020
L'esecuzione di una misura restrittiva di carattere penale, come l'affidamento in prova, comporta l'esercizio di poteri autoritativi per il controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza, e con informazione dell'autorità di pubblica sicurezza, poteri che non potrebbero essere esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di accordi con le autorità di altro Stato: può peraltro essere una misura alernativa sussunta sub art 2 (e) del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio …
Leggi di più… - 5. Misura alternativa all'estero: impossibile (Cass. 54508/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 settembre 2018
Il condannato che non si trovi sul territorio italiano non permette al servizio sociale di svolgere il suo compito, né rende possibile nemmeno alla polizia giudiziaria verificare l'osservanza delle prescrizioni. NB: In linea generale si deve osservare che la strada dell'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione in uno Stato diverso da quello della condanna Stato nel quale il condannato ha stabilito la propria residenza e ove, dunque, ha i pro pri maggiori legami familiari e sociali può essere forse percorsa, in presenza di dati presupposti, sulla base di un'interpretazione estensiva della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 30 novembre del 1964 (ratificata dall'Italia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2007, n. 18862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18862 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/03/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1321
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017474/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AG GI PI N. IL 11/05/1953;
avverso ORDINANZA del 21/02/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 febbraio 2006 il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da MA AN IE in relazione alla residua pena di anni uno, mesi sette, giorni cinque di reclusione irrogata con riferimenti ai delitti di bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, truffa e ricettazione, commessi nel 1992, attesa la sua sostanziale condizione di latitante e l'assenza di qualsivoglia attività funzionale al suo reinserimento sociale.
Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, MA, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 420 ter c.p., comma 5, per omesso rinvio dell'udienza camerale a causa dei documentati, concomitanti impegni professionali del difensore;
b) insufficienza e contraddittorietà della motivazione, tenuto conto del fatto che MA non è latitante, si trova all'estero per ragioni di lavoro e si è astenuto dalla commissione di nuovi reati.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento al primo motivo di doglianza il Collegio osserva che nel procedimento di sorveglianza (così come del resto in quello di esecuzione o, comunque, in quelli che si svolgono secondo il rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p.), nel quale la presenza eventualmente necessaria del difensore è assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio, non assume rilevanza, ai fini di un eventuale rinvio, il legittimo impedimento del difensore di fiducia, non trovando applicazione l'art. 420 ter c.p., che opera nell'ambito dell'udienza preliminare ed è richiamato per il dibattimento dal successivo art. 484 c.p., comma 2 bis, ma nulla statuisce per i procedimenti camerali, in conformità del carattere discrezionale delle scelte legislative concernenti i diversi livelli di garanzie difensive, da assicurare nelle varie procedure (Sez. Un. 8 aprile 1998, n. 7551, ric. Cerroni, rv. 210795; Sez. Un. 27 giugno 2006, n. 31461, ric. Passamani, rv. 234146). Correttamente, quindi, il Tribunale di sorveglianza non ha attribuito rilievo, ai fini del differimento dell'udienza, all'impedimento professionale allegato dal difensore di fiducia e ha proceduto alla designazione di un difensore d'ufficio.
2. Anche il secondo motivo di doglianza non merita accoglimento. L'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale implica il necessario svolgimento in Italia, in quanto i centri di servizio sociale per adulti sono deputati a svolgere solo in ambito nazionale la loro attività che, per le sue peculiarità e la sua specifica natura, non è ricompresa tra le funzioni statali esercitabili all'estero da parte di uffici consolari (Sez. 1^, 28 aprile 1999, n. 3278, ric. Di Tarante, rv. 213724; Sez. 1^, 26 ottobre 1999, n. 5895, ric. Ceniti, rv. 215027). Il provvedimento impugnato appare conforme ai principi in precedenza enunciati, laddove ha attribuito rilievo, ai fini del diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, alla circostanza che MA, domiciliato all'estero, non si è in alcun modo attivato per reperire in Italia una dimora, presupposto indispensabile per intraprendere una qualsiasi attività funzionale al suo reinserimento sociale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007